Cassation court allows appeal against disciplinary sanction dismissal due to tribunal's failure to notice defense's timely submission.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Naples Supervision Tribunal's order declaring a disciplinary appeal inadmissible. The defense argued the tribunal failed to notice a timely appeal submitted via certified email, mistaking it for the initial filing. The court ruled the appeal was validly filed and the tribunal's error in not recognizing the document required the case to be remanded for a new examination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 lett. b) d) e) c.p.p.; Art. 35-bis ord. pen.: The court must annul a supervisory tribunal's declaration of inadmissibility if it fails to notice a timely appeal submitted by the defense, as such an error prevents the tribunal from properly assessing the procedural requirements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO NATALINI;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Olga Mignolo che hachiesto il rigetto del ricorso.RITENUTO IN FATTOIl Tribunale di sorveglianza di Napoli, con l’ordinanza in epigrafe n.1497/2026 ha dichiarato inammissibile il reclamo in materia di provvedimentidisciplinari proposto da Cipriano Cioffo, detenuto presso la Casa circondariale diCarinola, avverso il provvedimento del 10 aprile 2025, notificato al detenuto il 20maggio 2025, dell’Ufficio di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere, che avevaa sua volta rigettato il reclamo proposto dal detenuto contro il provvedimento del18 novembre 2024 con cui il Consiglio di disciplina gli irrogava la sanzionedisciplinare dell’esclusione dalle attività in comune per giorni 15 per violazionecommessa il 16 novembre 2024.A base della declaratoria di inammissibilità il Tribunale, premesso che allastregua del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità il reclamoha natura di mezzo di impugnazione e, come tale, deve – a pena diinammissibilità – essere corredato da specifici motivi che vanno, anch’essi,presentati nel termine di giorni dieci dalla notifica del provvedimento impugnato,ha rilevato, nella specie, il mancato deposito dei motivi a sostegnodell’impugnazione, neppure da parte del difensore.2.
Per l’annullamento dell’ordinanza in epigrafe ricorre per cassazione ildifensore di fiducia di Cioffo che articola un unico motivo di ricorso in cui deduceviolazione dell’art. 606, lett. b), d) ed e), cod. proc. pen., in relazione alcombinato disposto degli artt. 35-bis e 69-bis ord. pen., 125, comma 3, 581,comma 1, lett.
d) e 1-bis, 591, comma 1, lett. c), 666 cod. proc. pen., perinosservanza e/o erronea applicazione della normativa concernente i presuppostiper dichiarare l’inammissibilità di un atto avente natura di impugnazione e,comunque, per mancanza, contraddittorietà o, comunque, manifesta illogicitàdella motivazione adottata sul punto, oltreché per travisamento della provadesumibile da specifici atti del procedimento di sorveglianza.Deduce la difesa come avverso il provvedimento del magistrato disorveglianza di Santa Maria Capua Vetere che aveva rigettato il reclamo deldetenuto avverso la sanzione disciplinare irrogatagli hanno proposto tempestivoreclamo: dapprima il detenuto stesso, che ha presentato autonomo atto diimpugnazione a propria firma a mezzo di cd. modello 13 direttamente dalla Casadi reclusione; poi la stessa difesa del condannato, che ha presentato atto diimpugnazione con motivi contestuali, firmato digitalmente - come comprovatodalla ricevuta pec di invio, allegata per autosufficienza - in seguito al quale siinstaurava l’udienza camerale del 10 marzo 2025, ove confluivano ambedue glidurante la lettura della relazione, affermava che mancavano i motivi nonavvedendosi dell’atto a firma del difensore ovvero scambiandolo – per errorepercettivo e di fatto – con quello iniziale diretto al Magistrato di prime cure.3.
Il sostituto Procuratore generale, M. Francesca Loy, con requisitoriascritta del 10 giugno 2026, ha chiesto, in accoglimento del ricorso,l’annullamento con rinvio per nuovo esame del provvedimento impugnato,avendo il difensore dato prova della proposizione del reclamo giurisdizionale amezzo pec;CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è fondato e merita integrale accoglimento.Invero – come dedotto e documentato, per autosufficienza, in sede diricorso (cfr. all. motivi di reclamo e ricevuta PEC dell’inoltro) e come riscontratodall’esame diretto del fascicolo (cui questa Corte ha accesso in ragione del vizioprocessuale denunciato: cfr.
Sez. U. n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.220092-01; conf., da ultimo, Sez. 4, n. 25736 del 4/7/2025, Albano, non mass.;Sez. 1, n. 20928 del 29/05/2025, Turchetti, non mass.) – il Tribunale disorveglianza non si è avveduto dell’esistenza dell’atto di reclamo in opposizionecon motivi contestuali tempestivamente e ritualmente proposto dall’Avv.Generoso Grasso ex art. 35-bis ord. pen. a mezzo pec certificata in data25/03/2026 avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di SantaMaria Capua Vetere.Sussiste, pertanto, il denunciato errore percettivo per avere il Tribunale resola declaratoria di inammissibilità del reclamo proposto dal ricorrente sull’erratopresupposto dell’inesistenza dell’atto-documento, corredato di specifici motivi, inrealtà esistente perché (tempestivamente) depositato alla competentecancelleria.2.
L’impugnata ordinanza va annullata con rinvio, per nuovo esame, alTribunale di Napoli. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale disorveglianza di Napoli.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO NATALINI GIUSEPPE DE MARZO