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Ordinanza — n. 24734/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the document was not signed by a registered defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24734/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible de plano due to a procedural defect in the filing. Salvatore Labriola personally submitted the appeal without the required signature of a defense attorney enrolled in the Court's special register. Consequently, the court rejected the petition and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.; Criminal appeals must be signed by registered defense attorneys, and failure to comply renders the act inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility unauthorized signature special register requirement de plano dismissal procedural defect difetto di legittimazione del ministero pubblico indigenza processuale non provata prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.
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Testo completo

IB. SORVEGLIANZA di Reggio CalabriaUdita la relazione svolta dal Consigliere Carmine Russo;Ritenuto in fatto e considerato in dirittoRilevato che Salvatore Labriola ricorre per cassazione contro il provvedimentoindicato in intestazione;Rilevato che si procede de plano;Rilevato che il ricorso è stato presentato dal condannato personalmente, e che,pertanto, lo stesso incorre nella causa di inammissibilità prevista dall’art. 613,comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., secondo cui “l'atto di ricorso, lememorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, dadifensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione”;Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché alversamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, invia equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE RUSSO GIUSEPPE DE MARZO