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Sentenza — n. 23943/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against supervision court order denying home detention due to three-year preclusion period.

Numero d'incarto Sentenza — n. 23943/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed Lorenzo Spina's cassation appeal against the Catania supervision court's refusal of home detention and probation. Spina argued the court erred in applying a three-year preclusion period and failed to evaluate his social reintegration report. The court ruled the appeal inadmissible due to genericity and lack of specific evidence regarding the nature of the prior revocation, confirming the lower court's decision based on the statutory three-year bar.

Regesto Legislator

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Art. 58-quater Ord. pen.; Art. 606 c.p.p.: The three-year preclusion period for alternative measures applies uniformly to home detention, probation, and semi-liberty; appeals must specifically allege the nature of prior revocations and provide supporting evidence to overcome generic objections.

Parole chiave

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three-year preclusion period home detention revocation probation denial cassation appeal inadmissibility supervision court jurisdiction restituzione in pristino ammissione provvisoria sospensione dell'ordine espulsione

Disposizioni normative citate

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Art. 58-quater Ord. pen.
Pertanto, la motivazione della ordinanza impugnata deve essere corretta nel senso che anche la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da Lorenzo Spina è inammissibile a norma dell'art. 58-quater Ord. pen. non essendo decorsi tre anni dalla revoca della detenzione domiciliare sopra indicata.
Art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art.
Art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Con il terzo motivo Lorenzo Spina si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., della inosservanza degli artt.
Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 del codice di rito, al pagamento delle spese processuali.
Art. 619 cod. rito
Il ricorso deve essere complessivamente respinto con la conseguente conferma della ordinanza impugnata, sia pure con la parziale correzione della sua motivazione a norma dell'art. 619 del codice di rito.
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Testo completo

osto da: SPINA LORENZO nato a Catania il 16/11/1987; avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catania del 04/03/2026; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PIETRO MOLINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catania dichiarava inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare presentata da Lorenzo Spina con riferimento alla condanna inflittagli dal Tribunale della stessa città con sentenza pronunciata il 27 ottobre 2022, mentre rigettava quella di affidamento in prova al servizio sociale.

In particolare, la domanda di detenzione domiciliare veniva dichiarata inammissibile, ai sensi dell'art. 58-quater, Ord. pen. non essendo ancora decorso il triennio dalla revoca di analoga misura alternativa alla detenzione disposta dal medesimo Tribunale di sorveglianza con ordinanza del 22 maggio 2024; l'affidamento in prova, invece, veniva negato per la ritenuta impossibilità di formulare una ragionevole prognosi di non recidivanza nei confronti del predetto.

2. Avverso tale ordinanza Lorenzo Spina, per mezzo degli avv.to Massimo Corsaro e Giovanni Trischitta, ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 58-quater Ord. pen. per la errata applicazione della preclusione triennale prevista da tale disposizione non avendo il Tribunale di sorveglianza accertato la natura definitiva o cautelare della revoca della detenzione domiciliare precedentemente disposta nei suoi confronti, così come anche il mancato decorso del termine di tre anni di cui si tratta. 2.2.

Con il secondo motivo il condannato deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione rispetto al giudizio di pericolosità sociale espresso nei suoi confronti sulla base dell'acritico recepimento delle informazioni inviate dall'autorità di polizia, senza invece acquisire e valutare la positiva relazione dell'UEPE e prendere in considerazione il suo processo di reinserimento nel tessuto sociale. 2.3. Con il terzo motivo Lorenzo Spina si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., della inosservanza degli artt. 666 e 678 del codice di rito per la mancata acquisizione della relazione UEPE aggiornata, con la 2conseguente illegittimità del rigetto della richiesta di affidamento a causa della assenza di una adeguata istruttoria.

3. Il Sostituto Procuratore generale Pietro Molino ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile l'impugnazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere complessivamente respinto con la conseguente conferma della ordinanza impugnata, sia pure con la parziale correzione della sua motivazione a norma dell'art. 619 del codice di rito.

2. Il primo motivo è inammissibile per genericità considerato che il ricorrente lamenta il mancato esame, da parte del Tribunale di sorveglianza, della natura definitiva o meramente cautelare del provvedimento di revoca della detenzione domiciliare senza tenere conto che l'ordinanza impugnata fa espresso riferimento ad un provvedimento emesso dal Tribunale di sorveglianza di Catania il giorno 22 maggio 2024 che, proprio in quanto proveniente dal Tribunale, non può che essere di carattere definitivo dato che la sospensione cautelativa viene emessa dal magistrato di sorveglianza a norma dell'art. 51-ter Ord. pen.

In ogni caso il ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, ha omesso di allegare il sopra indicato provvedimento di revoca, di talché questa Corte non può accertare il carattere definitivo o cautelare della sopra indicata revoca del beneficio penitenziario. Analogamente, il condannato non ha precisato la data in cui la detenzione sarebbe ripresa a seguito della disposta revoca, con la conseguenza che appare corretta la decisione del Tribunale che ha richiamato la data della pronuncia di revoca del 22 maggio 2024, che risale a prima di tre anni rispetto alla pronuncia oggi impugnata.

3. Passando all'esame degli altri due motivi (che possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione) si osserva che, in realtà, anche la domanda di affidamento in prova andava dichiarata inammissibile ai sensi del citato art. 58-quater che, nel prevedere la preclusione triennale — in ipotesi di revoca di una misura alternativa - fa riferimento all'affidamento in prova, alla semilibertà ed alla detenzione domiciliare senza operare una distinzione tra le 3varie misure. Pertanto, la motivazione della ordinanza impugnata deve essere corretta nel senso che anche la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da Lorenzo Spina è inammissibile a norma dell'art. 58-quater Ord. pen. non essendo decorsi tre anni dalla revoca della detenzione domiciliare sopra indicata.

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 del codice di rito, al pagamento delle spese processuali. P P.Q.MCORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Seúgat; Pe22:19 Depositas. in Cancria oggi 3. 6 IL FuNzloNA• iu ziARio \ iILFUNZIO R1 ( T71ARIO AL2i 4,1# 4