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Sentenza — n. 24006/2026 — snpen Generato dall'IA

Court of Cassation declares competence of probation officer over early release for public utility work. The court ruled that the probation officer, not the executing judge, has jurisdiction. The decision clarifies that the statutory text overrides systemic arguments for centralized execution competence. The court emphasized the probation officer's specific tools for assessing social reintegration and concrete social recovery. It rejected the notion that execution-related aspects void the probation officer's substantive role. The ruling resolves the negative competence conflict in favor of the probation officer. The decision affirms the probation officer's authority to evaluate the offender's conduct and progress. This ensures the correct judicial body handles early release requests. The outcome confirms the probation officer's exclusive competence in this matter.

Numero d'incarto Sentenza — n. 24006/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation resolved a negative competence conflict by declaring the probation officer of Catanzaro competent to rule on early release for public utility work. The executing judge of Biella initially claimed jurisdiction, arguing that the probation officer lacked necessary information on the penalty's execution and the offender's conduct. The court rejected this, citing the explicit statutory text granting the probation officer authority to adopt early release decisions and evaluate social reintegration. Consequently, the court mandated the transfer of files to the Catanzaro probation officer to exercise their substantive judicial role.

Regesto Legislator

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Art. 69-bis legge n. 354 del 1975; Art. 28 comma 1 lett. a) cod. proc. pen.: The probation officer holds exclusive competence to grant early release for public utility work, as the statutory text explicitly assigns this power and the ability to assess social recovery, overriding arguments for centralized execution jurisdiction.

Parole chiave

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probation officer competence early release benefit public utility work negative competence conflict judicial jurisdiction allocation social reintegration assessment executing judge authority assistenza riabilitativa

Disposizioni normative citate

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Art. 69-bis legge n. 354 del 1975
Il Gip del Tribunale di Biella, provvedendo quale giudicedell’esecuzione, richiamati i principi espressi da questa Corte in tema dicompetenza in ordine alla liberazione anticipata del condannato ammessoai lavori di pubblica utilità, secondo i quali competente è il magistrato disorveglianza ex art. 69-bis legge n.
Art. 28 comma 1 lett. a) cod. proc. pen.
Deve premettersi che quello in esame è un caso di conflittonegativo di competenza ai sensi dell’art. 28, comma 1, lett.
Art. 57 e 76 legge 689 del 1981
Art. 47 comma 12-bis della legge n. 354 del 1975

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 6218 del 16.1.2026
Sez. 1, n. 2918 del 15.1.2026
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Testo completo

del 10/01/2026 del Magistrato di sorveglianza di Catanzaronel procedimento nei confronti diSignorelli Manuel, nato a Biella il 28.6.1994udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Mattei;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Aldo Esposito, il quale hachiesto di dichiarare la competenza del magistrato di sorveglianza di Catanzaro;letta la memoria depositata dalla difesa di Signorelli, la quale ha insistito perl'individuazione della competenza nel magistrato di sorveglianza di Catanzaro;RITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 10 gennaio 2026, il magistrato di sorveglianzadi Catanzaro dichiarava la propria incompetenza a provvedere sull’istanzadi liberazione anticipata formulata da Signorelli Manuel, ammesso allasanzione sostitutiva del lavoro di pubblico utilità con sentenza emessa dalGip del Tribunale di Biella in data 8.11.2023, ritenendo competente ilgiudice della cognizione del Tribunale di Biella.

Osservava che la penasostitutiva non era in carico a quell’Ufficio; che il magistrato disorveglianza non aveva contezza alcuna né del titolo esecutivo, nédell’avvio della pena sostitutiva, del suo perdurare, del termine finale enon possedeva le informazioni necessarie al valutare se l’interessatoavesse “partecipato all’opera di rieducazione”. Aggiungeva che il d.lgs. n.150 del 2022 attribuisce al giudice che l’ha disposta, la competenza agestire la pena sostitutiva sia in relazione al suo svolgimento, sia allacondotta dell’interessato sia in ordine all’effetto estintivo finale, sicchédoveva ritenersi che anche la pronuncia sulla liberazione anticipatacompetesse al medesimo giudice al quale, quindi, disponeva trasmetteregli atti, previa declaratoria di incompetenza.2.

Il Gip del Tribunale di Biella, provvedendo quale giudicedell’esecuzione, richiamati i principi espressi da questa Corte in tema dicompetenza in ordine alla liberazione anticipata del condannato ammessoai lavori di pubblica utilità, secondo i quali competente è il magistrato disorveglianza ex art. 69-bis legge n. 354 del 1975, sollevava conflittonegativo di competenza.3. Il Sostituto Procuratore generale, Aldo Esposito, ha conclusochiedendo dichiararsi la competenza del magistrato di sorveglianza diCatanzaro.4. Con memoria depositata il 10.4.2026, il difensore di Signorellidichiarava di aderire all’interpretazione fornita dal giudice dell’esecuzionesulla base del tenore dell’art. 69-bis Ord. pen. nonché della costantegiurisprudenza di questa Corte di legittimitàCONSIDERATO IN DIRITTO1.

Deve premettersi che quello in esame è un caso di conflittonegativo di competenza ai sensi dell’art. 28, comma 1, lett.

a) cod.proc. pen. in quanto uno o più giudici ricusano di prendere cognizionedel medesimo fatto attribuito alla stessa persona.2. Deve altresì premettersi che questa Corte di legittimità,all’esito di un percorso interpretativo che è andato ampliando la sferadi applicazione dell’istituto della liberazione anticipata, ha ritenutoche, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 57 e 76 legge 689del 1981, 47 comma 12-bis e 54 ord. pen., questo sia applicabile allapena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità. (Sez. 1, n. 10302 del10/1/2025).3.

Tanto premesso, il conflitto deve essere risolto individuandola competenza nel magistrato di sorveglianza di Catanzaro.4. Questa Corte con la sentenza menzionata n. 10302 del10/1/2025 ha affermato che «In tema di benefici penitenziari, alcondannato ammesso alla sanzione sostitutiva dei lavori di pubblicautilità può essere concessa la liberazione anticipata, con decisione cherientra nella competenza funzionale del magistrato di sorveglianza».In particolare, ha osservato che il dato normativo è inequivoco: «[...]ai sensi dell’art. 69-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 comesostituito, da ultimo, dal d.l. 4 luglio 2024, n. 92 conv. in l. 8 agosto2024, n. 112 (in epoca successiva, quindi, all’entrata in vigore deld.lgs. 150 del 2022), la competenza funzionale a decidere in ordinealla concessione della liberazione anticipata spetta al magistrato disorveglianza (art. 69 bis cit, comma 4:

«Il provvedimento checoncede o nega il riconoscimento del beneficio è adottato dalmagistrato di sorveglianza»), che decide con ordinanza reclamabile alTribunale di sorveglianza (art. 69-bis cit., comma 5: «Avversol’ordinanza di cui al comma 4 il difensore, l’interessato e il pubblicoministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione onotificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianzacompetente per territorio»). Eventuali esigenze sistematiche cheavrebbero consigliato una concentrazione della competenza, anche inrelazione alla concessione della liberazione anticipata, in capo alGiudice dell’esecuzione, non possono che recedere innanzi ad un datotestuale ed inequivoco, non superabile in via interpretativa».Con successive pronunce si è chiarito che «La “riserva dicompatibilità”, contenuta nell’art 76 della legge n. 689 del 1981, nonvale ad escludere l’applicazione dell’art. 69-bis della legge n. 354 del1975, perché tale riserva si riferisce alle disposizioni di quest’ultimalegge che l’art. 76 direttamente richiama (tra le quali l’art. 69-bis, cit.,non figura), e perché, in ogni caso, nessuna incompatibilità di sistemasi produce con l’intestare al magistrato di sorveglianza, anziché algiudice che ha disposto la misura, e che ne cura l’esecuzione, lacompetenza in materia.

Non può negarsi che il magistrato disorveglianza sia, in tema di liberazione anticipata, il giudice naturaleistituito dall’ordinamento, né egli appare privo degli strumenticonoscitivi indispensabili per assumere, anche al riguardo, appropriatee ponderate deliberazioni. Il magistrato di sorveglianza puòefficacemente interloquire con l’Ufficio di esecuzione penale esterna econ le forze dell’ordine e può svolgere, anche d’ufficio, ogni opportunagiudicare della condotta serbata dal condannato, del suo «concretorecupero sociale» e del «positivo evolversi della sua personalità» (chesono i presupposti sostanziali, al cui riscontro l’art. 47, comma 12-bis,della legge n. 354 del 1975 subordina la concessione del beneficio).Non pare, dunque, sostenibile l’assunto secondo cui, per il solo fatto diriferirsi ad un rapporto esecutivo regolato, sotto ulteriori aspetti, daaltro giudice, la cognizione della magistratura di sorveglianza inproposito resti svuotata di reale contenuto, per assumere unadimensione ineffettiva e meramente formale.

Né i diversi ambiti digiurisdizione sono destinati a collidere, essendo viceversa il perimetrodelle rispettive valutazioni e decisioni ben distinto e non interferente,benché esse siano alimentate da una base informativa comune» (Sez.1, n. 6218 del 16.1.2026; n. 2918 del 15.1.2026)5. Alla luce di quanto esposto, deve risolversi il conflittodichiarando la competenza del magistrato di sorveglianza diCatanzaro. Deve mandarsi la cancelleria per la comunicazione aigiudici in conflitto, al pubblico ministero presso i medesimi giudici eper la notifica alle parti private dell’estratto della presente sentenza.

P.Q.MDecidendo sul conflitto, dichiara la competenza del magistrato di sorveglianza diCatanzaro, cui dispone trasmettersi gli atti.Così è deciso, 17/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA MATTEI FRANCESCO CENTOFANTI