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Ordinanza — n. 25298/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed de plano for inadmissibility regarding settlement agreement motives under new procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25298/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible de plano, ordering the appellant to pay legal costs and a fine. The appellant challenged a second-instance sentence reforming a settlement agreement, arguing violations of procedural articles regarding sentencing and lack of motivation. The court ruled that under the reintroduced plea bargaining system in appeals, appeals are only admissible if they concern the parties' willingness to settle, the prosecutor's consent, or the content of the judge's ruling, none of which were alleged here.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: In appeals involving a settlement agreement (concordato), a cassation appeal is admissible only for motives relating to the parties' willingness to settle, the prosecutor's consent, or the content of the judge's ruling; appeals on other grounds, such as sentencing errors or lack of motivation, are inadmissible de plano.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility settlement agreement appeal concordato in appello de plano inadmissibility plea bargaining system procedural law violation legal costs and fine motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
patteggiamento inappello ex art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Law n. 103 del 2017
art. 599-bis cod. pen
d'APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTORilevato che la Corte d’appello di Catania ha pronunciato sentenza, aisensi dell’art. 599-bis cod. pen.
art. 29 cod. pen
pen., per inosservanza o erronea applicazione di legge penale inrelazione all’art. 29 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
patteggiamento inappello ex art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n.
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Testo completo

d'APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTORilevato che la Corte d’appello di Catania ha pronunciato sentenza, aisensi dell’art. 599-bis cod. pen. pen., nei confronti di Gaetano Di Rosa e perl’effetto – in riforma della decisione del Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Siracusa del 22/07/2025 e preso atto del concordato intervenuto trale parti, con rinuncia agli altri motivi di gravame, nonché riconosciuteall’imputato le circostanze attenuanti generiche – ha rideterminato la penainflitta all’imputato (per i reati di cui agli artt. 23 legge 18 aprile 1975 n. 110, 73d.P.R. 09 ottobre 1990, 337 e 697 cod. pen. a lui ascritti) nella misura di annidue, mesi sette e giorni dieci di reclusione ed euro 3.800,00 di multa, conconferma delle residue statuizioni contenute nella sentenza gravata;rilevato che l’imputato – tramite l’avv. Natale Vaccarisi - ha propostoricorso per cassazione, lamentando violazione dell’art. 606 comma 1 lett.

b) ede) cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione di legge penale inrelazione all’art. 29 cod. pen., stante la illegalità della pena accessoriadell’interdizione temporanea dai pubblici uffici, oltre che per mancanza dellamotivazione.visti gli atti, esaminato il ricorso e la sentenza impugnata;rilevato che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento inappello ex art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017,rivive il principio, già elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui -in tema di concordato in appello - è ammissibile il ricorso in cassazione solo permotivi inerenti alla formazione della volontà della parte di accedere alconcordato, nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed alcontenuto difforme della pronuncia del giudice;osservato che i motivi di ricorso dedotti dal ricorrente non rientrano fra icasi appena elencati;ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile de plano,a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesimalegge n. 103 del 2017), con condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 01/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO VALERIO LANNA GIUSEPPE SANTALUCIA