Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 23948/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against surveillance court order refusing probation due to incomplete rehabilitation progress.

Numero d'incarto Sentenza — n. 23948/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Antonino Abbate's appeal against the Palermo surveillance court's refusal to grant probation. The lower court denied the request because the inmate's internal reflection on his deviant behavior remained incomplete despite good conduct. The supreme court upheld this decision, ruling that the judge's discretion regarding rehabilitation progress is not subject to review if adequately motivated.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 47, 50, 80 Ord. pen.; The court's assessment of an inmate's suitability for alternative measures based on incomplete rehabilitation progress is not reviewable in cassation if supported by adequate and logical reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
probation denial rehabilitation progress surveillance court judicial discretion cassation review recidivism prevention internal reflection accertamento medico incompleto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 47 Ord. pen.
L'affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall'art. 47 Ord. pen., è una misura alternativa alla detenzione carceraria che attua la finalità costituzionale rieducativa della pena.
Art. 50 Ord. pen.
Art. 80 Ord. pen.
Art. 606 cod. proc. pen.
Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Mina Rizzo, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp.
Art. 616 cod. proc. pen.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 del codice di rito.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, Pantaleo
Ciò che assume rilievo, rispetto all'affidamento, è l'evoluzione della personalità registratasi successivamente al fatto-reato, nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale (Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, Pantaleo, Rv.
Sez. 1, n. 43687 del 07/10/2010, Loggia
Il processo di emenda deve essere significativamente avviato, ancorché non sia richiesto il già conseguito ravvedimento, che caratterizza il diverso istituto della liberazione condizionale, previsto dal codice penale (Sez. 1, n. 43687 del 07/10/2010, Loggia, Rv.
Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, Betti
248984- 01; Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, Betti, Rv.
Sez. 1, n. 3868 del 26/06/1995, Anastasio
Sez. 1, n. 3868 del 26/06/1995, Anastasio, Rv.
Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso
Le relative valutazioni non sono censurabili in sede di legittimità, se sorrette da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

osto da: ABBATE ANTONINO nato a Palermo il 09/10/1981; avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Palermo del 05/02/2026; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LIDIA GIORGIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Palermo respingeva le richieste di affidamento in prova e di semilibertà avanzate da Antonino Abbate, con riferimento alla pena di cui al provvedimento di cumulo emesso nei suoi confronti dalla Procura della Repubblica di Palermo il giorno 10 marzo 2025.

In particolare, il Tribunale di sorveglianza osservava che — pur dando atto della regolare condotta in carcere — l'osservazione infrannuraria sino ad allora condotta era incompleta non essendo state approfondite, da parte del detenuto, le ragioni poste alla base della devianza ed essendo emersa soltanto una sua parziale revisione critica. Pertanto, il Tribunale riteneva necessario far proseguire l'osservazione al fine di valutare - anche mediante l'eventuale ammissione a benefici penitenziari meno ampi - l'affidabilità esterna del condannato nel rispetto del principio di gradualità.

2. Avverso tale ordinanza Antonino Abbate, per mezzo dell'avv. Mina Rizzo, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) , cod. proc. pen., la violazione e falsa applicazione degli artt. 47, 50 e 80 Ord. pen. ed il vizio di motivazione illogica e contraddittoria; al riguardo osserva che il Tribunale di sorveglianza ha respinto le sue domande unicamente sulla base dei precedenti penali e senza una completa valutazione dei suoi progressi trattamentali.

3. Il Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile l'impugnazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

2. L'affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall'art. 47 Ord. pen., è una misura alternativa alla detenzione carceraria che attua la finalità costituzionale rieducativa della pena. Essa può essere adottata, entro la generale cornice di ammissibilità prevista dalla legge, allorché, sulla base dell'osservazione 2della personalità del condannato condotta in istituto, o del comportamento da lui serbato in libertà, si ritenga che la medesima, anche attraverso l'adozione di opportune prescrizioni, possa contribuire alla menzionata rieducazione, prevenendo il pericolo di ricaduta nel reato.

Ciò che assume rilievo, rispetto all'affidamento, è l'evoluzione della personalità registratasi successivamente al fatto-reato, nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale (Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, Pantaleo, Rv. 257001-01). Il processo di emenda deve essere significativamente avviato, ancorché non sia richiesto il già conseguito ravvedimento, che caratterizza il diverso istituto della liberazione condizionale, previsto dal codice penale (Sez. 1, n. 43687 del 07/10/2010, Loggia, Rv. 248984- 01; Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, Betti, Rv. 244654-01;

Sez. 1, n. 3868 del 26/06/1995, Anastasio, Rv. 202413-01).

3. Rientra nella discrezionalità del giudice di merito l'apprezzamento sull'idoneità o meno, ai fini della risocializzazione e della prevenzione della recidiva, delle diverse misure alternative in astratto concedibili (e l'eventuale scelta di quella ritenuta maggiormente congrua nel caso concreto). Le relative valutazioni non sono censurabili in sede di legittimità, se sorrette da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375-01), la quale non può prescindere da un'esaustiva, ancorché se del caso sintetica, ricognizione degli incidenti elementi di giudizio.

4. Chiarito quanto sopra la ordinanza impugnata non appare censurabile poiché ha dato rilievo, con motivazione adeguata e non contraddittoria, al carattere ancora incompleto del processo di risocializzazione del condannato, tenuto anche conto dei numerosi precedenti penali risultanti a suo carico. Per tali ragioni, quindi, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto - in modo non contraddittorio - necessaria una prosecuzione dell'osservazione inframuraria prima della ammissione ad una misura alternativa stante l'insufficienza dei progressi trattamentali sin qui registrati.

A fronte di tale compiuto e coerente ragionamento le doglianze sollevate con il ricorso non sono tutte riconducibili a vizi di motivazione o violazioni di legge, bensì risultano dirette a sollecitare un diverso apprezzamento degli elementi su cui si è fondata la decisione, secondo valutazioni ivi adeguatamente illustrate, poste alla base di coerenti conclusioni e, pertanto, attraverso un ragionamento 3riservato esclusivamente al giudice di merito come tale insindacabile in questa sede, laddove la difesa ha in buona sostanza delineato altri percorsi valutativi non condividendo gli esiti decisionali raggiunti dal Tribunale di sorveglianza di Palermo.

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 del codice di rito. P.Q.M