Italian court dismisses appeal regarding execution order when aggravated circumstance is deemed subvalent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to suspend the execution order. The defense argued that because the aggravating circumstance was found subvalent, the crime could not be considered 'ostativo' (baring suspension). The court rejected this, ruling that the legal characterization of the crime as aggravated remains valid for procedural purposes even if the penalty is reduced.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4-bis ord. pen.; Art. 656 c.p.p.: The execution order for a crime barred from suspension remains effective even if the aggravating circumstance is deemed subvalent, as the legal classification of the offense stands regardless of the final penalty balance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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e per le IndaginiPreliminari del Tribunale di Vicenza;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Alessandro Cimmino per il rigettodel ricorso.RITENUTO IN FATTO1. Il Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Vicenza, conl’ordinanza del 3 dicembre 2025, in funzione di giudice dell’esecuzione, harigettato l’istanza proposta da Altin Xibraku di dichiarare l’inefficacia dell’ordine diesecuzione n. 314/2025 emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale diVicenza il 26 novembre 2025.2.
Con sentenza del 29 ottobre 2025 ad Altin Xibraku è stata applicata, aisensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione e12.000 euro di multa in relazione a diversi fatti di reato, tutti riconosciuti avvintidalla continuazione, di cui all’art. 73 D.P.R. n. 309/1990, tra cui l’imputazioneper il reato più grave di cui al capo b) per i fatti illeciti di cui agli artt. 81, 110 e73, comma 1 e 80, comma 2 D.P.R. n. 309/1990.Nel giudizio di bilanciamento l’aggravate è stata ritenuta sub valenterispetto alle circostanze attenuanti generiche e alla circostanza di cui all’art. 114cod. pen.La sentenza è divenuta irrevocabile il 19 novembre 2025.3.
In data 26 novembre 2025 la Procura della Repubblica del Tribunale diVicenza ha emesso l’ordine di esecuzione di tale pena.L’ordine di esecuzione, considerato che la pena era stata applicata per unreato ostativo ex art. 4-bis ord. pen., ai sensi dell’art. 656, comma 9, lett. a),cod. proc. pen., è stato immediatamente eseguito.4. La difesa ha proposto istanza con la quale, evidenziato chel’aggravante che determina l’ostatività del reato è stata ritenuta sub valenterispetto alle circostanze attenuanti generiche e a quella di cui all’art. 114 cod.pen., ha rilevato la non operatività della preclusione di cui di cui all’art. 656comma 9, lett a) c.p.p. e ha pertanto chiesto che venisse dichiarata l’inefficaciadell’ordine di esecuzione emesso.5.
Il giudice dell’esecuzione ha disatteso la richiesta evidenziando chel’aggravante, sebbene non abbia avuto alcun effetto in termini sanzionatoriperché ritenuta sub valente, deve comunque essere considerata comericonosciuta perché il fatto criminoso, in quanto tale, è comunque caratterizzatoda una carica offensiva maggiore ed è proprio questo che determina l’operativitàdella preclusione e rende il reato ostativo. Ragionamento questo che sarebbeconfermato dalla giurisprudenza di legittimità, anche in analogia con quantoindicato da Sez.
U. n. 3585/2021 con riferimento alla recidiva e all’operatività omeno della previsione di cui all’art. 649-bis cod. pen. in tema di delitti contro ilpatrimonio.6. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l’interessato che, amezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione inrelazione all’art. 656, comma 5 e 9 cod. proc. pen. Nello specifico la difesa,anche facendo riferimento a giurisprudenza di merito sul punto, ha evidenziatoche la ritenuta operatività della preclusione non sarebbe condivisibile in quanto laritenuta sub valenza della circostanza aggravante impedirebbe di ritenere chequesta abbia avuto effetto e, quindi, questo non consentirebbe di ritenere che ilfatto illecito sia ostativo.7.
In data 19 marzo 2026 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scrittacon la quale il Sost. Proc. Gen. Alessandro Cimmino chiede che il ricorso siarigettato.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e ilvizio di motivazione quanto alla ritenuta operatività della preclusione di cuiall’art. 656 cod. proc. pen. alla sospensione dell’ordine di esecuzione nel caso incui l’aggravante di cui all’ìart. 80 D.P.R. 309 del 1990 sia stata considerata subvalente.La doglianza è manifestamente infondata.La conclusione cui è pervenuto il giudice dell’esecuzione nell’ordinanzaimpugnata nel senso che al caso di specie deve essere applicato il combinatodisposto degli artt. 4-bis ord. pen. e 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen., èconforme alla costante interpretazione della giurisprudenza di legittimità per cuila condanna per delitto aggravato costituente reato ostativo alla sospensionedell'ordine di esecuzione, a norma dell'art. 4-bis ord. pen., impedisce laconcessione di tale beneficio anche quando la sentenza di condanna abbiaritenuto, per effetto del giudizio di bilanciamento, neutralizzate le aggravanticontestate.Come correttamente evidenziato dal Procuratore generale, infatti, questaCorte ha anche da ultimo ribadito che «la condanna per delitto aggravatocostituente reato ostativo alla sospensione dell'ordine di esecuzione, a normadell'art. 4-bis ord. pen., impedisce la concessione di tale beneficio anche quandola sentenza di condanna abbia ritenuto l'equivalenza o la prevalenza dellecircostanze attenuanti sulle circostanze aggravanti contestate, atteso che ilgiudizio di comparazione rileva solo quoad poenam e non incide sugli elementicircostanziali tipizzanti la condotta» (Sez. 1, n. 5675 del 23/01/2026, D'aguanno,Rv. 289429 – 01;
Sez. 1, n. 41352 del 4/5/2023, Ben dadi n.m.; e, con specificoriferimento al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 aggravato ai sensi delsuccessivo art. 80, comma 2, D.P.R. 309 del 1990, Sez. 1, n. 20796 del12/04/2019, Bozzaotre, Rv. 276312 – 01; Sez. 1, n. 36318 del 19/09/2012,Chilelli, Rv. 253784 – 01; nonché, in ordine alla circostanza aggravante ex art.416-bis.1 cod. pen. ritenuta sub valente rispetto alla collaborazione, Sez. 1, n.2690 del 09/12/2010, dep. 2011, Sacco, Rv. 249556).3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati iprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dalricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, cheritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 03/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO MARIA MONACO GIACOMO ROCCHI