Italian court annuls execution order for double-counting pre-served time under security measure and new sentence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Salerno Court of Appeal's execution order, which had deducted time served under a home detention security measure from a new prison sentence. The defense argued that the concurrent application of both measures justified counting the period as pre-served time, but the prosecution contended this violated legal principles regarding the calculation of execution titles. The court ruled that while the compatibility between security measures and detention allows for term duration calculations, it does not permit the same period of liberty restriction to be credited as pre-served time against two distinct execution titles.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 657, comma 1; Art. 297, comma 5, cod. proc. pen.: The compatibility between precautionary detention and definitive security detention applies only for the calculation of maximum term duration, prohibiting the attribution of the same period of liberty restriction to multiple execution titles.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o l'ordinanza del 06/02/2026 della Corte d'appello di Salernoudita la relazione svolta dal Consigliere Micaela Serena Curami;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Maria Luisa Miranda, cheha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.RITENUTO IN FATTO1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d’appello di Salerno, infunzione di giudice dell'esecuzione – come correttamente individuata consentenza di questa Corte, sez. 1, n. 36599 del 23/09/2025, che ha annullato perincompetenza il precedente provvedimento emesso dal G.I.P. del Tribunale diSalerno -, ha accolto l’incidente di esecuzione proposto nell'interesse di Nicolapena da eseguire in relazione alla sentenza della Corte d’appello di Salerno indata 19 dicembre 2023, irrevocabile in data 29 gennaio 2025.In particolare, la Corte salernitana, modificando l’ordine di esecuzioneemesso dalla Procura Generale presso la Corte d’appello di Salerno il31/01/2025, ha computato come pena detraibile a titolo di presofferto, rispettoalla pena di anni sei, mesi dieci e giorni venti di reclusione inflitta a Fiore con lapredetta sentenza, oltre al periodo – già conteggiato dall’Ufficio di Procura – dal23/09/2021 al 31/07/2023 (trascorso in regime di custodia cautelare, dapprimain carcere e poi agli arresti domiciliari), anche il periodo dal 31/07/2023 al01/08/2024, durante il quale Fiore era stato sottoposto alla misura di sicurezzadell’assegnazione a casa lavoro.
Il giudice dell’esecuzione ha valorizzato, ai finidell’accoglimento dell’istanza difensiva, la circostanza che la misura cautelaredegli arresti domiciliari non fosse stata revocata durante la concomitanteapplicazione della misura di sicurezza detentiva e che, pertanto, per tutto ilperiodo di contemporanea operatività delle due misure permanessero gli effettigiuridici connessi a un’eventuale violazione della misura cautelare.2. Avverso detto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso percassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Salerno,denunciando violazione di legge con riferimento agli artt. 657 primo comma e297, quinto comma, cod. proc. pen., e apparenza di motivazione.L’art. 297, quinto comma, cod. proc. pen. disciplina l’ipotesi di coesistenzadi titoli cautelari e di misure di sicurezza detentive, stabilendo che la custodiacautelare – e, quindi, anche gli arresti domiciliari – è compatibile con lo stato diinternamento per misura di sicurezza, ma esclusivamente ai fini del computo edel decorso dei termini di durata massima della misura cautelare.
Ne consegueche la custodia cautelare sofferta in costanza di internamento, proprio perché“compatibile” nei termini indicati, non può essere successivamente detratta atitolo di presofferto ove, per il reato per il quale essa era stata applicata,intervenga poi una condanna definitiva, non essendo consentito che unmedesimo periodo di restrizione della libertà personale venga computato comeespiazione di titoli esecutivi diversi e, dunque, tanto come internamento permisura di sicurezza detentiva definitiva quanto come espiazione della penainflitta.
Richiamava, inoltre, il Procuratore il disposto dell’art. 657, primo comma,cod. proc. pen., il quale prevede che il principio di fungibilità della detenzionenon opera tra pena e misura di sicurezza detentiva, salvo che quest’ultima siastata applicata provvisoriamente nel corso della custodia cautelare; in tal caso, lostato di ininterrotta privazione della libertà personale dell’imputato, ancorchériferibile in parte alla custodia cautelare e in parte all’applicazione provvisoriadella misura di sicurezza detentiva, rileva come periodo unitario di carcerazionepreventiva detraibile dalla pena che venga successivamente inflitta all’imputatocon sentenza irrevocabile.3.
Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, Maria LuisaMiranda, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiestol’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.4. La Difesa ha depositato una memoria di replica con la quale chiede ilrigetto del ricorso avanzato dal Procuratore generale.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. È principio consolidato che il criterio di imputazione previsto dall’art. 657cod. proc. pen. non consente, in via generale, di detrarre dalla pena da eseguireil periodo trascorso in esecuzione di una misura di sicurezza detentiva definitiva,salvo il diverso caso in cui la privazione della libertà sia dipesa dall’applicazioneprovvisoria della misura di sicurezza nel procedimento definito con la condanna,così da assumere funzione sostanzialmente anticipatoria rispetto alla pena poiinflitta; ne consegue che tale criterio non opera quando venga applicatadefinitivamente la misura di sicurezza, poiché l’intero periodo di privazione dellalibertà personale non può essere computato al contempo come internamento permisura di sicurezza detentiva e come espiazione della pena inflitta (Sez. 1, n.38336 del 14/07/2014, Lieto, Rv. 260598-01;
Sez. 5, n. 5815 del 10/10/2017,dep. 2018, Di Napoli, Rv. 272437-01; Sez. 5, n. 425 del 11/11/2025, dep. 2026,L., Rv. 289164-01).La regola risponde ad una ragione evidente.L’art. 657 cod. proc. pen. consente di evitare che la privazione della libertàpersonale, sofferta in via cautelare per il medesimo fatto, resti priva di incidenzasulla pena poi irrogata; non consente, invece, che un periodo già imputatoall’esecuzione di un diverso titolo restrittivo, e segnatamente di una misura disicurezza detentiva definitiva, venga nuovamente utilizzato per ridurre la penainflitta in altro procedimento.
In tal caso non viene in rilievo un periodo dicustodia cautelare rimasto senza titolo finale di imputazione, ma una restrizionegià giuridicamente consumata nell’esecuzione della misura di sicurezza.Non colgono nel segno, pertanto, le argomentazioni svolte nella memoriadifensiva, là dove si assume che la Corte d’appello non avrebbe riconosciuto unanon consentita fungibilità tra pena e misura di sicurezza, ma avrebbe soltantodetratto, quale presofferto cautelare, il periodo durante il quale gli arrestidomiciliari erano rimasti formalmente operativi.La distinzione prospettata è solo apparente.Se il periodo di restrizione è coinciso con l’esecuzione di una misura disicurezza detentiva definitiva, applicata per diverso titolo, la sua detrazione dallapena in esecuzione produce esattamente l’effetto che l’art. 657 cod. proc. pen.non consente: il doppio computo dello stesso segmento temporale, una primavolta come internamento e una seconda volta come pena già sofferta.Neppure giova alla Difesa il richiamo all’art. 297, comma 5, cod. proc. pen..Tale disposizione, nel prevedere che la custodia cautelare disposta neiconfronti di chi sia detenuto per altra causa o internato per misura di sicurezza ècompatibile con lo stato di detenzione o di internamento, disciplina gli effettidella coesistenza dei titoli sul decorso e sul computo dei termini di duratamassima della misura cautelare.Quando la duplice vicenda esecutiva riguardi, da un lato, la custodiacautelare, nelle sue diverse forme, ivi compresi gli arresti domiciliari, equiparatialla custodia in carcere dall’art. 284, comma 5, cod. proc. pen., e, dall’altro, lostato di detenzione in esecuzione di pena o di internamento in esecuzione di unamisura di sicurezza, la compatibilità tra le misure rileva soltanto ai fini delcomputo dei termini di durata massima, non essendo consentite, fuori da taleambito, esecuzioni sincrone della cautela e del diverso titolo restrittivo, nél’imputazione dello stesso periodo a più titoli.Quando, per il medesimo arco temporale, risulti in esecuzione una misuradi sicurezza detentiva definitiva disposta per altra causa, il dato decisivo restal’imputazione di quel periodo al diverso titolo restrittivo già in corso diesecuzione.La memoria difensiva, valorizzando la permanenza formale degli arrestidomiciliari, non supera tale rilievo, poiché non si discute della astrattacoesistenza dei titoli, ma della possibilità giuridica di attribuire allo stessosegmento temporale una duplice funzione esecutiva.Può quindi affermarsi che, ai fini della detrazione prevista dall’art. 657 cod.proc. pen., il periodo durante il quale l’interessato sia stato sottoposto a misuracautelare detentiva, anche nella forma degli arresti domiciliari, in concomitanzacon l’esecuzione di una misura di sicurezza detentiva definitiva applicata perdiverso titolo, non può essere computato come presofferto rispetto alla penasuccessivamente irrogata nel procedimento cui la cautela si riferiva, poiché lacompatibilità tra custodia cautelare e internamento, prevista dall’art. 297,comma 5, cod. proc. pen., opera soltanto ai fini del decorso e del computo deitermini di durata massima della misura cautelare e non consente l’imputazionedel medesimo periodo di privazione della libertà personale a più titoli restrittivi.Nello stesso senso si è già espressa questa Corte, affermando che, quandola duplice vicenda esecutiva riguardi la custodia cautelare, sia in carcere sia agliarresti domiciliari, e lo stato di detenzione in esecuzione di pena o diinternamento in esecuzione di una misura di sicurezza, la compatibilità tra i titoliopera ai soli effetti del computo dei termini di durata massima, sicché, al di fuoridi tale ambito, non sono consentite esecuzioni sincrone della custodia cautelare edel titolo esecutivo, né l’imputazione dello stesso periodo di detenzione a piùtitoli (Sez. 1, n. 37040 del 25/06/2019, Centamore, n.m.).3.
Nel caso in esame, è pacifico che Fiore, nel periodo successivo al 31luglio 2023, sia stato internato presso la casa di lavoro di Aversa in esecuzionedella misura di sicurezza detentiva dell’assegnazione a casa di lavoro, disposta inrelazione a diverso titolo esecutivo, costituito dalla sentenza della Corte d’appellodi Salerno del 10 gennaio 2014, irrevocabile il 26 maggio 2014. Proprio perché lamisura di sicurezza era definitiva e proprio perché il relativo periodo è stato giàimputato a quel titolo, non poteva il giudice dell’esecuzione detrarlo anche dallapena inflitta con la sentenza della Corte d’appello di Salerno del 19 dicembre2023, irrevocabile il 29 gennaio 2025, valorizzando la sola mancata revoca dellamisura cautelare degli arresti domiciliari.La permanenza formale del titolo cautelare non mutava, infatti, laqualificazione esecutiva del periodo, già riferibile alla misura di sicurezzadetentiva definitiva in concreto eseguita, né ne consentiva la successivadetrazione dalla pena ai sensi dell’art. 657 cod. proc. pen.4.
L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio allaCorte d’appello di Salerno, quale giudice dell’esecuzione, perché proceda a nuovoesame, attenendosi ai principi sopra richiamati. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appellodi Salerno.Così è deciso, 20/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA SERENA CURAMI GIACOMO ROCCHI