Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 24712/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court reclassifies execution objection as opposition to ensure double judicial review in confiscation cases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24712/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation reclassified the appellant's request as an opposition rather than dismissing it outright. The lower court had declared the request inadmissible because it challenged the merits of the confiscation, which is precluded in execution proceedings. The Court ruled that since the execution judge held a hearing instead of deciding de plano, the proper remedy is an opposition to guarantee a second review by the merits judge.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 676, comma 1, cod. proc. pen.: When an execution judge decides on a request regarding confiscation after a hearing rather than de plano, the remedy must be an opposition to ensure the double judicial review required by the system.

Parole chiave

Generato dall'IA
confiscation proceedings execution judge double judicial review opposition remedy de plano decision procedural reclassification merits challenge equipaggiamento marittimo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Le istanze di incidente di esecuzione relative “alla confisca o allarestituzione delle cose sequestrate” sono disciplinate dalla procedura previstadall’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. per effetto del richiamo a tale normacontenuto nell’art.
Art. 676, comma 1, cod. proc. pen.
per effetto del richiamo a tale normacontenuto nell’art. 676, comma 1, cod. proc. pen., che le disciplinaespressamente.La procedura dell’art.
Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
276136 – 01).Il ricorso deve, pertanto, essere riqualificato in opposizione, in applicazionedei principi generali del sistema processuale, che si ricavano dall'art. 568,comma 5, secondo periodo, cod.
art. 666 cod. proc. pen
284403 – 01:in tema di confisca, avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione cheabbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 15888 del 26/03/2026, Sanicola
(Sez. 5, n. 15888 del 26/03/2026, Sanicola, Rv.
Sez. 5, n. 28344 del 12/04/2019, De Pasquale
289757 –01; conforme Sez. 5, n. 28344 del 12/04/2019, De Pasquale, Rv.
Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura
Sez. 2, n. 8645 del 09/11/2022, Cedric
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

relazione svolta dal Consigliere Carmine Russo;lette le conclusioni del Procuratore generale, Giuseppe Sassone, che ha chiesto ilrigetto del ricorso.Ritenuto in fatto1. Con ordinanza del 2 marzo 2026 il Tribunale di Lecce, in funzione digiudice dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza della Conca lidos.r.l.s., terzo proprietario del bene oggetto della confisca disposta nella sentenzadel 15 ottobre 2024 del Tribunale di Lecce nel processo nei confronti di GabrielePicci, di revoca della statuizione di confisca delle attrezzature dello stabilimentobalneare gestito dall'imputato, e di proprietà della ricorrente.In particolare, il giudice dell’esecuzione ha rilevato che l'istanza di revocaaveva ad oggetto il merito della confisca, deduzione che è preclusa in sedeesecutiva, in cui il terzo proprietario dei beni può legittimamente chiedere larestituzione soltanto deducendo di essere realmente proprietario del beneconfiscato.2.

Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso la Conca lidos.r.l.s., per il tramite del difensore, con i seguenti motivi.Con il primo motivo deduce violazione di legge, perché, a seguire il percorsodell’ordinanza impugnata, non vi sarebbe alcuna tutela giurisdizionale sulladecisione del Tribunale di Lecce, in quanto la contestazione della statuizione nelmerito sarebbe preclusa sia all’imputato che al proprietario; questa conclusionenon è conforme al sistema costituzionale e convenzionale, in quanto il soggettopatrimonialmente inciso dalla confisca, non evocato nel giudizio di cognizione, hadiritto di trovare una sede processuale in cui poter censurare la decisione.Con il secondo motivo deduce violazione di legge per omessa verifica delnesso di strumentalità tra i beni confiscati e il reato, perché la sentenzapronunciata in sede di rinvio ha fondato la confisca sulla prognosi di reiterazionedella condotta da parte dell'imputato spostando il baricentro motivazionale sulrapporto tra imputato e bene, e non su quello, che è, invece, rilevante, tra benee reato.3.

Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Giuseppe Sassone, haconcluso per il rigetto del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso deve essere qualificato quale opposizione.1. Le istanze di incidente di esecuzione relative “alla confisca o allarestituzione delle cose sequestrate” sono disciplinate dalla procedura previstadall’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. per effetto del richiamo a tale normacontenuto nell’art. 676, comma 1, cod. proc. pen., che le disciplinaespressamente.La procedura dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. prevede che ladecisione dell’istanza avvenga con contraddittorio differito, perché il giudicedell’esecuzione deve provvedere de plano, e contro la decisione deve essereproposta opposizione allo stesso giudice, che deve essere decisa, invece, incontraddittorio previa fissazione di udienza camerale.In definitiva, il sistema processuale prevede su tali tipologie di istanze ladoppia valutazione davanti al (medesimo) giudice del merito ed il contraddittoriodifferito alla seconda valutazione.Nel caso in esame, il giudice dell’esecuzione non ha seguito la proceduraprevista dall’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., perché ha provveduto – nelsenso dell’inammissibilità dell’istanza – non de plano, ma all’esito dell’udienzacamerale del 27 gennaio 2026.Per casi quali quello in esame in cui il contraddittorio è stato anticipato giàalla prima decisione, l’orientamento della giurisprudenza di legittimità è nelsenso che, in ogni caso, non sia legittimo saltare la fase della opposizione, chegarantisce comunque il doppio grado davanti al giudice del merito.È stato, infatti, affermato che “in tema di restituzione di cose oggetto diconfisca, avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione che abbiaprovveduto non "de plano" ma, irritualmente, nelle forme dell'udienza cameraleex art. 666 cod. proc. pen., è prevista solo la facoltà di proporre opposizione,sicché come tale deve essere riqualificato il ricorso per cassazione propostoavverso il suddetto provvedimento, con conseguente trasmissione degli atti algiudice competente. (Sez. 5, n. 15888 del 26/03/2026, Sanicola, Rv. 289757 –01; conforme Sez. 5, n. 28344 del 12/04/2019, De Pasquale, Rv. 276136 – 01).Il ricorso deve, pertanto, essere riqualificato in opposizione, in applicazionedei principi generali del sistema processuale, che si ricavano dall'art. 568,comma 5, secondo periodo, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 45371 del 31/10/2001,Bonaventura, Rv. 220221: "In tema di impugnazioni, allorché un provvedimentogiurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravamediverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto develimitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettivaimpugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una "voluntasimpugnationis", consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato asindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamenteprevia adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente"; v. anche, piùdi recente, Sez. 2, n. 8645 del 09/11/2022, dep. 2023, Cedric, Rv. 284403 – 01:in tema di confisca, avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione cheabbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666cod. proc. pen.

è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché cometale deve essere riqualificato il ricorso per cassazione proposto avverso ilsuddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazionedegli atti giuridici e del "favor impugnationis", con conseguente trasmissionedegli atti al giudice competente), e gli atti devono essere trasmessi al giudice delmerito per la decisione sull’opposizione). P.Q.MQualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc.pen., dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di LecceCosì è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE RUSSO GIUSEPPE DE MARZO