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Sentenza — n. 25088/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against execution judge's partial recognition of crime continuation and penalty increase.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25088/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Carmelo Cangemi's cassation appeal against the execution judge's order partially recognizing crime continuation and increasing his sentence. The appellant argued the penalty increments were unjustified and excessive, violating procedural and substantive criminal law articles. The court ruled the judgment was legally sound, noting the increases were proportionate to the base penalty and the specific nature of the satellite offenses.

Regesto Legislator

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Art. 125 c.p.p.; Art. 81 c.p.: The execution judge must justify penalty increases for satellite crimes by demonstrating proportionality to the base penalty and compliance with statutory limits, without requiring exhaustive detail for minor increments.

Parole chiave

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crime continuation execution penalty proportionality execution judge powers satellite crimes cassation appeal dismissal procedural law violation substantive criminal law adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 125 c.p.p.
Tanto, in violazione dell’art. 125 cod.
Art. 81 c.p.
- è tenutoa motivare non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche inordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, commasecondo, cod.
Art. 133 c.p.
Invero, l’entità degliaumenti, di scarsa consistenza, è del tutto giustificata ex art. 133 cod.
Art. 187 disp. att. c.p.p.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte cui il Collegioaderisce, ai fini dell'applicazione della continuazione in sede esecutiva, il giudiceè tenuto a individuare la pena base ai sensi dell'art. 187 disp.
art. 671 cod. proc. pen
artt. 125 cod. proc. pen
Avverso il descritto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso percassazione per il tramite del difensore, Carmelo Cangemi denunciando, con ununico motivo, violazione degli artt. 125 cod. proc. pen., 81, comma secondo,cod.
art. 125 cod. proc. pen
Tanto, in violazione dell’art. 125 cod. proc. pen.
art. 187 disp. att. cod. proc.pen
Come evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte cui il Collegioaderisce, ai fini dell'applicazione della continuazione in sede esecutiva, il giudiceè tenuto a individuare la pena base ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc.pen.
art. 81 cod. pen
- è tenutoa motivare non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche inordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, commasecondo, cod.
art. 133 cod. pen
Invero, l’entità degliaumenti, di scarsa consistenza, è del tutto giustificata ex art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 7029 del 28/09/2023
Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021
Sez. U, n. 7930 del 21/04/1995
282269 – 01 e Sez. U, n. 7930 del 21/04/1995, Zouine, Rv.
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Testo completo

i Termini imeresevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal consigliere B. Calaselice;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, V. Manuali, che ha chiestol’annullamento con rinvio.RITENUTO IN FATTO1.Con l’ordinanza impugnata il Giudice per le indagini preliminari di TerminiImerese, quale Giudice dell’esecuzione, ha accolto parzialmente la richiesta diriconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con due sentenze dicondanna di cui ai punti a) e b) dell’istanza, rideterminando la pena irrogata aCarmelo Cangemi in quella di anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 750 dimulta, con rigetto nel resto dell’istanza ex art. 671 cod. proc. pen.Il Giudice dell’esecuzione ha reputato reato più grave quello giudicato con lasentenza con la quale era stata irrogata la pena di anni due, mesi sei direclusione ed euro 600 di multa, ridotta di un terzo per la scelta del ritoabbreviato in quella di anni uno mesi otto di reclusione ed euro 400 di multa,determinando l’aumento per i due reati satellite giudicati con la sentenza sub a),in mesi uno di reclusione ed euro 100 di multa e in mesi sette di reclusione edeuro 250 di multa, rispettivamente per i reati di cui ai capi a) e b).2.

Avverso il descritto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso percassazione per il tramite del difensore, Carmelo Cangemi denunciando, con ununico motivo, violazione degli artt. 125 cod. proc. pen., 81, comma secondo,cod. pen. e vizio di motivazione.La pena indicata in aumento non risulta giustificata quanto alla entità degliincrementi, nemmeno con richiamo a formule generali o alla previsione di cui agliartt. 133 e 132 cod. pen. Tanto, in violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. e,comunque, irrogando, quanto al reato di cui al capo b), un incremento eccessivo,pari a mesi sette di pena detentiva a fronte di una pena originaria, irrogata insede di cognizione, pari a mesi dodici di reclusione.3.

Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, V. Manuali, ha fattorequisitoria con la quale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è infondato.1.1. Come evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte cui il Collegioaderisce, ai fini dell'applicazione della continuazione in sede esecutiva, il giudiceè tenuto a individuare la pena base ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc.pen. che deve corrispondere a quella in concreto irrogata in sede di cognizioneper la violazione ritenuta più grave (per una compiuta e specifica analisi sulpunto, Sez.

U, n. 7029 del 28/09/2023, dep. 2024, Giampà, Rv. 285865 - 01).A tale pena, poi, devono essere aggiunti i singoli aumenti operati per i reatisatellite, sia quelli per i quali la continuazione è già stata ritenuta e applicata, siaquelli in ordine ai quali il giudice dell'esecuzione è chiamato a pronunciarsi per laprima volta.La giurisprudenza di questa Corte, in tema di quantificazione della pena aseguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, si èespressa nel senso che il giudice - in quanto titolare di un potere discrezionaleesercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. - è tenutoa motivare non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche inordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, commasecondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo delpercorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendosufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena base (Sez. 1,n. 17209 del 25/05/2020, Trisciuoglio, Rv. 219316).In argomento si è pronunciato il massimo consesso nomofilattico (Sez.

U, n.47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269), precisando che il giudice, neldeterminare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave estabilire la pena base, deve anche calcolare l'aumento di pena in modo distintoper ciascuno dei reati satellite, dandone conto nella motivazione, chiarendo che ilgrado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena ècorrelato all'entità degli stessi e deve essere, comunque, tale da consentire diverificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche inrelazione agli altri illeciti accertati, oltre che i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen.,e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene.Sicché, rispetto all’obbligo di motivazione in ordine a ogni singolo aumento,si deve ribadire che questo deve essere oggetto di specifica e autonomavalutazione di cui il giudice è tenuto a dare conto nella motivazione e che ciòopera con particolare riferimento agli aumenti di pena che risultano significativi oche, comunque, possono apparire sproporzionati, sia rispetto alla quantificazionedella pena base, sia in rapporto alla gravità degli altri reati che rientrano nellamedesima continuazione, dovendosi, di contro, evidenziare che il medesimoobbligo risulta attenuato nel caso in cui la pena per il reato satellite sia contenutain quanto la necessità di dare conto del rispetto dei principi di adeguatezza eproporzionalità nella quantificazione della pena è da ritenersi commisurataall’entità della stessa in concreto irrogata (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021,Pizzone, Rv. 282269 – 01 e Sez. U, n. 7930 del 21/04/1995, Zouine, Rv. 201549– 01). La giurisprudenza di legittimità, in definitiva, reputa che il grado diimpegno motivazionale richiesto, in ordine ai singoli aumenti di pena, debbaessere correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che siastato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altriilleciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e chenon si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene.1.2.

Ciò posto, si osserva che il Giudice dell’esecuzione parte dalla penabase correttamente individuata ai sensi dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen. (dicui alla sentenza sub b) e applica un aumento di pena complessivo di mesi ottodi reclusione ed euro 350 di multa per i reati satellite di cui alla sentenza sub a),indicando, per ciascun capo, l’entità dell’aumento apportato.La motivazione resa in ordine all’aumento applicato per i reati satellite,sebbene esposta in termini sintetici, è adeguata.Nel caso di specie, infatti, il giudice dell'esecuzione, ha indicato la penacomplessiva finale dando conto del singolo aumento operato per i reati satellite esi è così conformato ai principi di diritto sopra indicati.

Invero, l’entità degliaumenti, di scarsa consistenza, è del tutto giustificata ex art. 133 cod. pen.,tenuto conto che ciascun aumento non appare consistente rispetto all’entità dellapena base e, comunque, si riferisce a due reati, uno tentato e l’altro consumato,dunque, pienamente proporzionato, non solo rispetto al reato base, secondo lapena irrogata in sede di cognizione, ma anche in relazione alla diversa entità diciascun aumento ex art. 81 cod. pen. e alle pene (di maggiore entità) perciascuno irrogate in sede di cognizione.2. A tali considerazioni consegue il rigetto del ricorso e la condanna alpagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso, il 16 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara Calaselice Monica Boni