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Sentenza — n. 24011/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court of Cassation declares Bologna Supervisory Judge competent for early release request under public utility work penalty.

Numero d'incarto Sentenza — n. 24011/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation resolved a jurisdictional conflict by declaring the Bologna Supervisory Judge competent to decide on Antony Piva's request for early release. While the Mantova Judge had initially transferred the case and the Bologna Judge declined jurisdiction, the Court ruled that the Supervisory Judge is the exclusive authority for such decisions under the Cartabia reform. Consequently, the case was remitted to the Bologna office for final adjudication.

Regesto Legislator

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Art. 54 ord. pen.; Art. 69-bis l. 354/1975: The Supervisory Judge is the exclusive authority to grant or deny early release benefits, including those applicable to public utility work penalties, overriding any interpretative arguments for concurrent jurisdiction with execution judges.

Parole chiave

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early release benefit public utility work penalty jurisdictional conflict Supervisory Judge competence Cartabia reform procedural conflict resolution Italian criminal procedure rinvio del dibattimento

Disposizioni normative citate

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Art. 54 ord. pen.
689 del 1981.Il beneficio della liberazione anticipata di cui all’art. 54 ord. pen., comeevidenziato dalle recenti sentenze Sez.
Art. 56 bis l. 689 del 1981
Il caso di specie riguarda il riconoscimento del beneficio dellaliberazione anticipata nella specifica ipotesi in cui la pena detentiva sia statasostituita con il lavoro di pubblica utilità ex art. 56 bis l. 689 del 1981.Il beneficio della liberazione anticipata di cui all’art.
Artt. 57 e 76 l. 689 del 1981
47, comma 12-bis
689 del1981, 47, comma 12-bis, e 54 ord.
Art. 69-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354
pen.Il giudice competente a decidere in merito alla richiesta e a provvederesul punto è il Magistrato di sorveglianza in quanto, come indicato nelle citatesentenze, il dato normativo è inequivoco.L’art. 69-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 come sostituito, daultimo, dal dl.
dl. 4 luglio 2024, n. 92 conv. in l. 8 agosto 2024, n. 112
354 come sostituito, daultimo, dal dl. 4 luglio 2024, n. 92 conv. in l. 8 agosto 2024, n. 112 (in epocasuccessiva, quindi, all'entrata in vigore del d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 10302 del 10/01/2025
pen., comeevidenziato dalle recenti sentenze Sez. 1, n. 10302 del 10/01/2025, Pmt, Rv.287687 – 01 e Sez.
Sez. 1, n. 6218 del 16/01/2026
10302 del 10/01/2025, Pmt, Rv.287687 – 01 e Sez. 1, n. 6218 del 16/01/2026, Gip, Rv.
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Testo completo

di Bolognacon ordinanza del 04/03/2026udita la relazione svolta dal Consigliere Micaela Serena Curami;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Assunta Cocomello, cheha concluso chiedendo dichiararsi la competenza del Magistrato di sorveglianzadi Bologna.RITENUTO IN FATTO1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Mantova, infunzione di Giudice dell’esecuzione, con provvedimento in data 09/12/2025, hatrasmesso per competenza al Tribunale di sorveglianza di Bologna l’istanza diliberazione anticipata per il periodo scontato con il lavoro di pubblica utilità dicui all’art. 56 bis l. 689 del 1981, avanzata da Antony Piva.2.

Con provvedimento del 13/01/2026, il Tribunale di sorveglianza diBologna, illustrate le ragioni per le quali non condivideva le conclusioni cui èpervenuta la Corte di cassazione con la sentenza Sez. 1, n. 10302 del10/01/2025, Pmt, Rv. 287687 – 01, ha declinato la propria competenza adecidere in ordine all’istanza di liberazione anticipata, in favore del Giudice perle indagini preliminari del Tribunale di Mantova, che aveva applicato il lavoro dipubblica utilità.3. Il Sostituto Procuratore Generale, Assunta Cocomello, intervenutocon requisitoria scritta, ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza delMagistrato di sorveglianza di Bologna.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità del proposto conflitto dicompetenza, in quanto l'indubbia esistenza di una situazione di stasiprocessuale, derivata dal rifiuto, formalmente manifestato, di due giudici aconoscere dello stesso procedimento, non appare risolvibile senza l'interventodi questa Corte.Il conflitto deve essere risolto dichiarando la competenza a decidere delMagistrato di sorveglianza di Bologna.2. Il caso di specie riguarda il riconoscimento del beneficio dellaliberazione anticipata nella specifica ipotesi in cui la pena detentiva sia statasostituita con il lavoro di pubblica utilità ex art. 56 bis l. 689 del 1981.Il beneficio della liberazione anticipata di cui all’art. 54 ord. pen., comeevidenziato dalle recenti sentenze Sez. 1, n. 10302 del 10/01/2025, Pmt, Rv.287687 – 01 e Sez. 1, n. 6218 del 16/01/2026, Gip, Rv. 289436 - 01, èapplicabile alla pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, introdotta dalla c.d.riforma Cartabia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 57 e 76 l. 689 del1981, 47, comma 12-bis, e 54 ord. pen.Il giudice competente a decidere in merito alla richiesta e a provvederesul punto è il Magistrato di sorveglianza in quanto, come indicato nelle citatesentenze, il dato normativo è inequivoco.L’art. 69-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 come sostituito, daultimo, dal dl. 4 luglio 2024, n. 92 conv. in l. 8 agosto 2024, n. 112 (in epocasuccessiva, quindi, all'entrata in vigore del d.lgs. 150 del 2022), infatti, alcomma 4, prevede espressamente che «il provvedimento che concede o nega ilriconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza» e alcomma 5 che «avverso l'ordinanza di cui al comma il difensore, l'interessato e ilpubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione onotificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente perterritorio».Le pur articolate considerazioni svolte nell’ordinanza del Magistrato disorveglianza di Bologna, fondate sull’opportunità di concentrare in capo algiudice dell’esecuzione anche la competenza sulla concessione della liberazioneanticipata, non consentono, tuttavia, di superare in via interpretativa il datotestuale, rispetto al quale le esigenze di ordine sistematico prospettate nonpossono che recedere.3.

Nel caso di specie, pertanto, in conformità con le pronunce citate, cui intal modo si intende dare continuità, deve essere dichiarata la competenza delMagistrato di sorveglianza di Bologna a decidere sulla richiesta formulata daAntony Piva, con conseguente trasmissione degli atti a quell'Ufficio. P.Q.MDecidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Magistrato di sorveglianza diBologna cui dispone trasmettersi gli atti.Così è deciso, 21/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA SERENA CURAMI GIACOMO ROCCHI