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Sentenza — n. 23998/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to subsequent withdrawal of the cassation petition by the appellant.

Numero d'incarto Sentenza — n. 23998/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the cassation appeal inadmissible following the appellant's voluntary withdrawal on December 20, 2025. The appellant had previously challenged a lower court order denying a modification of precautionary measures, but abandoned the legal challenge before the final ruling. Consequently, the Court ruled that the withdrawal rendered the petition legally impossible to proceed, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine to the state.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: The withdrawal of a cassation appeal constitutes a cause of inadmissibility, resulting in the dismissal of the petition and the imposition of procedural costs and a fine.

Parole chiave

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subsequent withdrawal inadmissibility of appeal cassation procedure procedural costs precautionary measures ritiro dell'istanza giudiziaria rinuncia al diritto abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
Art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp.
ART. 52 D.LGS.196/03
pen.Così è deciso, 19/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO MAGI VINCENZO SIANIIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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Testo completo

ibilità del ricorso per sopravvenuta rinunzia.RITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza emessa in data 24 ottobre 2025 il Tribunale di Lecce,composto ai sensi dell'art.310 cod.proc.pen., ha respinto l'appello introdotto daXXXXXXXXXXXX avverso il diniego di modifica del trattamento cautelare(provvedimento GIP del 16 settembre 2025).2. Avverso detta ordinanza XXXXXXXXXXXX - nelle forme di legge - haproposto ricorso per cassazione.3. Con successiva manifestazione di volontà del 20 dicembre 2025XXXXXXXXXXXX ha rinunziato al ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

La rinunzia è causa di inammissibilità del proposto ricorso. Ne deriva lacondanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro infavore della Cassa delle ammende, somma che può essere determinata in euro500,00 . P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delleammende. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 19/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO MAGI VINCENZO SIANIIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.