Cassation Court dismisses appeal against preliminary investigation order rejecting retroactive criminal record entry.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals inadmissible and ordered the appellants to pay procedural costs and a fine. The appellants challenged an order from the Naples preliminary investigation judge that rejected their request to retroactively enter their names into the criminal record registry. The court ruled that the challenged order was not independently appealable under established precedent, rendering the appeals procedurally invalid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 335-quater cod. proc. pen.; Appeals against preliminary investigation orders rejecting requests for retroactive criminal record entry are not independently appealable and must be declared inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
/12/19793) Tortorella Leonardo nato a NAPOLI il 12/06/1970avverso l'ordinanza del 17/03/2026 del TRIBUNALE di NapoliUdita la relazione svolta dal Consigliere Carmine Russo;Ritenuto in fatto e considerato in dirittoRilevato che i ricorrenti impugnano l’ordinanza del 17 marzo 2026 con cui ilgiudice per le indagini preliminare del Tribunale di Napoli ha respinto l’istanza,presentata ex art. 335-quater cod. proc. pen., dagli indagati Mario Pagluca,Leonardo Tortorella, Salvatore Cianculli di retrodatazione dell’iscrizione nei loroconfronti nel registro delle notizie di reato della Procura della Repubblica diNapoli nel procedimento n. 23999/2020;Rilevato che si procede de plano;Rilevato che i ricorsi sono stati presentati contro provvedimento nonimpugnabile autonomamente (Sez. 3, n. 11749 del 28/01/2026, Ciccarelli, Rv.289570 – 01; conforme Sez. 3, n. 12806 del 13/03/2026, Parasole, n.m.);Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili con lacondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché alversamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, invia equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE RUSSO GIUSEPPE DE MARZO