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Ordinanza — n. 23936/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of lawyer signature after 2017 law change.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23936/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible because it was filed personally by the appellant after the 2017 law requiring lawyer signatures. The appellant, Giuseppe De Filippo, submitted the petition directly to the Council of the Judiciary, which the Tribunal of Surveillance correctly identified as a cassation appeal. The court ruled that under the new procedural code, such appeals must be signed by a registered defense attorney to avoid automatic rejection.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals for cassation filed personally after the 2017 reform are inadmissible unless signed by a registered defense attorney.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissible plea lawyer signature procedural reform personal filing defense attorney criminal procedure diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
In queste ipotesi, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., così come introdotto dalla stessa legge n.
Law 23 June 2017, n. 103

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
(tra le altre, soprattutto, Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.
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Testo completo

posto da De Filippo Giuseppe, nato a Casal di Principe il 18/02/1962 avverso l'ordinanza emessa il 15/01/2026 dal Tribunale di sorveglianza di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze•

RITENUTO IN FATTO

Occorre premettere che l'impugnazione in esame, il 31 gennaio 2026, veniva proposta personalmente da Giuseppe De Filippo, che la indirizzava al "Consiglio Superiore della Magistratura. Sezione I Penale Roma", per il "Tramite del Tribunale di sorveglianza di Perugia", il quale ultimo, con provvedimento del 2 febbraio 2026, qualificato il rimedio processuale come ricorso per cassazione, trasmetteva gli atti a questa Corte. Tanto premesso, deve osservarsi che sia la notifica del provvedimento impugnato sia il ricorso, così come correttamente qualificato dal Tribunale di sorveglianza di Perugia, sono successivi al 4 agosto 2017, che è la data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione.

A seguito di tale innovazione normativa, tale atto d'impugnazione deve essere sempre sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (tra le altre, soprattutto, Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333 - 01). In queste ipotesi, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., così come introdotto dalla stessa legge n. 103 del 2017.

Per queste ragioni, il ricorso proposto da Giuseppe De Filippo deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e P.Q.MCORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima SegiQne Pwale Depositata in Cariieria Romlì 3 O G111.2026. IL FUNZION 2 IL FL.11\;ZI