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Ordinanza — n. 23937/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as it raised issues outside the statutory grounds for appeal under Italian law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23937/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it challenged the conviction on grounds not permitted by law. The appellant attempted to contest the sentence for reasons unrelated to the expression of the accused's will, lack of correlation, legal qualification, or legality of the penalty. The court ruled that only specific statutory grounds, such as those listed in Article 448 of the Code of Criminal Procedure, are admissible for appeals against sentencing decisions.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing decisions are strictly limited to specific statutory grounds; any other grounds, including those regarding the expression of the accused's will or legal qualification, render the appeal inadmissible de plano.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility statutory grounds limitation de plano dismissal Code of Criminal Procedure appellant's arguments rejection impugnabilità della decisione di rinvio motivi di revisione procedure di ricorso

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Il ricorso in esame si dirige avverso una sentenza di applicazione della pena, a norma dell'art. 444 cod.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.
Legge n. 103 del 2017
pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017.
art. 444 cod. proc. pen
Il ricorso in esame si dirige avverso una sentenza di applicazione della pena, a norma dell'art. 444 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

posto da: Bellavita Giuseppe, nato a Noto il 08/01/2005 avverso la sentenza del 2 febbraio 2026 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa Udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gavoni;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso in esame si dirige avverso una sentenza di applicazione della pena, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., e risulta proposto per motivi diversi da quelli che attengono all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, che sono gli unici motivi ammessi a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017. Quest'ultima è in parte qua applicabile al caso di specie, essendo la richiesta di accesso al rito speciale posteriore al 3 agosto 2017 (v. art. 1, comma 51, di essa).

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M•-•-,5-2/2,--2._.;., CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Se7irinc.) PenaIp Depositata in Canceller;r1 oggi Romg,IL FUNZION • .p1U DIZI ARI O 2