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Sentenza — n. 24769/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls execution order for continuing crimes due to incorrect identification of the most serious violation under procedural law.

Numero d'incarto Sentenza — n. 24769/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court annulled the Bologna Tribunal's execution order regarding the continuation of crimes, remanding the case for a new trial. The Tribunal had incorrectly calculated the base penalty for sentencing increases after revoking a prior judgment based on the principle of ne bis in idem. The Court ruled that the execution judge must identify the most serious violation by comparing the actual penalties imposed in the original judgments, including any reductions for summary procedures, rather than using a theoretical base.

Regesto Legislator

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Art. 187 disp. att. cod. proc. pen.; In execution proceedings for continued offenses, the judge must identify the most serious violation by comparing the actual penalties imposed in the original judgments, including reductions for summary procedures, to determine the correct base for subsequent increases.

Parole chiave

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continuation of crimes execution proceedings ne bis in idem most serious violation summary procedure reduction pena più grave remand for retrial adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 669, comma 1, c.p.p.
motivando nel senso che, revocata la pena più grave exart. 669 cod.
Art. 671 c.p.p.
Art. 81 cpv. c.p.
imp.) ed ha rideterminato gli aumenti ex art. 81cpv.
Art. 187 disp. att. c.p.p.
pen., lo scorporo dei reati già riuniti in sede di cognizioneavrebbe dovuto comportare il raffronto – in sede esecutiva – fra le peneoriginariamente inflitte ex art. 187 disp.
Art. 623, lett. a), c.p.p.
Il Sostituto procuratore generale, con requisitoria scritta del 30 maggio2026, ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza ex art. 623,lett.
art. 187 disp. att. cod. proc. pen
pen., lo scorporo dei reati già riuniti in sede di cognizioneavrebbe dovuto comportare il raffronto – in sede esecutiva – fra le peneoriginariamente inflitte ex art. 187 disp. att. cod. proc. pen., dalle tre sentenze dicognizione.4.
art. 444 cod. proc.pen
art. 669 cod. proc. pen
motivando nel senso che, revocata la pena più grave exart. 669 cod. proc. pen., lo scorporo dei reati già riuniti in sede di cognizioneavrebbe dovuto comportare il raffronto – in sede esecutiva – fra le peneoriginariamente inflitte ex art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 17175 del 30/01/2025, Cirillo
Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024
Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024, S., Rv.286261-01; conf.
Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla
Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv.
Sez. U, n. 7029 del 28/09/2023, Giampà
Corte cost., sent. n. 183 del 2013
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Testo completo

DRO nato a BOLOGNA il 04/05/1998avverso l'ordinanza del 26/03/2026 del TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO NATALINI;lette le conclusioni del sostituto Procuratore generale, Giovanni B. Bertolini, cheha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza.RITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Bologna, in funzione di giudicedell’esecuzione, provvedendo sull’istanza depositata dall’Avv. Massimo Cacciarinell’interesse del condannato Alessandro Varriale, volta a ottenere la revoca dellasentenza emessa per violazione del divieto del ne bis in idem, ai sensi degli artt.669, comma 1, e 671 cod. proc. pen., così provvedeva:- revocava il capo 3 della sentenza pronunciata con rito abbreviato dalTribunale monocratico di Bologna il 20 aprile 2023 (irrevocabile il 14 settembre2023: sub 27 del casellario) a carico del Varriale, perché concernente lo stessofatto giudicato con sentenza del Tribunale di Bologna del 22 luglio 2024(irrevocabile il 5 novembre 2024: sub 34 del casellario) e, per l’effetto,- ritenuta la continuazione fra i reati giudicati con le sentenze del Tribunaledi Bologna in data 26 luglio 2022 (sub 23 del casellario), del 20 aprile 2023 (sub27 del casellario) e del 22 luglio 2024 (sub 34 del casellario),- determinato l’aumento per la continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen., sulla“pena più grave di mesi nove di reclusione ed euro 50,00 di multa inflitta con lacondanna di cui al sub 23 del casellario”, nella misura di mesi 9 di reclusione edeuro 50 di multa, per ciascuno dei residui capi della sentenza sub 27,- e applicato l’ulteriore aumento di mesi 4 di reclusione ed euro 120 dimulta per la condanna di cui al sub 34 del casellario,- rideterminava la pena complessiva di anni 4, mesi uno di reclusione edeuro 370 di multa, ridotta per il rito ad anni 2, mesi 8, giorni 20 di reclusione edeuro 247 di multa.2.

Avverso l’ordinanza in epigrafe propone ricorso il Procuratore dellaRepubblica di Bologna che, con unico motivo, deduce erronea applicazione dilegge, ritenendo che la base di calcolo per la continuazione avrebbe dovutoessere quella della originaria pena, al lordo della riduzione per il rito, di anni duee mesi tre di reclusione ed euro 1.200 di multa di cui alla sentenza del Tribunaledi Bologna del 26 luglio 2022 (irrevocabile il 13 settembre 2022: sentenza sub23 del casellario); ciò perché il capo 3 di imputazione di cui alla sentenza emessadal Tribunale di Bologna il 20 aprile 2023, revocata dal Giudice dell’esecuzioneper violazione del divieto del ne bis in idem, fungeva da pena base per il calcolodella pena inflitta con la citata decisione, che a sua volta assorbiva, a titolo dicontinuazione, la pena comminata con la sentenza del 26 luglio 2022 dalTribunale di Bologna.3.

Il Sostituto procuratore generale, con requisitoria scritta del 30 maggio2026, ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza ex art. 623,lett. a), cod. proc. pen. motivando nel senso che, revocata la pena più grave exart. 669 cod. proc. pen., lo scorporo dei reati già riuniti in sede di cognizioneavrebbe dovuto comportare il raffronto – in sede esecutiva – fra le peneoriginariamente inflitte ex art. 187 disp. att. cod. proc. pen., dalle tre sentenze dicognizione.4. Il difensore del Varriale, Avv. Massimo Cacciari del foro di Bologna, indata 3 giugno 2026 ha depositato memorie difensive in cui ha chiesto il rigettodel ricorso nel rilievo che la Procura ricorrente ha operato il raffronto tra penenon omogenee, rappresentate dalla pena irrogata per il reato autonomamentegiudicato con la sentenza n. 3525/2022 (anni due e mesi tre di reclusione) equelle pene applicate quali meri aumenti per la continuazione per i residui reatisatellite oggetto della sentenza n. 2088/2023 (mesi nove per ciascuno), epropugna una tesi che si pone in aperto contrasto con il principio del favor rei.CONSIDERATO IN DIRITTOIl ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito precisate.1.

L’originalità della vicenda in esame è data dalla sovrapposizione dei dueistituti processuali disciplinati, rispettivamente, dagli artt. 669 e 671 cod. proc.pen.1.1. Il Giudice dell’esecuzione ha – correttamente – revocato, ex art. 669cod. proc. pen., il capo 3 (delitto p. e p. dagli artt. 56, 624 e 625, nn. 2 e 7, cod.pen.) della sentenza di condanna n. 2088 del 2023 pronunciata con ritoabbreviato dal Tribunale monocratico di Bologna il 20 aprile 2023 (irrevocabile il14 settembre 2023: sub 27 del casellario), trattandosi dello stesso fatto ditentato furto pluriaggravato per il quale è intervenuta la successiva sentenza n.3393 del 22 luglio 2024 (irrevocabile il 5 novembre 2024: sub 34 del casellario),di condanna alla minor pena di mesi quattro di reclusione ed euro 120 di multa.Tuttavia, il reato di cui al revocato capo sub 3 era stato ritenuto dalTribunale bolognese il più grave tra quelli contestualmente giudicati con lasuddetta sentenza di condanna e la relativa pena – pari ad anni due e mesi sei direclusione ed euro 350 di multa – fungeva da pena base per il calcolo degliaumenti – stabiliti in nove di reclusione ed euro 50 di multa per ciascuno deicinque reati – a titolo di continuazione “interna” (relativamente agli ulterioriquattro reati contestualmente giudicati) ed “esterna” (relativamente al reatogiudicato con precedente sentenza del 26 luglio 2022 di applicazione della penadi anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 800 di multa ex art. 444 cod. proc.pen.: sub 23 del casellario), con conseguente rideterminazione della penacomplessiva di anni sei e mesi tre di reclusione ed euro 600 di multa, ridotta peril rito ad anni quattro e mesi due di reclusione ed euro 400 di multa.1.2.

Il Giudice dell’esecuzione, dopo aver proceduto alla revoca ex art. 669cod. proc. pen. del suddetto capo 3 della sentenza del Tribunale monocratico diBologna n. 2088 del 2023, ha considerato che i residui reati e quello di cui alprovvedimento sub 34 del casellario “devono essere valutati unitariamente ai finidella continuazione” (pag. 1 ord. imp.) ed ha rideterminato gli aumenti ex art. 81cpv. cod. pen. “sulla pena più grave di mesi nove di reclusione ed euro 50,00 dimulta inflitta con la condanna di cui al sub 23 del casellario”, inflitta con lasentenza n. 3525 del Tribunale monocratico di Bologna del 26 luglio 2022(irrevocabile il 13 settembre 2022).Senonché – come si ricava dalla lettura del certificato del casellario e dallesentenze contenute nel fascicolo dell’esecuzione – la suddetta pena di mesi novedi reclusione ed euro 50,00 di multa evocata dal Giudice dell’esecuzione non èquella inflitta con la sentenza di applicazione pena sub 23 (pari, come detto, adanni uno e mesi sei di reclusione ed euro 800,00 di multa), ma quella disposta,come frazione dell’aumento per la continuazione per il furto oggetto di taledecisione, con la diversa sentenza del Tribunale di Bologna in data 20 aprile2023 (sub 27 del casellario): infatti, quest’ultima decisione (la stessa contenenteil capo 3 poi revocato), già in fase di cognizione aveva a sua volta ritenuto lacontinuazione dei reati oggetto di quell’imputazione con il furto giudicato con lasentenza n. 3525 del 26 luglio 2022 (sub 23 del casellario), con applicazionedella pena concordata di un anno e mesi sei di reclusione ed euro 800 di multa.1.3.

A tale stregua, difetta dal tessuto motivazionale dell’ordinanzaimpugnata la puntuale individuazione della violazione più grave ai sensi dell’art.187 disp. att. cod. proc. pen. (la cui individuazione deve essere effettuataconfrontando la pena effettivamente irrogata dal giudice, tenendo quindi contoanche dell’eventuale riduzione per il rito: ex plurimis, Sez. 1, n. 17175 del30/01/2025, Cirillo, in motiv.) non essendo individuata correttamente la penabase su cui sono stati operati i successivi aumenti di pena per la ritenutacontinuazione con gli altri reati per i quali vi è stata condanna.Infatti - secondo la giurisprudenza di questa Corte - in tema di reatocontinuato, il giudice dell’esecuzione che ridetermini le pene inflitte con distintecondanne, ciascuna delle quali pronunciata per una pluralità di reati unificati anorma dell'art. 81 cpv. cod. pen., deve dapprima scorporare i reati già riuniti dalgiudice della cognizione, individuare quello più grave e solo successivamente,infine operare, sulla pena che è stata inflitta per quest’ultimo, autonomi aumentiper ciascun reato satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reatoposto a base del nuovo computo (cfr.

Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024, S., Rv.286261-01; conf. Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845-01).1.4. Nella specie, revocata la pena più grave ex art. 669 cod. proc. pen., inforza di tale principio, lo scorporo dei reati già riuniti dal giudice della cognizioneavrebbe dovuto comportare il raffronto, in sede esecutiva, fra le peneoriginariamente inflitte ex art. 187 disp. att. cod. proc. pen., dalle sentenze dicognizione, tenendo altresì conto dell’indirizzo di questa Corte secondo il quale“in tema di continuazione in sede esecutiva tra un reato giudicato con ritoabbreviato ed un reato oggetto di sentenza di patteggiamento, il giudice devetenere conto, per la determinazione del reato più grave, delle peneconcretamente inflitte dalle due sentenze, comprensive della riduzione operataper i rispettivi riti premiali” (Sez. 1, n. 17175 del 30/01/2025, Cirillo, Rv.287893-01); indirizzo che il Collegio condivide in quanto ha ricevuto unimportante suggello dalla recente sentenza delle Sezioni Unite che, sebbenelimitata ai casi di riconoscimento della continuazione fra reati giudicati con ritoabbreviato, ha espresso un principio di portata generale, secondo il quale «ai finidell’individuazione della violazione più grave nel reato continuato in sedeesecutiva, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., deve essereconsiderata come “pena più grave inflitta”, che identifica la “violazione piùgrave”, quella concretamente irrogata dal giudice della cognizione, siccomeindicata nel dispositivo di sentenza» (Sez.

U, n. 7029 del 28/09/2023, dep.2024, Giampà, Rv. 285865-01).2. Si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvioal Tribunale di Bologna, in diversa persona fisica (Corte cost., sent. n. 183 del2013), per un nuovo giudizio da condursi in piena libertà valutativa ma alla lucedei rilievi sopra formulati. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diBolognaCosì è deciso, 24/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO NATALINI GIACOMO ROCCHI