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Sentenza — n. 23946/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls execution judge's order for insufficient reasoning on satellite crime penalty increases.

Numero d'incarto Sentenza — n. 23946/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court annulled the execution judge's order regarding the calculation of penalties for satellite crimes while upholding the recognition of continued offense. The convicted appellant argued that the lower court failed to provide distinct and reasoned explanations for the specific penalty increases applied to each satellite crime. The court ruled that the order was invalid because it did not separately motivate the increases, thereby preventing verification of proportionality and compliance with statutory limits.

Regesto Legislator

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Art. 81 cod. pen.; Art. 671 c.p.p.: In cases of continued offense, the judge must separately identify and motivate the penalty increase for each satellite crime to ensure proportionality and prevent material cumulation of punishments.

Parole chiave

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continued offense penalty increase satellite crimes proportionality principle execution judge insufficient reasoning material cumulation alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 81 cod. pen.
Art. 671 c.p.p.
Art. 606, comma 1, lett. b) e) cod. proc. pen.
Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Vincenzo Urso, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento relativamente al trattamento sanzionatorio.
C. cost. 9 luglio 2013, n. 183
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Vincenzo Urso, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento relativamente al trattamento sanzionatorio.
artt. 81 cod. pen
pen., la violazione degli artt. 81 cod. pen.
art. 81 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone
Sez. U, n. 7930/95
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Testo completo

osto da: DI LIBERTO SANTO ALESSIO nato a Palermo il 15/10/1992; avverso la ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, del 02/03/2026; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ALESSANDRO CIMMINO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio.RITENUTO IN FATTO 1.

Con la ordinanza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, accoglieva la richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva avanzata nell'interesse di Santo Alessio Di Liberto con riferimento ai reati accertati con la sentenza della Corte di appello di Palermo pronunciata il 25 ottobre 2022 e con quella emessa dal Tribunale di Palermo emessa il 17 gennaio 2023, rideterminando la pena complessiva in anni tre e mesi nove di reclusione ed euro 18.000,00 di multa.

2. Avverso la citata ordinanza il condannato, per mezzo dell'avv. Vincenzo Urso, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento relativamente al trattamento sanzionatorio. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) , cod. proc. pen., la violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 del codice di rito ed il vizio di motivazione rispetto all'aumento di pena disposto dalla Corte territoriale con riferimento ai reati satellite, rispetto ai quali è stata riconosciuta sussistente la continuazione. Al riguardo, osserva che il giudice dell'esecuzione - con riferimento ai reati satellite - si è limitato ad indicare il relativo aumento di pena, senza però fornire alcuna spiegazione al riguardo.

3. Il Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato relativamente al trattamento sanzionatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.

2. Come noto, il più alto consesso di questa Corte ha stabilito che in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite; in particolare, è stato precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in 2ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01; conf. Sez. U, n.7930/95, Rv.201549-01). Ciò posto, si rileva che l'ordinanza impugnata non risulta rispettosa dei principi sopra richiamati considerato che - dopo avere individuato il reato più grave e la pena base - non ha però motivato in ordine agli aumenti di pena per i reati satellite posti in continuazione, impedendo in tal modo di verificare l'avvenuto rispetto del rapporto di proporzione tra le pene.

3. In conclusione, l'ordinanza impugnata - fermo restando l'avvenuto riconoscimento della continuazione - deve essere annullata relativamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione ed in diversa persona fisica (C. cost. 9 luglio 2013, n. 183), per nuovo esame sul punto alla luce dei principi sopra richiamati. P.Q P.Q.M