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Sentenza — n. 25310/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding denial of defense time limit and late procedural objections.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25310/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's appeal against a supervision tribunal order denying a defense time limit. The appellant argued this violated procedural rights, but the court found the objection was raised too late for cassation review. The decision rests on the principle that such nullities must be raised immediately by the defense lawyer present at the hearing.

Regesto Legislator

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Art. 108 cod. proc. pen.; Art. 178 cod. proc. pen.: The nullity arising from the non-concession of a defense time limit must be raised by the defense lawyer present immediately after the act, and cannot be deduced for the first time in a cassation appeal.

Parole chiave

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defense time limit procedural nullity cassation appeal late objection right to defense diritti della difesa difesa d'ufficio difensore di fiducia

Disposizioni normative citate

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Art. 108 cod. proc. pen.
Da una parte il giudice avrebbecompromesso il diritto del condannato a beneficiare di una difesa effettiva aisensi dell’art. 108 cod. proc. pen., anche omettendo di motivare sulle ragioni deldiniego.
Art. 125 cod. proc. pen.
108 eart. 125 cod. proc. pen. Nell’unico motivo la difesa rileva che durante l’udienzacamerale il giudice ha respinto l’istanza di concessione di un termine a difesaformulata dal nuovo difensore di fiducia e ha, pertanto, adottato una decisionepriva di legittimità sotto un duplice profilo.
Art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Art. 182, comma 2 cod. proc. pen.
determina una nullità generale a regime intermedio (in quanto attieneall'assistenza dell'imputato e non all'assenza del difensore), che deve essereeccepita, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 182, comma 2, cod.proc.
art. 673 cod. proc. pen
Nello specifico, il Sundas ha proposto opposizione avverso la decisionesuddetta chiedendone la revoca ai sensi dell’art. 673 cod. proc. pen.
art. 108 cod. proc. pen
Da una parte il giudice avrebbecompromesso il diritto del condannato a beneficiare di una difesa effettiva aisensi dell’art. 108 cod. proc. pen., anche omettendo di motivare sulle ragioni deldiniego.
art. 24 Cost
ma anche l’art. 24 Cost.
art. 125 cod. proc. pen
108 eart. 125 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro
Sez. 1, n. 16487 del 23/01/2025, Occhiuzzi
Sez. 1, n. 13401 del 05/02/2020, Garrach
288020 – 01; così, in termini ancora piùspecifici Sez. 1, n. 13401 del 05/02/2020, Garrach, Rv.
Sez. 1, n. 11030 del 25/02/2010, Del
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Testo completo

nale di Sorveglianza divisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;lette le conclusioni del Sost. Proc. GenMaria Giuseppe Sassone perl’inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO1. Il Tribunale di Sorveglianza di Firenze, con ordinanza del 21 ottobre2025, visti gli artt. 127, 678 e 666 cod. proc. pen. e 47 e segg. ord. pen., harigettato l’opposizione presentata ai sensi dell’art. 678, comma 1-ter cod. proc.pen. avverso l’ordinanza, emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze il 18novembre 2024, di applicazione della misura dell’affidamento in prova al serviziosociale.2.

Nello specifico, il Sundas ha proposto opposizione avverso la decisionesuddetta chiedendone la revoca ai sensi dell’art. 673 cod. proc. pen. poiché ilprovvedimento di cumulo n. 1, a cui si riferisce, ha ad oggetto un reatodepenalizzato a seguito dell’ingresso della Romania nell’Unione Europea.L’opponente ha dedotto l’avvenuta prescrizione della pena inflitta con lagià menzionata sentenza passata in giudicato il 2 giugno 2011 e ha rilevato chela pena inflitta con il provvedimento di cumulo n. 2, essendo pari ad 1 anno e 4mesi di reclusione, legittima l’accesso alla sospensione condizionale della pena.Ciò posto, l’odierno ricorrente, inoltre, si è opposto alla decisione deigiudici di sorveglianza evidenziando che le prescrizioni territoriali impostesarebbero eccessivamente restrittive e, in quanto tali, avrebbero pregiudicatol’attività lavorativa del condannato che necessita di svolgersi anche fuori dalterritorio della regione Toscana, ragione questa per cui le stesse dovrebberoessere rimosse anche alla luce delle condizioni di salute dei familiari.3.

Il Tribunale di Sorveglianza ha rigettato l’opposizione presentata dalSundas sulla base delle seguenti ragioni.In primo luogo, il giudice della sorveglianza ha rilevato che per la revocadella sentenza ex art. 673 cod. proc. pen. è competente il giudice dell’esecuzioneper cui la richiesta in tal senso è manifestamente infondata.In secondo luogo, lo stesso giudice ha evidenziato che anche la richiestadi applicazione della sospensione condizionale della pena e circa l’accertamentodell’intervenuta prescrizione, sono di competenza del giudice dell’esecuzione percui - posto che lo stesso tribunale in composizione monocratica aveva rilevatol’intervenuta prescrizione del reato e che la Procura aveva presentato richiesta diindulto attendendo la decisione del giudice dell’esecuzione - pure tale doglianzaappare infondata.In ultimo, il Tribunale ha rilevato che le prescrizioni territoriali limitativedella libertà di circolazione del detenuto sono modulabili dal giudice disorveglianza che presiede l’esecuzione della pena, anche in misura alternativa,ma non sono restrittive per cui ha rigettato l’opposizione anche in ordine a taleaspetto.4.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso l’interessato che, a mezzo deldifensore, ha dedotto il seguente motivo.4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 108 eart. 125 cod. proc. pen. Nell’unico motivo la difesa rileva che durante l’udienzacamerale il giudice ha respinto l’istanza di concessione di un termine a difesaformulata dal nuovo difensore di fiducia e ha, pertanto, adottato una decisionepriva di legittimità sotto un duplice profilo. Da una parte il giudice avrebbecompromesso il diritto del condannato a beneficiare di una difesa effettiva aisensi dell’art. 108 cod. proc. pen., anche omettendo di motivare sulle ragioni deldiniego.

Dall’altra, il ricorrente eccepisce la nullità dell’ordinanza di rigetto ex art.178, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto il diniego di un termine a difesaviola non solo l’art. 108 cod. proc. pen. ma anche l’art. 24 Cost. La mancataconcessione del termine richiesto, infatti, avrebbe privato il condannato di unadifesa effettiva in quanto il nuovo difensore di fiducia, designato solo quattrogiorni prima dell’udienza, non ha avuto il tempo materiale di adottareun’opportuna strategia difensiva, ciò anche considerato che il principio del giustoprocesso è stato sacrificato alla luce della celerità processuale che ha spinto ilgiudice a negare il termine a difesa e a non motivare sul punto.5. In data 23 febbraio 2026 è pervenuta in cancelleria la requisitoria delSost. Proc. Gen. Giuseppe Sassone che chiede che il ricorso sia dichiaratoinammissibile.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e ilvizio di motivazione in relazione agli artt. 108 e art. 125 cod. proc. pen.deducendo la nullità dell’ordinanza in conseguenze della nullità rigetto ex art.178, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. dell’ordinanza con cui il Tribunale harigettato la richiesta di un termine a difesaLa doglianza, peraltro formulata in termini generici in quanto il difensorenon ha illustrato quali sarebbero state le diverse e ulteriori ragioni che avrebbepotuto rappresentare laddove il termine a difesa sarebbe stato concesso, èinfondata.Come risulta dagli atti, cui questa Corte ha accesso quale giudice del fattoprocessuale (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01), ladifesa, pure presente alla pronuncia, non ha eccepito in termini la violazione (cfr.sul punto anche il provvedimento con cui il Tribunale in data 4 dicembre 2026 harespinto la richiesta di sospensione del provvedimento impugnato) che è stataquindi tardivamente dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione.Sul punto, infatti, si deve ribadire il principio pacificamente riconosciutodalla giurisprudenza di legittimità per cui «la mancata concessione del termine adifesa previsto dall'art. 108 cod. proc. pen., attenendo all'assistenzadell'imputato e non all'assenza del difensore, determina una nullità generale aregime intermedio che non può essere dedotta per la prima volta con il ricorsoper cassazione, ma deve essere eccepita dal difensore presente,immediatamente dopo il compimento dell'atto che nega il termine» (Sez. 1, n.16487 del 23/01/2025, Occhiuzzi, Rv. 288020 – 01; così, in termini ancora piùspecifici Sez. 1, n. 13401 del 05/02/2020, Garrach, Rv. 278823 – 01 nel sensoche «la mancata concessione del termine a difesa previsto dall'art. 108 cod.proc. pen. determina una nullità generale a regime intermedio (in quanto attieneall'assistenza dell'imputato e non all'assenza del difensore), che deve essereeccepita, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 182, comma 2, cod.proc. pen., dal difensore presente - e, quindi, al più tardi, immediatamente dopoil compimento dell'atto che nega il termine o lo concede in misura che si sostieneincongrua - sicché essa non può essere dedotta per la prima volta con il ricorsoper cassazione» e, in precedenza, Sez. 1, n. 11030 del 25/02/2010, Del, Rv.246777 - 01).3.

Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così è deciso, 03/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO MARIA MONACO GIACOMO ROCCHI