Sentenza — n. 24000/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAEGLIANZA di Romavista la relazione svolta dal Consigliere Raffaello Magi;vista la requisitoria del Sost. Procuratore Generale Marco Patarnello, con cui si èprospettata la inammissibilità del ricorso;in procedura a trattazione scritta.RITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza resa in data 10 ottobre 2025 il Tribunale di Sorveglianza diRoma ha respinto la domanda di affidamento in prova al servizio socialeintrodotta da Sami Amer.Premesso che Sami Amer è raggiunto da titolo sospeso per un reatocommesso sino al 15 aprile 2016 (favoreggiamento della immigrazioneclandestina), con pena di 3 anni e 2 mesi, il Tribunale evidenzia che l’istante nel2022 si è trasferito presso il fratello in Anzio dove però non è stato reperito.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 24000/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Procuratore Generale Marco Patarnello, con cui si èprospettata la inammissibilità del ricorso;in procedura a trattazione scritta.RITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza resa in data 10 ottobre 2025 il Tribunale di Sorveglianza diRoma ha respinto la domanda di affidamento in prova al servizio socialeintrodotta da Sami Amer.Premesso che Sami Amer è raggiunto da titolo sospeso per un reatocommesso sino al 15 aprile 2016 (favoreggiamento della immigrazioneclandestina), con pena di 3 anni e 2 mesi, il Tribunale evidenzia che l’istante nel2022 si è trasferito presso il fratello in Anzio dove però non è stato reperito.
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EGLIANZA di Romavista la relazione svolta dal Consigliere Raffaello Magi;vista la requisitoria del Sost. Procuratore Generale Marco Patarnello, con cui si èprospettata la inammissibilità del ricorso;in procedura a trattazione scritta.RITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza resa in data 10 ottobre 2025 il Tribunale di Sorveglianza diRoma ha respinto la domanda di affidamento in prova al servizio socialeintrodotta da Sami Amer.Premesso che Sami Amer è raggiunto da titolo sospeso per un reatocommesso sino al 15 aprile 2016 (favoreggiamento della immigrazioneclandestina), con pena di 3 anni e 2 mesi, il Tribunale evidenzia che l’istante nel2022 si è trasferito presso il fratello in Anzio dove però non è stato reperito.
Insede di istanza il difensore ha fatto riferimento ad una proposta di lavoro (attivitàdi pesca) in Siracusa, ove il Sami ha preso in locazione un appartamento.Nemmeno in tale luogo è stato reperito.Viene valutata in modo negativo la «ininterrotta irreperibilità» presso idiversi luoghi indicati nel corso del tempo e viene evidenziato che la proposta di2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle formedi legge – Sami Amer, deducendo erronea applicazione di legge e vizio dimotivazione.Si rappresenta che la notifica per l’udienza del 10 ottobre 2025 è stataricevuta a mani proprie perché Samir si è presentato presso la Questura diSiracusa, sia pure dopo alcuni tentativi di rintraccio non andati a buon fine perl’assenza dal domicilio dovuta allo svolgimento della attività di pesca.
Sarebbedunque frutto di un travisamento la considerazione della «costante irreperibilità»del Samir , aspetto su cui il Tribunale ha costruito la prognosi negativa che hacondotto al diniego della istanza. Si rappresenta inoltre che la proposta di lavoroha dato luogo ad assunzione e si producono buste paga e convenzioni diarruolamento.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.I riferimenti operati dal Tribunale alla condizione di irreperibilità non vannointesi in senso tecnico-formale, data la regolare instaurazione del contraddittorio,ma nel senso della presa d’atto della mancata collaborazione con l’UEPE al fine direalizzare una adeguata indagine socio-culturale.In tal senso la critica difensiva è infondata, stante il principio – più volteribadito da questa Corte di legittimità – secondo cui vi è un onere dicollaborazione con l’UEPE sia in sede genetica che in sede di esecuzione dellamisura (v.
Sez. 1, n. 29344 del 13/06/2001, Njume, Rv. 219592 - 01). Per ilresto il ricorso è generico e non si confronta con i contenuti del provvedimentoimpugnato.Al rigetto segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 19/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO MAGI VINCENZO SIANI