Cassation appeal dismissed de plano for lack of special defense counsel signature under Italian Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible de plano because it was filed personally by the interested party rather than by a qualified defense attorney. The applicant, James Burgio, sought review of a surveillance magistrate's decision dismissing a claim regarding excessive daily expense limits. The court ruled that under the Criminal Procedure Code, such appeals must be signed by a special bar member, rendering the personal filing procedurally void.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.: A cassation appeal against a surveillance magistrate's order must be signed by a special defense counsel; personal filing renders it inadmissible de plano.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eto del 16/02/2026 del GIUD. SORVEGLIANZA di Viterboudita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Aliffi;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. James Burgio propone ricorso per cassazione, avverso l’ordinanza con cuiil Magistrato di sorveglianza di Viterbo in data 16 febbraio 2026 ha dichiaratoinammissibile per genericità il reclamo in tema di superamento dei limiti di spesamensili.2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile de plano, a norma dell'art.610, comma 5-bis, cod. proc. pen., perché proposto personalmentedall'interessato, mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da difensore iscrittonell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma1, cod. proc. pen., come modificati dalla legge n. 103 del 2017;
Sez. U, n. 8914del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01).3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a normadell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamentodelle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritienecongruo determinare in 3.000,00 euro. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente