Italian Court dismisses appeal for inadmissibility because the confiscation argument was not raised before the appellate court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the argument regarding confiscation was not formally raised before the appellate court. Although the appellant claimed this issue was not part of the parties' agreement, the appellate record showed no specific grounds were submitted on confiscation, only on recidivism, general mitigating circumstances, and sentencing. Consequently, the court ruled that the appellate court's lack of knowledge on this matter precluded the Supreme Court from examining it.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: When parties agree on the grounds for appeal, the Court of Cassation cannot examine issues not included in that agreement or not raised before the appellate court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
e d'appello di Napoliudita la relazione svolta dal Consigliere Carmine Russo;Ritenuto in fatto e considerato in dirittoRilevato che:- è stata impugnata una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod.proc. pen., e che “nel caso in cui il giudice di appello abbia raccolto le richiesteconcordemente formulate dalle parti, queste ultime non possono dedurre in sededi legittimità difetto di motivazione o altra questione relativa ai motivi rinunciati”(Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628), posto che “l'accordo delleparti limita la cognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto dirinuncia” (Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619);- nel caso in esame, nell’unico motivo il ricorso propone argomenti sullaconferma della statuizione di confisca sostenendo che essa non avesse formatooggetto di accordo tra le parti, ma, in realtà, nell’atto di appello non erano statidedotti motivi sulla confisca (primo motivo: esclusione della recidiva; secondomotivo: concessione delle attenuanti generiche; terzo motivo: trattamentosanzionatorio ex art. 133 cod. pen.), talchè l’argomento non era stato propriodevoluto alla cognizione della Corte di appello;Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché alversamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, invia equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 18/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE RUSSO GIUSEPPE SANTALUCIA