Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 24763/2026 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal against conditional sentence revocation due to new crimes punishable by detention. The new offenses constitute a valid ground for revocation under Italian penal code. The court rejects the argument that plea agreements do not count as convictions for revocation purposes.

Numero d'incarto Sentenza — n. 24763/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appeal filed by the defense against the revocation of a conditional sentence. The defendant committed new crimes punishable by detention within five years of the original sentence becoming final, triggering statutory grounds for revocation. The court rejected the argument that plea agreements do not constitute convictions for revocation purposes, affirming that legislative reform did not alter this established principle.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 168, comma 1 n. 1 cod. pen.; Art. 444, comma 2 cod. proc. pen.; Art. 445, comma 1 bis cod. proc. pen.: A plea agreement sentence constitutes a valid title for revoking a conditional sentence because it is legally equated to a conviction sentence.

Parole chiave

Generato dall'IA
conditional sentence revocation plea agreement sentence new crimes punishable by detention five-year period requirement Italian penal code provisions revisione della sentenza penale revoca della sospensione condizionale adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 168, comma 1 n. 1 cod. pen.
233518 - 01,ha affermato che «La sentenza di patteggiamento, in ragionedell'equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna inmancanza di un'espressa previsione di deroga, costituisce titoloidoneo per la revoca, a norma dell'art. 168, comma primo, n.
Art. 444, comma 2 cod. proc. pen.
150 del 2022 che, escludendol’equiparabilità della sentenza ex art. 444 cod.
Art. 445, comma 1 bis cod. proc. pen.
Ha osservato che giurisprudenza costante ha equiparatola sentenza di applicazione della pena a quella di condanna ai fini della revoca delbeneficio e che la modifica introdotta all’art. 445 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla luce dei motivi esposti, il ricorso deve essere rigettatocon la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali ai sensi dell’art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
150 del 2022 che, escludendol’equiparabilità della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 445 cod. proc. pen
Ha osservato che giurisprudenza costante ha equiparatola sentenza di applicazione della pena a quella di condanna ai fini della revoca delbeneficio e che la modifica introdotta all’art. 445 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla luce dei motivi esposti, il ricorso deve essere rigettatocon la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sezioni Unite n. 17781 del 29/11/2005
Sez. 3, Sentenza n. 17728 del 2025
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Tribunale di Termini Imereseudita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Mattei;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Aldo Esposito, il quale hachiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 20 ottobre 2025, il Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Termini Imerese, su richiesta del pubblico ministero, revocava ilbeneficio della sospensione condizionale della pena concesso a VincenzoD'Aguanno con sentenza del 22.9.2021, irrevocabile il 26.1.2022, in base aldisposto dell’art. 168, comma 1 n. 1 cod. pen., in quanto nel quinquennio dalpassaggio in giudicato della sentenza, l’odierno ricorrente aveva commesso altridelitti per i quali aveva riportato condanna a pena detentiva.2.

Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa delricorrente, la quale eccepisce che il beneficio non poteva essere revocato inquanto i successivi fatti di reato non avevano costituito oggetto di accertamentogiudiziale per essere stato il relativo procedimento definito con sentenza diapplicazione della pena a richiesta delle parti. Osserva che l’orientamento diquesta Corte che, ai fini della revoca del beneficio, equipara la sentenza diapplicazione della pena a quella di condanna, deve essere rivisto alla luce dellariforma dell’istituto attuata con il d.lgs. n. 150 del 2022 che, escludendol’equiparabilità della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. a quella di condannanei giudizi disciplinari e la rilevanza “ai fini di prova” nei giudici civili, disciplinari,tributari o amministrativi, ha reso ancora più labile l’equiparazione ad unasentenza di condanna, non potendo ritenersi che ad essa consegua unaccertamento di responsabilità.3.

Il Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsiinammissibile il ricorso. Ha osservato che giurisprudenza costante ha equiparatola sentenza di applicazione della pena a quella di condanna ai fini della revoca delbeneficio e che la modifica introdotta all’art. 445 cod. proc. pen. dal d.lgs. n. 150del 2022 non ha inciso sulla questione in esame.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è proposto per motivi infondati e deve essere,pertanto, rigettato.2. Deve premettersi che questa Corte, con sentenza delleSezioni Unite n. 17781del 29/11/2005, dep. 2006, Rv. 233518 - 01,ha affermato che «La sentenza di patteggiamento, in ragionedell'equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna inmancanza di un'espressa previsione di deroga, costituisce titoloidoneo per la revoca, a norma dell'art. 168, comma primo, n. 1 cod.pen., della sospensione condizionale della pena precedentementeconcessa. (Conf. a S.U., 29 novembre 2005, n. 17782/06, Duduman,non massimata)».3.

La riforma dell’art. 445 cod. proc. pen. introdotta con il d.lgs.n. 150 del 2022 non ha apportato modifiche idonee a superare ilprincipio enunciato dalla menzionata sentenza delle Sezioni Unite.Questa Corte ha già avuto modo di affermare che «[...] la sentenza dipatteggiamento, agli effetti penali, è equiparata ad una pronuncia dicondanna (art. 445, comma 1 bis, ultimo periodo cod. proc. pen.), dalmomento che il legislatore delegato con la c.d. riforma Cartabia hainteso solo ribadire l’inefficacia della sentenza di patteggiamento neigiudizi extrapenali, precisando che la sentenza emessa ai sensidell’art. 444, comma 2, cod. proc. pen. non può essere utilizzata «aifini di prova» nei giudizi civili, disciplinari, tributari e amministrativi(compreso il giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile)e che, nel caso in cui non siano applicate pene accessorie, nonproducono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali cheequiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, allasentenza di condanna» (Sez. 3, Sentenza n. 17728 del 2025, n.m.).Tale principio è del tutto condivisibile perchè aderente al testo delladisposizione modificata e regola correttamente il caso specifico poichèl'effetto della sentenza di patteggiamento è stato applicato in unprocedimento di esecuzione penale.4.

Nel caso in esame, il giudice dell’esecuzione ha fatto correttaapplicazione dei principi enunciati, avendo riscontrato che, nelquinquennio dal passaggio in giudicato (26.1.2022) della sentenza delTribunale di Termini Imerese del 22.9.2021, il ricorrente ha commessonuovi delitti (il 6 e l’11.9.2023) per i quali gli è stata inflitta, consentenza ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni due e mesi ottodi reclusione ed euro 1000,00 di multa, venendo così a realizzarsi ipresupposti cui l’art. 168, comma 1 n. 1, cod. pen. subordina larevoca della sospensione condizionale della pena.5.

Alla luce dei motivi esposti, il ricorso deve essere rigettatocon la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 16/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA MATTEI MONICA BONI