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Sentenza — n. 24719/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court allows appeal annulling lower court order for failure to unify all prison sentences under Article 78 of the Penal Code.

Numero d'incarto Sentenza — n. 24719/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Court of Appeal's order rejecting the prisoner's request to unify multiple prison sentences. The lower court incorrectly excluded a four-year sentence from the cumulative calculation, believing the prisoner had already served the most recent penalty. The Court held that the lower judge failed to verify the complete documentation regarding all outstanding sentences before applying the statutory cap.

Regesto Legislator

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Art. 78 cod. pen.; Art. 657, comma 4, cod. proc. pen.: The court must verify all relevant sentencing documents to correctly apply the thirty-year cumulative limit, disregarding erroneous indications by the requesting party.

Parole chiave

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cumulo pene limite trent'anni giudice esecuzione codice penale annullamento ordinanza verifica documentazione reclusione errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 78 cod. pen.
Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta ha rigettatol’istanza presentata da Giovanni Di Giacomo, con cui si chiedeva l’unificazionemediante cumulo materiale, ai fini dell’applicazione del criterio calmieratore di cuiall’art. 78 cod.
Art. 657, comma 4, cod. proc. pen.
pen.Premesso di avere già interamente espiato le pene di cui al cumulo piùrisalente, l’instante invocava l’inserimento nel nuovo cumulo delle condanne piùrecenti, deducendo la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 657, comma 4,cod.
Art. 80 cod. pen.
Art. 663 cod. proc. pen.
Art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
art. 78 cod. pen
Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta ha rigettatol’istanza presentata da Giovanni Di Giacomo, con cui si chiedeva l’unificazionemediante cumulo materiale, ai fini dell’applicazione del criterio calmieratore di cuiall’art. 78 cod.
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Testo completo

i appello di Caltanissettaudita la relazione svolta dal Consigliere Antonino Francesco Genoveselette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Giovanni B. Bertolini, che hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;letta la memoria di replica dell’Avv. Flavio Sinatra.RITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta ha rigettatol’istanza presentata da Giovanni Di Giacomo, con cui si chiedeva l’unificazionemediante cumulo materiale, ai fini dell’applicazione del criterio calmieratore di cuiall’art. 78 cod. pen., delle pene inflitte con i seguenti provvedimenti:a) provvedimento di cumulo del Tribunale di Gela del 28 novembre 2018 conpena di anni ventisette e mesi nove di reclusione;b) provvedimento di cumulo del Procuratore generale della Repubblica pressola Corte di appello di Caltanissetta in data 29 novembre 2024 con pena dianni due di reclusione;c) provvedimento di cumulo del Procuratore generale della Repubblica pressola Corte di appello di Caltanissetta in data 16 dicembre 2024 con fine pena7 dicembre 2027.La Corte rappresentava che le pene da unificare, pari a complessivi anni 29 emesi 7 di reclusione, si collocavano al di sotto della soglia di anni 30, dondel’insussistenza del presupposto per l’accesso al beneficio invocato dal condannato.2.

Avverso l’ordinanza Giovanni Di Giacomo, per il tramite del difensore, Avv.con cui ha denunciato violazione degli artt. 78 e 80 cod. pen., 663 e 125, comma3, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione per effetto di travisamento peromissione, non avendo il giudice dell’esecuzione tenuto conto della pena di anniquattro di reclusione, inflitta con sentenza della Corte di appello di Caltanissettadell’11 marzo 2024, definitiva il 27 novembre 2024, inserita al punto 3 delprovvedimento emesso dal Procuratore generale presso la Corte di appello diCaltanissetta in data 29 novembre 2024.3.

Con memoria del 20 marzo 2026 il Procuratore generale ha chiestodichiararsi inammissibile il ricorso per difetto di specificità e per omessaallegazione del provvedimento del Procuratore generale presso la Corte di appellodi Caltanissetta emesso in data 16 dicembre 2024, evidenziando che l’ordinanzaimpugnata aveva testualmente ripreso dall’istanza difensiva il “petitum” esegnalando l’incongruenza emergente dalla produzione in allegato al ricorso delprovvedimento di cumulo emesso dal Procuratore generale presso la Corte diappello di Caltanissetta in data 29 novembre 2024, che prevede una reclusionetotale residua di anni tre, mesi sei e giorni ventitré, anziché di soli due anni.4.

Con memoria di replica dell’1 aprile 2026 l’Avv. Sinatra ha insistito neimotivi di ricorso, producendo il provvedimento del Procuratore generale presso laCorte di appello di Caltanissetta del 16 dicembre 2024, costituente in realtà unacomunicazione di nuovo residuo pena, già allegata all’istanza al giudicedell’esecuzione; ha rilevato che l’indicazione della pena di anni due di reclusionenel testo del predetta istanza non esimeva il giudice dal verificarne lacorrispondenza con i documenti allegati.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso merita accoglimento.2.

L’istanza rivolta dal condannato al giudice dell’esecuzione eraespressamente finalizzata all’unificazione dei diversi titoli esecutivi in vista delladeterminazione della pena complessiva nel limite di anni trenta di reclusioneprevisto dall’art. 78 cod. pen.Premesso di avere già interamente espiato le pene di cui al cumulo piùrisalente, l’instante invocava l’inserimento nel nuovo cumulo delle condanne piùrecenti, deducendo la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 657, comma 4,cod. proc. pen.La Corte di appello, dato atto che il condannato aveva espiato la pena di cuial provvedimento di cumulo del Tribunale di Gela del 28 novembre 2018, indicavaquali pene in esecuzione quelle, rispettivamente, di anni uno e mesi otto direclusione e di mesi due di reclusione, irrogate in relazione alle condanne ai punti1 e 2 del cumulo del 29 novembre 2024, omettendo di prendere in considerazionela condanna ad anni quattro di reclusione al punto 3 del medesimo provvedimento.L’erronea indicazione da parte del richiedente della pena in esecuzione pereffetto del provvedimento di cumulo del 29 novembre 2024 testé menzionato,allegato alla primigenia istanza, non esonerava il giudice dalla verifica in ordinealla sussistenza in concreto dei presupposti per l’operatività della disciplinainvocata, tramite riscontro sulla documentazione presente al fascicolo.3.

Ne consegue l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio allaCorte di appello di Caltanissetta per nuovo esame. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appellodi Caltanissetta.Così è deciso, 15/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO FRANCESCO GENOVESE GIUSEPPE DE MARZO