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Sentenza — n. 24005/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to the appellant's voluntary withdrawal of the appeal.

Numero d'incarto Sentenza — n. 24005/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible following the appellant's formal withdrawal of the request due to a lack of interest. The appellant had previously argued that the lower tribunal incorrectly assessed his health conditions to deny sentence suspension, but abandoned the litigation before the final ruling. Consequently, the Court ruled that the withdrawal constituted a voluntary act, making the appeal inadmissible and ordering the appellant to pay the associated court costs.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 1 lett. b) e) c.p.p.; The withdrawal of a cassation appeal by the appellant renders the appeal inadmissible, regardless of whether the loss of interest was attributable to the appellant or external causes.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal of appeal lack of interest inadmissibility court costs voluntary withdrawal surrender of litigation allontanamento nonostante motivi di salute

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 1 lett. b) e) c.p.p.
Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione, Kevin Di Napoli,per il tramite dei difensori di fiducia, avvocati Matteo Riccardi e Giosuè BrunoNaso, deducendo la violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606 comma1 lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 30253 del 15/07/2025
(Sez. 5, n. 30253 del 15/07/2025, S.,Rv.
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Testo completo

TRIB. SORVEGLIANZA di Romaudita la relazione svolta dal Consigliere Teresa Grieco;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli, che haconcluso per il rigetto del ricorso.RITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza diRoma in data 12.12.2025, ha rigettato l’istanza di differimento dell’esecuzionedella pena ex art. 147 n. 2 cod. pen. o di detenzione domiciliare ex art. 47 tercomma 1 ter O.P., formulata nell’interesse di Kevin Di Napoli.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione, Kevin Di Napoli,per il tramite dei difensori di fiducia, avvocati Matteo Riccardi e Giosuè BrunoNaso, deducendo la violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606 comma1 lett.

b) ed e) in relazione all’art. 47- ter comma 1 - ter O.P. dolendosidell’erronea valutazione delle condizioni di salute da parte del Tribunale diSorveglianza.3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale CritinaMarzagalli, ha concluso per il rigetto del ricorso.4. In data 26 gennaio 2026, l’avvocato Naso ha trasmesso atto di rinuncia alricorso sottoscritto dal ricorrente per sopravvenuta carenza di interesseCONSIDERATO IN DIRITTO1. A seguito della rinuncia, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.2. Nel caso in esame il ricorrente si è limitato a rinunciare alla propostaimpugnazione deducendo genericamente il venir meno dell’interesse a coltivarla.Non può essere dunque richiamata la giurisprudenza di questa Cortesecondo cui, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenutacarenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comportache quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle speseprocessuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per leammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisionenon configura un'ipotesi di soccombenza. (Sez. 5, n. 30253 del 15/07/2025, S.,Rv. 288594).Va dunque disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delleammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA GRIECO GIACOMO ROCCHI