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Ordinanza — n. 24768/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding lack of motivation in plea bargain sentencing. Appeal against plea bargain sentencing is inadmissible if it claims lack of motivation for dismissal grounds. Court found the lower court explicitly stated no dismissal grounds existed. Thus, the appeal is rejected and costs are awarded to the appellant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24768/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The appellant argued the lower court failed to motivate why dismissal grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure did not exist. The court ruled that appeals against plea bargain sentencing are strictly limited to specific statutory violations, excluding general lack of motivation claims. Furthermore, the lower court had explicitly addressed and rejected the existence of dismissal grounds, rendering the appeal without merit.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentencing are inadmissible if they allege a lack of motivation regarding the non-existence of dismissal grounds, as such appeals are limited to the specific violations enumerated in the law.

Parole chiave

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plea bargain sentencing cassation appeal inadmissibility lack of motivation dismissal grounds Code of Criminal Procedure difetto di motivazione giusto motivo motivazione nel merito

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
Giuseppina Marotta, propone ricorso per cassazionededucendo con un unico motivo, la violazione della disposizione di cui all’art. 129cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
pen;ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delleammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell’art. 616 cod.
Art. 444, cod. proc. pen.
Law n. 895 of 1967
artt. 444 cod. proc. pen
GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE diSalernoudita la relazione svolta dal Consigliere Teresa GriecoRITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTORilevato che con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice dell’Udienzapreliminare del Tribunale di Salerno, ai sensi degli artt. 444 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
pen;ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delleammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761
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Testo completo

GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE diSalernoudita la relazione svolta dal Consigliere Teresa GriecoRITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTORilevato che con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice dell’Udienzapreliminare del Tribunale di Salerno, ai sensi degli artt. 444 cod. proc. pen. e ss,ha applicato a Leonardo Jasovic, la pena di anni uno, mesi dieci ed euro 1.400,00di multa per il reato di cui all’art. 2 e 7 della legge n. 895 del 1967;rilevato che avverso la sentenza Leonardo Jasovic, per il tramite deldifensore di fiducia, avv. Giuseppina Marotta, propone ricorso per cassazionededucendo con un unico motivo, la violazione della disposizione di cui all’art. 129cod. proc. pen., per la mancanza totale di motivazione in ordine allainsussistenza di cause di proscioglimento nei confronti dell’imputato;considerato che in tema di patteggiamento è inammissibile il ricorso percassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio diviolazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause diproscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc.pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità dellapronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate.(Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01);considerato che, in ogni caso, la violazione di legge non sussiste in quanto ilGiudice dell’Udienza preliminare ha espressamente indicato l’insussistenza dielementi per un proscioglimento ai sensi dell’art. 129, cod. proc. pen;ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delleammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA GRIECO GIACOMO ROCCHI