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Sentenza — n. 25033/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls execution judge's order for inadmissibility, allowing new claim on unlisted crime.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25033/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the execution judge's order declaring the applicant's request inadmissible. The applicant argued that the previous execution incident did not cover the tenth conviction because it was not listed in the original request. The court held that the execution judge is bound by the specific crimes listed in the request and cannot extend the scope to unlisted offenses, thus removing the preclusion barrier.

Regesto Legislator

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Art. 671 c.p.p.; Art. 666, comma 2 c.p.p.: The execution judge is bound by the specific crimes listed in the request for continuation and cannot extend the scope to unlisted offenses, thereby removing preclusion for new claims on those crimes.

Parole chiave

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execution of judgments continuation of crimes preclusion in execution scope of request annulment with remand judicial binding effect new elements in execution continuazione dell'esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 671 c.p.p.
pen., nella parte incui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopol’annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanzadi accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva delladisciplina del reato continuato, ai sensi dell’art. 671 cod.
Art. 666, comma 2 c.p.p.
10 ed i reati precedenti, non esiste la preclusione processualeprevista dall’art. 666, comma 2, cod.
art. 671 cod. proc. pen
pen., nella parte incui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopol’annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanzadi accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva delladisciplina del reato continuato, ai sensi dell’art. 671 cod.
ART. 52 D.LGS.196/03

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro
Dalla lettura degli atti, cui la Corte può accedere attesa la natura del viziodedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.
Sez. 1, n. 45791 del 03/12/2024, Caprini
Corte costituzionale 3 luglio 2013, n. 183
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Testo completo

rso.Ritenuto in fatto1. Con ordinanza del 27 marzo 2026 il Tribunale di Pisa, in funzione dig iudice del l ’esecuzione, ha dichiarato inammiss ib i le l ’ is tanza diXXXXXXXXXXXXXX di applicazione della disciplina della continuazione tra i reatioggetto di dieci sentenze di condanna emesse nei suoi confronti.In particolare, nel dichiarare inammissibile l ’ istanza, i l giudicedell’esecuzione ha rilevato che una precedente istanza avente ad oggetto i reatidelle prime nove sentenze era stata già respinta con ordinanza del 29 giugno2023, e che anche il reato dell’ultima condanna oggetto dell’odierna istanza erastato valutato in quella decisione.2.

Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso la condannata, peril tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce violazione di legge e viziodi motivazione, perché nell'istanza è ricompreso anche il reato oggetto di unacondanna, quella n. 10 (sentenza del Tribunale di Pisa del 13 dicembre 2021),non valutato nel precedente incidente d'esecuzione; la preclusione non puòderivare dal fatto che il precedente giudice l’ha citata nel precedenteprovvedimento, in quanto la preclusione del giudicato esecutivo non può essereestesa oltre i limiti dell’istanza, e perché comunque la preclusione determinatadal rigetto di un precedente incidente di esecuzione è superata quando, come nelcaso in esame, siano indicati elementi nuovi.3.

Il Procuratore generale, Sabrina Passafiume, ha chiesto l’inammissibilitàdel ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è fondato.1. Dalla lettura degli atti, cui la Corte può accedere attesa la natura del viziodedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093), emerge cheil reato oggetto della sentenza del Tribunale di Pisa del 13 dicembre 2021 nonera contenuto nella precedente istanza di incidente di esecuzione presentatadalla condannata personalmente, e respinta dal giudice dell’esecuzione conordinanza del 29 giugno 2023.A differenza di quanto ha ritenuto il giudice dell’esecuzione nella motivazionedel provvedimento impugnato, il perimetro dell’incidente di esecuzione ex art.671 cod. proc. pen., infatti, non si estende a tutti i reati oggetto delle sentenzecontenute nel cumulo del pubblico ministero esistente nel momento in cui è statapresentata l’istanza, o a quelle che il giudice ha considerato nella motivazionedell’ordinanza, ma ai soli reati oggetto dell’istanza di continuazione presentatadalla parte, in quanto, per principio generale del sistema processualedell’esecuzione penale, il giudice è vincolato dalla richiesta del pubblicoministero, dell'interessato o del difensore in relazione al petitum, che delimita ilperimetro decisorio demandatogli (Sez. 1, n. 45791 del 03/12/2024, Caprini, Rv.287385 - 01).

Nel precedente incidente di esecuzione, pertanto, il giudice eratenuto a valutare, ed ha in concreto valutato, soltanto il rapporto tra i reatioggetto dell’istanza, tra cui non c’era, come detto, quello di cui alla sentenza delTribunale di Pisa del 13 dicembre 2021.Questo significa che, con riferimento al rapporto tra tale reato oggetto dellasentenza n. 10 ed i reati precedenti, non esiste la preclusione processualeprevista dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. per il caso dell’istanzareiterativa, ed il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto provvedere nel merito,anzichè dichiarare inammissibile l’istanza.Ne consegue che l’ordinanza impugnata non resiste alle censure che le sonostate rivolte e deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto.Gli ulteriori argomenti sono assorbiti.2.

Il giudice del rinvio dovrà essere diversa persona fisica, atteso che Cortecostituzionale 3 luglio 2013, n. 183, ha dichiarato costituzionalmente illegittimigli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., nella parte incui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopol’annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanzadi accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva delladisciplina del reato continuato, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Pisa, indiversa persona fisica.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE RUSSO GIUSEPPE DE MARZOIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.