Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 24185/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24185/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24185/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Letta la richiesta di correzione dell'errore materiale avanzata dai difensori di Francesco Scieri e Isabella Guarino, parti civili del procedimento n. 17645/2025 definito con sentenza n. 4442/2026 all'udienza del 14 ottobre 2025; sentita la relazione del Consigliere Vincenzo Gelati; rilevato che: nel predetto procedimento è stata parte anche il Ministero della Difesa quale responsabile civile; l'impugnazione avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Firenze è stata proposta dai soli imputati e non anche dal responsabile civile; le istanze non sono meritevoli di accoglimento, dovendo assicurarsi continuità all'orientamento in base al quale "in tema di spese processuali, l'acquiescenza alla sentenza da parte del responsabile civile esclude, nel caso in cui il solo imputato abbia infruttuosamente interposto l'impugnazione, che nel relativo giudizio sia configurabile una situazione di soccombenza, con conseguente condanna alle spese in favore della parte civile, rimanendo queste a carico del solo imputato" (Sez. 4, n. 28201 del 08/07/2025, Pane, Rv. 288512 - 01;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 24185/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 17645/2025 definito con sentenza n. 4442/2026 all'udienza del 14 ottobre 2025; sentita la relazione del Consigliere Vincenzo Gelati; rilevato che: nel predetto procedimento è stata parte anche il Ministero della Difesa quale responsabile civile; l'impugnazione avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Firenze è stata proposta dai soli imputati e non anche dal responsabile civile; le istanze non sono meritevoli di accoglimento, dovendo assicurarsi continuità all'orientamento in base al quale "in tema di spese processuali, l'acquiescenza alla sentenza da parte del responsabile civile esclude, nel caso in cui il solo imputato abbia infruttuosamente interposto l'impugnazione, che nel relativo giudizio sia configurabile una situazione di soccombenza, con conseguente condanna alle spese in favore della parte civile, rimanendo queste a carico del solo imputato" (Sez. 4, n. 28201 del 08/07/2025, Pane, Rv. 288512 - 01;

Parole chiave

Generato dall'IA
spese di difesa azione civile ripetibili dell'avvocato difesa e questioni militari procedura contenziosa civile accollo delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

da: GUARINO ISABELLA SCIERI FRANCESCO avverso la sentenza del 14/10/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letta la richiesta di correzione dell'errore materiale avanzata dai difensori di Francesco Scieri e Isabella Guarino, parti civili del procedimento n. 17645/2025 definito con sentenza n. 4442/2026 all'udienza del 14 ottobre 2025; sentita la relazione del Consigliere Vincenzo Gelati; rilevato che: nel predetto procedimento è stata parte anche il Ministero della Difesa quale responsabile civile; l'impugnazione avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Firenze è stata proposta dai soli imputati e non anche dal responsabile civile; le istanze non sono meritevoli di accoglimento, dovendo assicurarsi continuità all'orientamento in base al quale "in tema di spese processuali, l'acquiescenza alla sentenza da parte del responsabile civile esclude, nel caso in cui il solo imputato abbia infruttuosamente interposto l'impugnazione, che nel relativo giudizio sia configurabile una situazione di soccombenza, con conseguente condanna alle spese in favore della parte civile, rimanendo queste a carico del solo imputato" (Sez. 4, n. 28201 del 08/07/2025, Pane, Rv. 288512 - 01;

Sez. 1, n. 31855 del 05/05/2021, Salvi, Rv. 281938 - 01, quest'ultima proprio in materia di correzione di errore materiale); nel caso in cui il responsabile civile non abbia esercitato il proprio autonomo diritto all'impugnazione, la sua acquiescenza espressa con il mancato esercizio della facoltà d'impugnazione, esclude che nel relativo giudizio possa configurarsi una situazione di soccombenza di tale soggetto processuale, con la conseguenza che le spese di parte civile graveranno sul solo imputato, che abbia esperito l'impugnazione, anche rispetto all'azione civile; i ricorsi devono, quindi, essere rigettati e i ricorrenti condannati, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali;

P.Q.M.

P.Q.M