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Ordinanza — n. 24181/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24181/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24181/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Velletri dichiarava Alfonso Cerasuolo colpevole della contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen., e lo condannava alla pena di cento euro di ammenda, per non avere il medesimo osservato l'ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 12 del 2 maggio 2023, per ragione di giustizia e sicurezza pubblica, emessa dal Sindaco del Comune di Labico (RM) dott. Danilo Giovannoli con la quale si ordinava l'immediato sgombero, occupato senza titolo dall'odierno imputato, del manufatto comunale ubicato all'interno dell'area demaniale - accertata dall'area V - Territorio e Patrimonio annesso all'impianto di depurazione ubicato in Labico (RM) Via Fontana Marchetta n. 24.

Regesto Legislator

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art. 650 cod. pen, art. 610 comma 1 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 24181/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Assegnato all'apposita sezione, di cui all'art. 610 comma 1 cod. proc. pen., ai fini della pronuncia d'inammissibilità, quest'ultima non era in tale sede dichiarata e gli atti erano rimessi al Presidente della stessa Corte per il seguito ordinario, a norma della menzionata disposizione.

Parole chiave

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minaccia per la sicurezza pubblica violenza o minaccia contro le autorità violazione dell'ordine pubblico violazione delle norme sicurezza usurpazione di funzioni sicurezza dei lavoratori e della popolazione

Disposizioni normative citate

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art. 650 cod. pen
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Velletri dichiarava Alfonso Cerasuolo colpevole della contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen., e lo condannava alla pena di cento euro di ammenda, per non avere il medesimo osservato l'ordinanza sindacale contingibile e urgente n.
art. 610 comma 1 cod. proc. pen
Assegnato all'apposita sezione, di cui all'art. 610 comma 1 cod. proc. pen., ai fini della pronuncia d'inammissibilità, quest'ultima non era in tale sede dichiarata e gli atti erano rimessi al Presidente della stessa Corte per il seguito ordinario, a norma della menzionata disposizione.
art. 616 cod. proc. pen
pen., ed il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

so, nato a Gragnano il 15 luglio 1955 avverso la sentenza del 01/12/2025 del Tribunale di Velletri Udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gavoni;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Velletri dichiarava Alfonso Cerasuolo colpevole della contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen., e lo condannava alla pena di cento euro di ammenda, per non avere il medesimo osservato l'ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 12 del 2 maggio 2023, per ragione di giustizia e sicurezza pubblica, emessa dal Sindaco del Comune di Labico (RM) dott. Danilo Giovannoli con la quale si ordinava l'immediato sgombero, occupato senza titolo dall'odierno imputato, del manufatto comunale ubicato all'interno dell'area demaniale - accertata dall'area V - Territorio e Patrimonio annesso all'impianto di depurazione ubicato in Labico (RM) Via Fontana Marchetta n. 24.

2. Appellava l'imputato, tramite il difensore dì fiducia avvocato Stefano Recchia, chiedendo la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale o l'annullamento con rinvio concludendo con la richiesta di riforma della sentenza in senso più favorevole al Cerasuolo.3. Il gravame, riqualificato dalla Corte di appello di Roma come ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., era trasmesso a questa Corte.

4. Assegnato all'apposita sezione, di cui all'art. 610 comma 1 cod. proc. pen., ai fini della pronuncia d'inammissibilità, quest'ultima non era in tale sede dichiarata e gli atti erano rimessi al Presidente della stessa Corte per il seguito ordinario, a norma della menzionata disposizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Osserva il Collegio come l'impugnazione in esame sia stata correttamente qualificata come ricorso per cassazione, unico mezzo ammesso dalla legge processuale avverso le sentenze di condanna del Tribunale in cui è stata applicata (secondo quanto consentito dalle previsioni edittali) la sola pena dell'ammenda, viceversa inappellabili a norma dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 34253 del 01/07/2014, Moscato, Rv. 259773).

2. Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.), da difensore abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori;

3. L'impugnazione in esame risulta proposta da difensore non iscritto, al momento della presentazione, nell'albo speciale della Corte di cassazione.

4. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., ed il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara P.Q.MPrim ejnn(. nalei(; C.:91-ia oggi ROM, lì 1 OR 2026 IL FUNZION.A S-C) DIZIAR. 10 IL FIJNZIC IZIARIO 2 AI