Cassation court annuls execution judge's order denying criminal continuity, ruling non-assertion in trial is not negative evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the execution judge's order rejecting Enrico Mascali's request for criminal continuity between prior judgments. Mascali argued the judge erred by treating his failure to assert a unitary criminal design during the trial as negative evidence, while the prosecution contended this interpretation balanced defense rights against execution powers. The court overturned this approach, establishing that the absence of a request in the trial phase does not preclude recognizing continuity in execution proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 cod. proc. pen.; The failure to assert the unity of the criminal design during the trial phase does not constitute negative evidence of its existence, which may be recognized in execution proceedings as no burden exists for the interested party to request continuity in the trial phase.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PELLO di REGGIOCALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO NATALINI;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Olga Mignolo ha chiestol'accoglimento del ricorso.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOChe con l’ordinanza in epigrafe la Corte d’appello di Reggio Calabria, infunzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzatanell’interesse di Enrico Mascali di riconoscimento della continuazione in executivistra le sentenze meglio indicate nell’istanza ex art. 671 cod. proc. pen.;Che, a fondamento del rigetto, il Giudice dell’esecuzione ha premesso laresidualità dell’intervento residuale e subvalente della competenza attribuitagliex art. 671 cod. proc. pen., il cui intervento è precluso quando della questionedella sussistenza del vincolo della continuazione si sia occupato il competentegiudice della cognizione, in conformità al principio di intangibilità del giudicato (sirichiama a tal fine Sez. 1, n. 4292 del 26/10/1992, La Montagna, Rv. 192399-01); ciò perché è onere dell’imputato, che dovrebbe essere il principale e sicuroconoscitore dell’unitario disegno criminoso che lo ha ispirato, prospettare, nellaprima sede processuale utile, la ritenuta sussistenza del vincolo dellacontinuazione tra i fatti per cui è stato giudicato in separati processi;prospettazione alla cui mancata effettuazione è ragionevolmente attribuibile ilvalore di “indice negativo” dell’esistenza di detto disegno;che avverso l’ordinanza in epigrafe propone ricorso per cassazione ildifensore di Enrico Mascali affidato a due motivi in cui si denunciano: 1)inosservanza dell’art. 671 cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione,per avere il Giudice dell’esecuzione individuato nella mancata richiesta dicontinuazione in sede di cognizione un “indice negativo” tale da precluderel’accoglimento dell’istanza;
2) inosservanza degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod.proc. pen. e correlato vizio di mancanza e manifesta illogicità della motivazione,per avere il Giudice dell’esecuzione esaurito il proprio percorso argomentativo nelrilievo di natura procedurale, omettendo di entrare nel merito dell’istanza, da cuiemerge l’evidente sussistenza di un medesimo disegno criminoso tra i reatioggetto delle due sentenze;Che il sostituto Procuratore generale, Olga Mignolo, con requisitoria scrittadel 4 giugno 2026, ha chiesto l’accoglimento del ricorso, segnalando come ilprincipio di diritto applicato dalla Corte d’appello sia stato superato a partire daSez. 1, n. 48308 del 13/07/2018, Rv. 274327-01, essendo stato ritenuto chesimile interpretazione del sistema non realizzi il dovuto equilibrio tra l’eserciziodel diritto di difesa e i poteri del giudice dell’esecuzione;Che la motivazione posta a base dell’ordinanza impugnata, nel valorizzare lacondotta processuale (di non prospettazione del disegno criminoso unitario)tenuta in cognizione da parte dell'attuale ricorrente, pure a fronte dellaconvergenza di dati fenomenici rappresentati da modalità delle condotte edirezione lesiva delle medesime, si radica su un risalente indirizzo (Sez. 1, n.23652 del 4/04/2014, Marino, Rv. 260088-01; cfr. già Sez. 1, n.4292 del 26/10/1992, Montagna, Rv. 192400-01, citata dall’ordinanzaimpugnata) ormai da tempo superato nella giurisprudenza di legittimità;Che già a partire da Sez. 1, n. 48308 del 13/07/2018, Rv. 274427-01,questa Corte ha ritenuto che simile interpretazione del sistema non realizzi ildovuto equilibrio tra l'esercizio del diritto di difesa e i poteri del giudice dellaesecuzione, spiegando – condivisibilmente – che, se è vero che la domanda diriconoscimento del vincolo della continuazione - in presenza dei dati di fattoidonei - può essere rivolta al giudice della cognizione, è altrettanto vero che nonè desumibile alcun onere in proposito, e ciò in virtù della necessità di assicurareil massimo spazio di esplicazione ad un diritto di rilevanza costituzionale, quale èil diritto di difesa del soggetto accusato; costui ha il diritto intangibile direspingere l'accusa in cognizione, affermando la propria estraneità ai fatti, senzache ciò possa pregiudicare - una volta divenuta definitiva l'affermazione dipenale responsabilità - una diversa scelta in sede esecutiva, essendo l'unicolimite previsto dalla legge - al riconoscimento della continuazione in executivis -il rigetto di una analoga domanda proposta in cognizione e non già la mancataproposizione di simile istanza (in senso conforme, v.
Sez. 1, n. 46606 del11/07/2019, Guttagliere, Rv. 277483-01; Sez. 1, n. 1613 del 18/09/2019, dep.2020, Zampaglione, Rv. 277914-01; Sez. 1, n. 18343 del 3/6/2020, Forma, Rv.279188-01);Che, pertanto, l’interposto ricorso va accolto con conseguente annullamentocon rinvio dell’impugnata ordinanza per nuovo esame alla Corte d'appello diReggio Calabria in diversa composizione (Corte cost., sent. n. 183 del 2013)affinché, libera nell’esito, si conformi al seguente principio di diritto:«In tema di continuazione tra più fatti di reato, la mancata prospettazionedell'unitarietà del disegno criminoso in sede di cognizione non costituisce indicenegativo della sua esistenza, che può essere riconosciuta anche in faseesecutiva, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., posto che non sussiste un onereper l'interessato di chiedere l'applicazione della continuazione in sede cognitoriaed in assenza di una previsione di legge che qualifichi il silenzio come espressivodi una specifica manifestazione di volontà».
P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello diReggio Calabria in diversa composizione.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO NATALINI GIUSEPPE DE MARZO