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Ordinanza — n. 24741/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeal as inadmissible due to personal filing by defendant violating mandatory defense rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24741/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible because it was filed personally by the convicted party, violating mandatory representation rules. Although the defendant had previously attempted this filing out of time, the court emphasized that appeals to the Cassation must be signed by registered defense lawyers under updated procedural codes. The decision upheld that while personal defense is a constitutional right, the specific phase of the Cassation requires professional technical representation to ensure legal quality.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation must be filed by registered defense lawyers; personal filing by the accused renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility mandatory defense representation Court of Cassation rules personal filing prohibition procedural time limits diritto al deposito difetto di sottoscrizione deposito tardivo

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Svizzera§ );che la previsione dell’art. 613, comma 1, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
35942 del 25/09/2025, Predieri, non mass.);che nel caso di specie il ricorso - peraltro reiterativo di altro propostoavverso la medesima ordinanza - è stato presentato personalmente dalcondannato, sicché ne va dichiarata l’inammissibilità con procedura de plano exart. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 571, cod. proc. pen.
Art. 613, cod. proc. pen.
Svizzera§ );che la previsione dell’art. 613, comma 1, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello
Corte cost. n. 188 del 1980
272010-01);che, nel giudizio di legittimità, la necessità di una specifica e professionalerappresentazione tecnica è un’esigenza da tempo avvertita anche dallagiurisprudenza costituzionale (già Corte cost. n. 188 del 1980; Id.
Corte cost. n. 395 del 2000
Corte EDU, 27/4/2006, Sannino c. Italia
Corte EDU, 21/9/1993, Kremzow c. Austria
Corte EDU, 24/5/1991, Quaranta c. Svizzera
Sez. 6, n. 42062 del 13/9/2017, Lissandrello
Sez. 5, n. 35942 del 25/9/2025, Predieri
Sez. 7, ord. n. 4868 del 19/12/2024
Giancarlo Barracato, in data16/09/2024 e questa Corte (Sez. 7, ord. n. 4868 del 19/12/2024, dep.
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Testo completo

D'APPELLO SEZIONEDISTACCATA di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere Aldo Natalini;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOChe Santo BARRACATO, con proprio atto (dattiloscritto) depositato presso laCancelleria della Corte d’appello di Lecce il 25/3/2026 ha propostopersonalmente ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in epigrafe n. 67/2024SIGE emessa in data 9 luglio 2024 dalla Corte d’appello di Lecce – Sez.distaccata di Taranto e notificata il successivo 10 luglio 2024;Che la suddetta ordinanza è stata già ricorsa (fuori termine) per cassazioneda Santo Barracato, a mezzo difensore Avv.

Giancarlo Barracato, in data16/09/2024 e questa Corte (Sez. 7, ord. n. 4868 del 19/12/2024, dep. 2025,Barracato, non mass.) ha già dichiarato, con procedura de plano,l’inammissibilità del ricorso per intempestività (essendo decorso il relativotermine alla data del 26 luglio 2024);Che l’odierno ricorso per cassazione avverso la medesima ordinanza,depositato a mezzo pec in data 14/03/2026, è stato depositato anch'esso fuoritermine e risulta altresì proposto personalmente dal Barracato;che il ricorso per cassazione, avverso qualsiasi tipo di provvedimentogiurisdizionale, non può essere proposto dalla parte personalmente poiché, aseguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla n. 103del 2017, deve essere sottoscritto - a pena di inammissibilità - da difensoriiscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (cfr.

Sez. U, n. 8914 del21/12/2017, Aiello, Rv. 272010-01);che, nel giudizio di legittimità, la necessità di una specifica e professionalerappresentazione tecnica è un’esigenza da tempo avvertita anche dallagiurisprudenza costituzionale (già Corte cost. n. 188 del 1980; Id. n. 395 del2000), che l’ha ritenuta altresì compatibile con l’art. 6, par. 3, lett. c),Convenzione EDU, e la stessa giurisprudenza convenzionale, a sua volta, haaffermato che la partecipazione e la difesa personale dell’imputato, purcostituendo principi informatori del processo penale, consentono una diversagraduazione a seconda della fase processuale, essendo rimessa agli Staticontraenti la scelta dei mezzi atti a permettere al loro sistema giudiziario digarantire l’esercizio di tale diritto (Corte EDU, 27/4/2006, Sannino c.

Italia, § 48;Id., 21/09/1993, Kremzow c. Austria; Id. 24/05/1991, § 52 Quaranta c. Svizzera§ );che la previsione dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., proprio in ragionedelle approfondite conoscenze giuridiche e dell’elevato livello di qualificazioneprofessionale che postula l'esercizio del diritto di difesa innanzi alla Corte dicassazione, non costituisce affatto una irragionevole espressione delladiscrezionalità legislativa (Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Lissandrello, inmotiv.; Sez. 5, n. 35942 del 25/09/2025, Predieri, non mass.);che nel caso di specie il ricorso - peraltro reiterativo di altro propostoavverso la medesima ordinanza - è stato presentato personalmente dalcondannato, sicché ne va dichiarata l’inammissibilità con procedura de plano exart. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui consegue la condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali, nonché, in assenza di elementi chevalgano a escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescrittasanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che si stima equofissare in euro tremila.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 24/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO NATALINI GIACOMO ROCCHI