Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of qualified defense counsel at filing time.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the petitioner's lawyer lacked the specific qualification to represent clients before this court at the time of filing. Although the appeal was submitted after the 2017 law requiring specialized defense, the lawyer was not enrolled in the special register. Consequently, the court ordered the petitioner to pay the legal costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible de plano if the petitioner is not represented by a lawyer enrolled in the special register of the Court of Cassation at the time of filing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
osto da: Cioffo Rosa, nata a San Cipriano d'Aversa il 1 gennaio 1964 avverso la sentenza del 09/07/2024 del Tribunale di Arezzo Udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gavoni; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale PASQUALE SANSONETTI
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza 9 luglio 2024 il Tribunale di Arezzo, all'esito del dibattimento, condannava Rosa Cioffo, per il reato di cui all'art. 660 cod. pen. commesso in data 26 ottobre 2021 ai danni di Gloria Badini, alla pena di euro 200,00 di ammenda.
2. Avverso tale sentenza, l'interessata ha proposto atto di appello dinanzi alla Corte di appello di Firenze deducendo l'errata valutazione degli atti istruttori e dei documenti ai fini della decisione anche al fine della modalità in cui sarebbe stata arrecata la molestia, nonché la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. 2.1. La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 16 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., rilevava l'inappellabilità della sentenza di primo grado e disponeva la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione per quanto di competenza.
3. A norma dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., la sentenza in esame è inappellabile in quanto è stata applicata la sola pena dell'ammenda e non è espressamente previsto il ricorso immediato in cassazione; quest'ultimah impugnazione è comunque ammessa in applicazione dell'art. 111, secondo comma, Cost. e, quindi, solo per violazione di legge. Ne consegue che soltanto l'assoluta mancanza della motivazione, espressamente richiesta per tutti i provvedimenti giurisdizionali anche dal primo comma dell'art.111 Cost., costituisce una violazione di legge e che sono tali pure quei difetti e quelle contraddittorietà che siano così rilevanti da determinare la carenza assoluta della motivazione.
3. Il ricorso è stato proposto da difensore che, al momento della presentazione dell'impugnazione, era privo di legittimazione, non risultando abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione. 3.1. Esso è però successivo al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che il ricorso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.). 3.2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.
4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichia P.Q.M