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Sentenza — n. 24780/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls execution court order revoking suspended sentence benefits due to procedural errors and lack of documented prior convictions.

Numero d'incarto Sentenza — n. 24780/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the execution court's order revoking conditional sentence suspensions for Mohamed El Azhari, remanding the case for a new trial. The defendant argued violations of articles 164 and 168 of the Penal Code regarding the timing of new crimes and the count of prior offenses. The court ruled that the execution judge erred by failing to verify if the defendant had previously benefited from a declaratory extinction of crime and by applying the three-strike rule without documented evidence of prior convictions.

Regesto Legislator

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Art. 164, comma 4; Art. 168, comma 3, cod. pen.; The execution judge cannot revoke a conditional sentence suspension granted in violation of the fourth paragraph of Article 164 of the Penal Code when the benefit has consolidated due to the passage of time and the extinction of the crime, absent documented prior convictions.

Parole chiave

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conditional sentence suspension revocation of benefit prior convictions documentation extinction of crime execution judge authority procedural error remand for new trial revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 164, comma 4, cod. pen.
pen., la revoca dellasospensione condizionale della pena che il giudice della cognizione abbiaconcesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod.
Art. 168, comma 3, cod. pen.
senzaperò verificare se fosse applicabile nel caso specifico il principio affermato daquesta Corte di cassazione in forza del quale «il giudice dell'esecuzione non puòdisporre, nei casi previsti dall'art. 168, comma terzo, cod.
Art. 168, primo comma n. 1, cod. pen.
senzaperò verificare se fosse applicabile nel caso specifico il principio affermato daquesta Corte di cassazione in forza del quale «il giudice dell'esecuzione non puòdisporre, nei casi previsti dall'art. 168, comma terzo, cod.
Art. 445, comma 2, cod. proc. pen.
pen.,quando è intertenuta la revoca disposta dall’impugnato provvedimento (il 9febbraio 2026) era già estinto ai sensi della disposizione prevista dall’art. 445,comma 2, cod.
art. 444 cod. proc. pen
563 emessa dal Tribunale di Massa il 21 luglio2015 e divenuta irrevocabile in data 16 settembre 2015, appare anch’essofondato.Sostiene il difensore del ricorrente che il reato giudicato con la sentenza daultima citata, emessa su accordo delle parti ai sensi dell’art. 444 cod.
art. 167 cod. pen
per l'esistenza dicause ostative a lui non documentalmente note, allorquando il beneficio si èormai consolidato in ragione del decorso del termine e dell'avvenuta maturazionedelle condizioni in presenza delle quali si determina, ex art. 167 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 26685 del 10/04/2019 Lacchini
Sez. 1, n. 5501 del 29/09/2016, dep.2017, Cazzaniga
276201 – 01;Sez. 1, n. 5501 del 29/09/2016, dep.2017, Cazzaniga, Rv.
Sez. 1, n. 44296 del 19/11/2024, Caricola
Sez. 1, n. 29717 del 26/06/2025, Zago
pen., ha inizio solo nel momento in cui in cui la pena, a seguito delprovvedimento del giudice del l 'esecuzione, è divenuta eseguibi le(Sez. 1, n. 29717 del 26/06/2025, Zago, Rv.
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Testo completo

nza del 09/02/2026 del TRIBUNALE di Massaudita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Aliffi;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LUCIA ODELLO che hacheisto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato con riferimento: allarevoca del beneficio della sospensione disposto dalla sentenza Tribunale Massa n.328 emessa in data 15/7/2013; alla revoca del beneficio della sospensionedisposto dalla sentenza Tribunale di Massa n. 563 emessa in data 21/7/2015;alla revoca del beneficio della sospensione disposto dalla sentenza Tribunale diMassa n. 476 emessa in data 15/4/2019.RITENUTO IN FATTO1.

Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di Massa ha revocato ilbeneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Mohamed ElAzhari con le sentenze:1) n. 328,emessa dal Tribunale di Massa il 15 luglio 2013, irrevocabile indata 1 ottobre 2013, per fatto commesso il 13 luglio 2013;2) n. 563 emessa dal Tribunale di Massa il 21 luglio 2015, irrevocabile indata 16 settembre 2015;3) n. 2577 emessa dalla Corte d'appello di Genova il 22 settembre 2016,irrevocabile in data 8 novembre 2016, per fatto commesso il 26 settembre 2011;4) n. 476 emessa dal Tribunale di Massa il 15 aprile 2019, irrevocabile indata 1 ottobre 2019;5) n. 554, emessa dal Tribunale di Massa il 18 maggio 2021, irrevocabile ildata 22 ottobre 2023 per fatto commesso dal giorno 8 luglio 2017.A ragione della decisione osserva che il condannato, come previsto dall'art168, primo comma n. 1, cod. pen., ha commesso, entro il quinquennio dalla datadi esecutività delle sentenze n. 328 e 563 un delitto per il quale ha riportato lapena detentiva inflittagli dalla sentenza del Tribunale di Massa del 21 febbraio2019 irrevocabile il 9 aprile 2019, per fatto commesso il 18 gennaio 2018.Sussistono i presupposti anche per revocare il beneficio della sospensionecondizionale concesso con le esistenze numero 2577, 476 e 554 in quantoconcesso rispettivamente per la terza quarta e quinta volta da quando ancoranon erano conoscibili, come emerge dall'esame dei certificati del casellariogiudiziale, le precedenti condanne ostative alla concessione2.

Ricorre Mohamed El Azhari Per il tramite del difensore di fiduciaarticolando tre motivi2.1. Con il primo deduce violazione degli articoli 164 e 168, primo comma n.1, cod. pen. con riferimento alla revoca della sospensione condizione della penaconcessa con la sentenza n. 328,emessa dal Tribunale di Massa il 15 luglio 2013,irrevocabile in data 1 ottobre 2013.Evidenzia che il Giudice dell’esecuzione ha disposto la revoca del beneficiodella pena sospensa concesso con la sentenza sub 1) sul presupposto che ilcondannato abbia commesso nel quinquennio successivo all’irrevocabilità,iniziato a decorre il 1 ottobre 2013, il delitto per quale intervenuta la sentenza dicondanna a pena detentiva del 21 febbraio 2019, irrevocabile il 9 aprile 2019.Come si evince dalla parte motiva della sentenza del 21 febbraio 2019,allegata al ricorso, in realtà Mohamed El Azhari ha commesso il reato per il qualeha riportato condanna non il 18 gennaio 2018 bensì il 18 gennaio 2019.2.2.

Con il secondo motivo deduce violazione degli articoli 164 e 168, primocomma n. 1, cod. pen. con riferimento alla revoca della sospensione condizionedella pena concessa con la sentenza n. 563 emessa dal Tribunale di Massa il 21luglio 2015, irrevocabile in data 16 settembre 2015.Lamenta che il Tribunale, nel provvedere alla revoca del beneficio, non havalutato che, al momento della decisione, il reato e la relativa pena erano giàestinti ai sensi dell'art 445, comma 2, cod. proc. pen.2.3. Con il terzo motivo deduce violazione degli articoli 164 e 168, primocomma n. 1, e 172 quarto comma, cod. pen. con riferimento alla sospensionecondizione della pena concessa con la sentenza n. 476 emessa dal Tribunale diMassa il 15 aprile 2019, irrevocabile in data 1 ottobre 2019.Lamenta che il Tribunale ha revocato il beneficio senza valutare che almomento della decisione il reato e la relativa pena erano estinti ai sensi dell’art.172 quarto comma, cod. pen.CONSIDERATO IN DIRITTOIl ricorso è fondato nei limiti chiariti nel prosieguo.1.

Il primo motivo, relativo alla revoca della sospensione condizione dellapena concessa con la sentenza n. 328, emessa dal Tribunale di Massa il 15 luglio2013 e divenuta irrevocabile in data 1 ottobre 2013, coglie nel segno.Dalla lettura della sentenza di condanna del 21 febbraio 2019, che è stataemessa nei termini stringenti previsti per la celebrazione del giudizio direttissimosuccessivo all'arresto in flagranza avvenuto il 18 gennaio 2019, si comprende,nonostante l’erronea indicazione contenuta nel capo di imputazione poi riportatanel certificato del casellario giudiziale, che il reato è stato commesso nell'anno2019 e non nell'anno 2018 quindi oltre il quinquennio dall’irrevocabilità dellasentenza sub 1), iniziato a decorrere dal giorno 1 ottobre 2013.Il beneficio pertanto è stato revocato in assenza del presupposto sostanzialeprevisto dall’art. 168, comma 1 n. 1, cod. pen. dell’avere il condannatocommesso un nuovo reato nel quinquennio (cfr. da ultimo Sez. 1, n.. 12847 del26/02/2025 Ferrara, Rv. 287876 - 01).2.

Il secondo motivo, relativo alla revoca della sospensione condizione dellapena concessa con la sentenza n. 563 emessa dal Tribunale di Massa il 21 luglio2015 e divenuta irrevocabile in data 16 settembre 2015, appare anch’essofondato.Sostiene il difensore del ricorrente che il reato giudicato con la sentenza daultima citata, emessa su accordo delle parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.,quando è intertenuta la revoca disposta dall’impugnato provvedimento (il 9febbraio 2026) era già estinto ai sensi della disposizione prevista dall’art. 445,comma 2, cod. proc. pen. a mente della quale « Il reato è estinto, ove sia statairrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a penapecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto… l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessaindole [101 c.p.].

In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è stataapplicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione non ècomunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensionecondizionale della pena».In presenza di una declaratoria di estinzione che fosse stata già adottata,non si sarebbe potuto in effetti disporre la revoca del beneficio in applicazionedell’orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, secondo cui «ladichiarazione di estinzione del reato oggetto di sentenza di applicazione dellapena, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., impedisce la revoca dellasospensione condizionale della pena concessa con la medesima sentenza, anchese si accerti che nel quinquennio decorrente dalla data di irrevocabilità dellastessa il soggetto abbia commesso ulteriore delitto» (Sez. 1, n. 26685 del10/04/2019 Lacchini, Rv. 276201 – 01;Sez. 1, n. 5501 del 29/09/2016, dep.2017, Cazzaniga, Rv. 268994 – 01; contra di recente Sez. 1, n. 44296 del19/11/2024, Caricola, Rv. 287153 – 01, che, tuttavia, si occupa soltantodell’aspetto procedurale, senza considerare che l’estinzione del reato dichiaratacon decisione divenuta definitiva produce effetti sostanziali irretrattabili, stante ilchiaro tenore letterale dell’art. 445, comma 2, cod. proc. pen. a mente del qualericorrendo le condizioni indicate «si estingue ogni effetto penale»).il giudice adito avrebbe dovuto, dunque, verificare la fondatezza delladeduzione difensiva nei limiti suindicati, verificando se il condannato avesse omeno in concreto beneficiato di una declaratoria di estinzione del reato ex art.445, comma 2, cod. proc. pen.3.

Il terzo motivo è fondato ma per motivi diversi da quelli dedotti.Il Tribunale ha revocato la sospensione condizionale di cui alla sentenza delTribunale di Massa, in data 15 aprile 2019, irrevocabile in data 1 ottobre 2019,ritenendo il beneficio connesso per la terza volta in violazione del combinatodisposto degli artt. 168, terzo comma, e. 164, quarto comma, cod. pen. senzaperò verificare se fosse applicabile nel caso specifico il principio affermato daquesta Corte di cassazione in forza del quale «il giudice dell'esecuzione non puòdisporre, nei casi previsti dall'art. 168, comma terzo, cod. pen., la revoca dellasospensione condizionale della pena che il giudice della cognizione abbiaconcesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. per l'esistenza dicause ostative a lui non documentalmente note, allorquando il beneficio si èormai consolidato in ragione del decorso del termine e dell'avvenuta maturazionedelle condizioni in presenza delle quali si determina, ex art. 167 cod. pen.,l'estinzione del reato e non ha luogo l'esecuzione della pena».Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non è invece maturato iltermine massimo di prescrizione della pena, essendo pacifico che esso, in caso disopravvenuta eseguibilità in ragione del verificarsi delle condizioni per la revocadel beneficio della sospensione condizionale ai sensi dell'art. 168, terzo comma,cod. pen., ha inizio solo nel momento in cui in cui la pena, a seguito delprovvedimento del giudice del l 'esecuzione, è divenuta eseguibi le(Sez. 1, n. 29717 del 26/06/2025, Zago, Rv. 288479-01).4.

Alla luce di quanto sin qui osservato si impone l’annullamentodell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Massa che procederà a nuovogiudizio, nel quale si valuti, alla stregua dei principi di diritto sopra enunciati, lasussistenza delle condizioni per disporre o meno la revoca della sospensionecondizionale della pena concessa con le sentenze del Tribunale di Massa15.7.2013, n. 328, 21.7.2015, n. 563 e 15.4.2019, n. 476. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata, relativamente alla revoca della sospensionecondizionale della pena concessa con le sentenze del tribunale di massa15.7.2013, n. 328, 21.7.2015, n. 563 e 15.4.2019, n. 476, con rinvio per nuovogiudizio al riguardo al Tribunale di Massa.Così è deciso, 26/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente