Cassation appeal dismissed for failure to file appeal within 15 days after notification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal was declared inadmissible because the appellant failed to file it within the mandatory 15-day period following notification of the surveillance court's order. The court noted that the appeal was lodged on February 12, 2026, well after the deadline expired on February 9, 2026, due to the Sunday exclusion rule. Consequently, the court ruled that the procedural defect rendered the appeal void and condemned the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 678, comma 1; Art. 666, comma 6; Art. 585, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Failure to file a cassation appeal within the strict fifteen-day period prescribed by law renders the appeal inadmissible, regardless of the grounds raised.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
l'ordinanza del 20/01/2026 del TRIB. SORVEGLIANZA di Reggio calabriaudita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Aliffi.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Salvatore Cananzi propone, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso percassazione, avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabriain data 20 gennaio 2026.2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto senzal'osservanza del termine di quindici giorni previsto dal combinato disposti degliartt. comma 6 degli artt.. 678, comma 1, 666, comma 6 e 585, comma 1, lett.a), cod. proc. pen., cod. proc. pen. (cfr. Sez. 1, n. 31908 del 11/04/2023,Greco, Rv. 285016 – 01).Ed invero, l’ordinanza impugnata, pronunciata in data 20 gennaio 2026, èstata notificata al condannato ed al suo difensore rispettivamente il 23 ed il 24gennaio 2026. Pertanto, il termine per proporre impugnazione scadeva il 9febbraio (considerato che il giorno 8 cadeva di domenica).Il ricorso per cassazione, depositato via pec in data 12 febbraio 2026, comeAi sensi dell'art. 591 comma 1 lett.
c) cod. proc. pen., la proposizionedell'impugnazione senza l'osservanza della disposizione di cui all'art. 585 cod.proc. pen. è causa di inammissibilità del ricorso.3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a normadell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamentodelle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritienecongruo determinare in 3.000,00 euro. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente