Sentenza — n. 24177/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon istanza rivolta al Tribunale di Roma, quale giudice dell'esecuzione, il difensore di Sanko Susso ha premesso che l'assistito è stato: a) condannato, con sentenza della Corte di appello di Roma del 14 maggio 2019, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 3.334,00 di multa, e che detta pena è in esecuzione dal 21 marzo 2024;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 303 cod. proc. pen; Sentenza — n. 24177/2026 — snpen · Corte di Cassazione: S.I.G.E., il Tribunale di Roma, quale Giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza. Ha, infatti, sostenuto la correttezza della determinazione assunta dall'organo di accusa reputando erroneo il richiamo al principio sopra richiamato atteso il disposto di cui all'art. 297, comma 5, cod. proc. pen.
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osto da SUSSO Sanko, nato in Sierra Leone il 05/01/1982 avverso l'ordinanza del 17/11/2025 del Tribunale di Roma; udita la relazione svolta dal Consigliere Massimiliano Micali; letta la requisitoria scritta Sostituto Procuratore generale, Maria Luisa Miranda, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con istanza rivolta al Tribunale di Roma, quale giudice dell'esecuzione, il difensore di Sanko Susso ha premesso che l'assistito è stato:
a) condannato, con sentenza della Corte di appello di Roma del 14 maggio 2019, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 3.334,00 di multa, e che detta pena è in esecuzione dal 21 marzo 2024;
b) condannato, con successiva sentenza della Corte di appello di Roma del 13 febbraio 2024, alla pena di anno uno e mesi due di reclusione ed euro 1.400,00 di multa; 1c) sottoposto, nel procedimento di cui al punto b), a custodia cautelare nel periodo compreso tra 1'8 novembre 2023 ed il 25 novembre 2024. Il difensore ha, quindi, sostenuto che il periodo di custodia cautelare sofferto in relazione al procedimento di cui al superiore capo b) avrebbe dovuto essere detratto nella sua interezza all'atto della determinazione del quantum di pena da porre in esecuzione in relazione al procedimento di cui al punto a) e ciò in considerazione del principio di piena compatibilità tra la custodia cautelare per un titolo con l'esecuzione di pena per un altro titolo.
Ha, pertanto, contestato il provvedimento di esecuzione delle pene concorrenti emesso nei confronti del Susso nella parte in cui il Pubblico ministero ha detratto il presofferto in custodia cautelare in relazione al procedimento di cui al superiore punto b) limitatamente all'arco temporale compreso tra 1'8 novembre 2023 ed il 20 marzo 2024, determinando, per l'effetto, il fine pena per il procedimento di cui al superiore punto a) al 2 gennaio 2025, detratti altresì quarantacinque giorni di liberazione anticipata. 2 Con ordinanza del 17 novembre 2025 emessa nel procedimento n. 1617/2024 R.
S.I.G.E., il Tribunale di Roma, quale Giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza. Ha, infatti, sostenuto la correttezza della determinazione assunta dall'organo di accusa reputando erroneo il richiamo al principio sopra richiamato atteso il disposto di cui all'art. 297, comma 5, cod. proc. pen.
1. Sanko Susso propone, con l'assistenza dell'avv. Giuseppe Claudio Costa, ricorso per cassazione lamentando la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) , c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 24 Cost, 619, 620, 670 e 676 cod. proc. pen. Il difensore censura la correttezza del provvedimento impugnato nella parte in cui trascura di considerare l'errore in cui è incorso il Pubblico ministero laddove, nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, ha preso in considerazione e detratto il periodo di custodia cautelare sofferto in relazione alla sentenza di cui al superiore punto b) compreso tra 1'8 novembre 2023 ed il 20 marzo 2024, in tal modo non computando gli altri mesi otto e giorni quindici sofferti a cagione della medesima sottoposizione al provvedimenti di rigore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento. Con l'ordinanza impugnata, infatti, il Giudice dell'esecuzione, lungi dall'essere incorso nel vizio di legge processuale lamentato dal difensore, ha fatto corretta applicazione dei principi interpretativi regolanti la materia in esame. 2• 2. Va premesso che l'art. 657, comma 1, cod. proc. pen., stabilisce che «il pubblico ministero, nel determinare la pena detentiva da eseguire, computa il periodo di custodia cautelare subita per lo stesso o per altro reato, anche se la custodia è ancora in corso».
L'art. 297, comma 5, cod. proc. pen., fissa, però, da parte sua, il principio per il quale la custodia cautelare si considera compatibile con lo stato di detenzione per esecuzione di pena «ai soli effetti del computo dei termini di durata massima». Il dato letterale di quest'ultima disposizione appare di piana interpretazione ed impone di escludere, diversamente da quanto opinato dal difensore del Susso, che il nostro sistema processuale sia informato al principio di generalizzata compatibilità tra la custodia cautelare in carcere e l'espiazione di pena detentiva.
Il logico corollario che ne scaturisce conduce ad apprezzare la correttezza dell'argomentare posto dal Giudice dell'esecuzione a fondamento del provvedimento di rigetto. Invero, solo il periodo compreso tra 1'8 novembre 2023 - data nella quale il Susso è stato sottoposto a misura custodiale nel procedimento sub b) - ed il 20 marzo 2024 - giorno immediatamente precedente a quello nel quale il predetto ha iniziato ad espiare la pena detentiva inflittagli nel procedimento sub a) - può essere computato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 657 cod. proc. pen per determinare il quantum di sanzione da eseguire nel procedimento da ultimo menzionato.
Per il periodo temporale successivo, invece, in cui il Susso è stato contemporaneamente detenuto in espiazione pena nell'ambito di un procedimento ed in esecuzione di misura cautelare disposta in altro procedimento penale, detta compatibilità opera, invece, solo ai limitati fini del computo dei termini di durata ex art. 303 cod. proc. pen. e nessuna refluenza può, pertanto, assumere ai fini della concreta determinazione della pena da espiare.
3. Alla luce delle osservazioni spese, il ricorso deve essere rigettato ed il Susso deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ric P.Q.MDepgsitF)'2. - O 1 LU.G.,..2026 IL F-li?,,ViONARO GIUDIZIARI TDIZIARIO 3 IL 121