Italian Supreme Court annuls execution court order for revoking conditional suspension due to failure to consider a relevant defense argument.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the execution court's order revoking Giacomo Fortunato's conditional sentence suspension because the judge failed to evaluate a critical defense argument. The convicted man argued that one of the two prior suspensions was not yet final due to an ongoing cassation appeal, which should have prevented its inclusion in the revocation calculation. The court found that the lower court's omission of this evidence, later confirmed by the clerk, rendered the decision's reasoning logically flawed and legally incorrect.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 168, fourth comma, cod. pen.; The failure to evaluate a relevant defense argument in a judicial decision does not constitute nullity but may affect the logical and legal correctness of the reasoning, requiring annulment and remittal if the omission is confirmed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
gliere Carmine Russo;lette le conclusioni del Procuratore generale, Michele Ciambellini, che ha chiestodichiararsi l’inammissibilità del ricorso.Ritenuto in fatto1. Con ordinanza del 18 marzo 2026 il Tribunale di Marsala, in funzione digiudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza del pubblico ministero di revoca dellasospensione condizionale della pena concessa a Giacomo Fortunato con sentenzadi condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Marsala il 15 giugno2022.L’istanza è stata accolta ex art. 168, quarto comma, cod. pen. in quantoconcessa per la terza volta.2.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, peril tramite del difensore, con unico motivo, sia pure articolato sotto due titoli, incui deduce che, come era stato evidenziato in memoria nel corso dell’incidente diesecuzione, una delle due ulteriori sentenze in cui è stato concesso il beneficionon è, in realtà, irrevocabile, perchè contro di essa era stato proposto ricorso percassazione il 18 luglio 2022, non ancora deciso dopo quasi quattro anni; ilmancato passaggio in giudicato preclude la possibilità di ritenerla rilevante aglieffetti del computo.3.
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Michele Ciambellini, haconcluso per l’inammissibilità del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è fondato.1. Dalla lettura degli atti, cui la Corte può accedere attesa la natura del viziodedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093), emerge cheall’interno del fascicolo trasmesso dal giudice del merito vi è una annotazione dicancelleria in cui si riferisce che dopo l’udienza camerale, e dopo la notificadell’ordinanza impugnata, è stata rinvenuta una memoria trasmessa daldifensore del condannato via posta elettronica certificata all’indirizzo del depositoera stato concesso il beneficio non era ancora irrevocabile, e cui era allegato unricorso per cassazione apparentemente a suo tempo presentato dal difensorecontro la stessa.Non essendo stata portata all’attenzione del giudice, su tale deduzione nonvi è risposta nell’ordinanza impugnata.In conformità ai principi generali del sistema processuale, la mancatavalutazione di tale memoria, pur non integrando, di per sé, nullità delprovvedimento impugnato, può influire sulla correttezza logico-giuridica dellamotivazione (Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578: l'omessavalutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma puòinfluire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione delprovvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espressele ragioni difensive; conformi Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019, Capezzuto,Rv. 276199;
Sez. 5, n. 51117 del 21/09/2017, Mazzaferro, Rv. 271600).Nel caso in esame, la deduzione circa la non irrevocabilità di una delle dueulteriori sentenze in cui era stato concesso il beneficio sottoponeva al giudicedell’esecuzione un argomento che era rilevante nel percorso argomentativo delladecisione di revoca, e la cui mancata valutazione comporta un vizio dellamotivazione della decisione.Peraltro, con successiva nota depositata nel corso del giudizio di cassazione,la cancelleria del giudice del merito ha riferito alla Corte che è statoeffettivamente rinvenuto sulla casella di posta elettronica certificata dell’ufficio ilricorso per cassazione che il ricorrente riferiva non esser stato considerato nelprovvedimento impugnato.Ne consegue che l’ordinanza impugnata non resiste alle censure che le sonostate rivolte e che la stessa deve essere annullata con rinvio per nuovo giudiziosul punto.
P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale diMarsala.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE RUSSO GIUSEPPE DE MARZO