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Sentenza — n. 23996/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding provocation mitigation due to gross disproportion between unjust act and homicide.

Numero d'incarto Sentenza — n. 23996/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Safi Zahidullah's appeal against his conviction for homicide, ruling that the mitigating circumstance of provocation was inapplicable. The defense argued that the victim's eviction notice constituted an unjust act and that the defendant's emotional state justified leniency. The court found the disproportion between the eviction and the homicide so severe that it excluded the necessary psychological link to provocation.

Regesto Legislator

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Art. 62, comma 2, cod. pen.; The mitigating circumstance of provocation does not apply when the disproportion between the unjust act and the crime is so grave as to exclude the state of anger or the causal link.

Parole chiave

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provocation mitigation gross disproportion state of anger causal link homicide conviction unjust act Cassation appeal cittadini afghani

Disposizioni normative citate

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Art. 62, comma 2, cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 30469 del 15/07/2010, Lucianò
Sez. 1, n. 21409 del 27/03/2019, Leccisi
Sez. 5, n. 8945 del 19/01/2022, Mangano
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Testo completo

24/06/2025 della Corte d'assise d'appello di Roma.Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano Di Giuro;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Alfredo PompeoViola che ha chiesto di dichiararsi l'annullamento con rinvio;sentito il difensore dell’imputato, avv. Stefano Valenza, che si è riportato aimotivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento.RITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di assise di appello di Roma, inriforma della sentenza della Corte di assise di Roma in data 19/12/2024, cheaffermava la penale responsabilità di Safi Zahidullah in ordine al delitto diomicidio in danno di Gulab Khan, e, esclusa l’aggravante dei futili motivi eapplicata la diminuente per il rito abbreviato, lo condannava alla pena di anni 14di reclusione, ha riconosciuto nei confronti dell’imputato le circostanze attenuantigeneriche, rideterminando la pena in anni 12 di reclusione.2.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, tramite il propriodifensore, Safi Zahidullah, lamentando carenza assoluta e/o apparenza dimotivazione o comunque vizio motivazionale, anche come travisamento dellaprova, in relazione alla ritenuta insussistenza della attenuante della provocazioneex art. 62, secondo comma, cod. pen.Rileva il difensore: - di avere censurato con l’atto di appello l’assolutosilenzio motivazionale in ordine all’invocata sussistenza della attenuante dellaprovocazione; - di avere evidenziato la sussistenza nel caso di specie di entrambigli elementi integrativi di detta circostanza, rappresentati a) dal graveturbamento nella prospettiva di trovarsi l’imputato privo di un’abitazione, avendola parte offesa Gulab Khan intimato a Safi di allontanarsi dall’abitazione e ditrovare un altro luogo di residenza, e in precarie condizioni economiche,ammontando sulla sua carta postepay il saldo attivo a pochi centesimi di euro, b)dal fatto ingiusto altrui, poiché l’intimazione a lasciare l’abitazione costituiva unfatto antigiuridico in senso stretto essendo l’imputato intestatario del contratto difitto e non avendo, pertanto, la persona offesa alcun titolo per esercitare lo iusexcludendi da quel luogo; - di avere inoltre sottolineato che la pretesa dellapersona offesa era ancora più ingiusta, considerato che Safi nulla avevapercepito per fare per quattro anni da prestanome della persona offesa, priva dipermesso di soggiorno, sia per il contratto di affitto che per l’intestazione dellasua impresa di autolavaggio.Si duole la difesa che la Corte di assise di appello di Roma abbia ritenutoinsussistente l’attenuante invocata, dubitando anche dell’ingiustizia dell’invitoformulato nei confronti di Safi di lasciare l’abitazione; e ciò, nonostante la difesaavesse prodotto in primo grado l’intimazione di sfratto per morosità di giugno2023 nei confronti di Safi, notificatagli mentre era detenuto per questo processo,a riprova che all’epoca del fatto (il precedente aprile) l’imputato fosse il formaleinquilino.Rileva che, anche alla luce delle dichiarazioni – rese nel verbale di s.i.t.acquisito agli atti - di Momand, che esclude la sussistenza di altri motivi didissidio diversi dalla volontà di Gulab Khan di allontanare dall’abitazione comuneSafi, la reazione di Safi è da collegare all’atto provocatorio della vittima che nonpuò dirsi di modesta entità, tenuto conto delle condizioni personali edeconomiche dell’imputato, che si vedeva all’improvviso privato di un beneessenziale quale quello della abitazione.Il difensore, alla luce di dette censure, conclude per l’annullamento dellasentenza impugnata.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.Invero, scevre da vizi logici e giuridici risultano le argomentazioni dellasentenza della Corte di assise di appello di Roma sul diniego della circostanzaIn detta pronuncia si rileva che la aggravante dei futili motivi è stata esclusadal primo Giudice, che ha attribuito adeguato peso al movente, non pretestuosoe strettamente connesso al violento diverbio avvenuto tra la vittima e l’imputato,quest’ultimo gravemente preoccupato per la sua permanenza in Italia e la suastessa dimora provvisoria, a fronte dell’intimazione al medesimo rivolta da GulabKhan ad abbandonare l’appartamento ove entrambi vivevano, pregiudicando lapossibilità di una stabilizzazione personale, anche ai fini di un possibilericongiungimento familiare, in un contesto in ogni caso di per sé degradato,disagevole e umanamente difficile (di cui ha tenuto conto, secondo la sentenzaimpugnata, il primo Giudice nel determinare la pena nel minimo edittale).

Siosserva che, però, trasformare l’assenza dell’aggravante (nonché il contesto,degradato e conflittuale) nella sussistenza della circostanza attenuante dellaprovocazione sarebbe un improprio salto logico e giuridico.A tale riguardo, la Corte territoriale rileva che, senza indugiare sullamanifesta sproporzione o inadeguatezza tra offesa e reazione, l’invito, sia pureformulato dalla vittima all’imputato in modo perentorio e con modalitàaggressive, non costituisce “fatto ingiusto altrui”; e che, tra l’altro, nel caso inesame l’atteggiamento della vittima ha dato luogo ad un’aggressione verbalereciproca (e, verosimilmente, a una colluttazione con scambio di colpi), a cui hafatto seguito l’abnorme decisione – furibonda ma lucida – di Safi di correre incucina, prendere un coltello, rientrare in camera da letto e sferrare velocementeun colpo mortale a Gulab Khan.

E aggiunge che anche dell’ingiustiziadell’intimazione alla vittima c’è da dubitare fortemente, considerato che dalledichiarazioni di Momand, di cui al verbale di s.i.t. acquisito agli atti, il canoneabitativo di 500 euro era versato dalla suddetta, che intratteneva i rapporti colproprietario, e che il contratto di locazione era stato stipulato a nome di Safi, masuccessivamente modificato a nome di Khan.Di contro risultano infondate le censure difensive anche su quest’ultimaimprecisione, che non esclude che, comunque, pure apparendo Safi intestatariodi detto contratto, a prescindere dai rapporti con il proprietario (intrattenutisecondo Momand da Gulab Khan;

Anna Passone, moglie del proprietario, mentrenelle s.i.t. riportate nella sentenza di primo grado, riferiva che il marito avevaintrattenuto rapporti solo con Safi, sentita in dibattimento, dopo avere specificatodi avere conosciuto solo Safi per la stipulazione del contratto di affitto, ha, poi,dichiarato che il canone era riscosso dal marito all’autolavaggio, ma di nonsapere chi suo marito incontrasse in quella circostanza), l’effettivo conduttoredell’immobile era la vittima che ne pagava il canone di locazione.L’iter motivazionale sopra riportato (in cui, peraltro, si individua un fattointermedio, determinante un’indubbia cesura, tra l’intimazione a lasciare la casae l’accoltellamento, costituito dalla aggressione verbale e fisica reciproca), èassolutamente in linea con la giurisprudenza di questa Corte sulla circostanzaSi veda, a tale riguardo, Sez. 1, n. 30469 del 15/07/2010, Lucianò, Rv.248375, secondo cui la circostanza attenuante della provocazione di cui all'art.62 n. 2 cod. pen. non ricorre ogni qualvolta la sproporzione fra il fatto ingiustoaltrui ed il reato commesso sia talmente grave e macroscopica da escludere o lostato d'ira ovvero il nesso causale fra il fatto ingiusto e l'ira, pur non essendo ilconcetto di adeguatezza e proporzione connotato della circostanza attenuantemedesima; o, ancora, Sez. 1, n. 21409 del 27/03/2019, Leccisi, Rv. 275894 –02, secondo cui, ai fini della configurabilità dell'attenuante della provocazioneoccorrono:

a) lo "stato d'ira", costituito da un'alterazione emotiva che può ancheprotrarsi nel tempo e non essere in rapporto di immediatezza con il "fattoingiusto altrui";

b) il "fatto ingiusto altrui", che deve essere connotato dalcarattere della ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regolegiuridiche, morali e sociali, reputate tali nell'ambito di una determinatacollettività in un dato momento storico e non con riferimento alle convinzionidell'imputato e alla sua sensibilità personale;

c) un rapporto di causalitàpsicologica e non di mera occasionalità tra l 'offesa e la reazione,indipendentemente dalla proporzionalità tra esse, sempre che sia riscontrabileuna qualche adeguatezza tra l'una e l'altra condotta; o, inoltre, Sez. 5, n. 8945del 19/01/2022, Mangano, Rv. 282823, secondo cui la circostanza attenuantedella provocazione, pur non richiedendo i requisiti di adeguatezza eproporzionalità, non è configurabile laddove la sproporzione fra il fatto ingiustoaltrui e il reato commesso sia talmente grave e macroscopica da escludere lostato d'ira o il nesso causale fra il fatto ingiusto e l'ira.2.Al rigetto consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 16/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO DI GIURO STEFANO APRILE