Italian Supreme Court dismisses appeal due to withdrawal, awarding only procedural costs to the appellant.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the appeal inadmissible following the appellant's formal withdrawal of the request. Although the appellant argued a violation of Article 50 of the Penal Code regarding probation services, the withdrawal itself constituted a statutory ground for dismissal under Article 591 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the Court ruled that no fault existed in the procedural lapse, limiting the sanction to the payment of procedural costs only.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, co. 1 lett. d) cod. proc. pen.; Withdrawal of appeal by the appellant constitutes a cause of inadmissibility, precluding the court from examining the merits of the alleged legal violations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nale di Sorveglianza diBari;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;lette le conclusioni del Sost. Proc. GenMaria Francesca Loy perl’inammissibilità del ricorso;letta la dichiarazione di rinuncia al ricorso pervenuta.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il Tribunale di Sorveglianza di Bari, con ordinanza del 10 giugno 2025,ha rigettato le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di affidamentoterapeutico e ha dichiarato inammissibile l’istanza di semilibertà.2.
Avverso il provvedimento del Tribunale ha proposto ricorso ilcondannato che, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso deducendo laviolazione di legge in relazione all’art. 50, comma 2, ord. pen.3. In data 11 febbraio 2026 dall’Ufficio Matricola della Casa di Reclusionedi Turi è pervenuta in cancelleria la dichiarazione del ricorrente di rinuncia alricorso.4. In data 17 marzo 2026 è pervenuta in cancelleria la requisitoria delSost. Proc. Gen. Maria Francesca Loy che chiede che il ricorso sia dichiaratoinammissibile.5. L’intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente presentata, determina unacausa di inammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 591, co. 1 lett. d),cod. proc. pen.6.
Con la dichiarazione di rinuncia il ricorrente ha chiesto di non esserecondannato al pagamento della somma in favore della cassa delle ammende e, atal fine, ha comunicato di avere iniziato il percorso di recupero in comunità che èstato indicato nel provvedimento impugnato come necessario al fine di unafutura possibile valutazione positiva per la concessione della semilibertà.La richiesta può essere accolta.A fronte della condotta indicata, infatti, il Collegio ritiene di poterescludere profili di colpa nella presentazione dell’impugnazione e, pertanto, sidispone che alla dichiarazione di inammissibilità segua la sola condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese processuali.Così è deciso, 03/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO MARIA MONACO GIACOMO ROCCHI