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Sentenza — n. 23927/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against parole denial due to unfulfilled civil obligations and lack of collaborative attitude.

Numero d'incarto Sentenza — n. 23927/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Francisco Benson Asuncion against the Rome Supervision Tribunal's refusal of alternative detention measures. The defendant argued that the tribunal's reasoning was illogical by prioritizing unpaid court costs over positive behavioral indicators and omitted necessary evidence regarding payment plans. The court upheld the denial because the law requires offenders of certain categories to prove they have fulfilled civil obligations or demonstrate absolute impossibility, conditions the defendant failed to meet.

Regesto Legislator

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Art. 4-bis, comma 1-bis, ord. pen.; Offenders of the first category of crimes must prove fulfillment of civil obligations or absolute impossibility to access alternative detention, and failure to pay court costs constitutes non-fulfillment of such obligations.

Parole chiave

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alternative detention measures first category crimes civil obligations fulfillment court costs payment collaborative attitude requirement parole supervision tribunal cassation appeal dismissal riciclaggio internazionale di denaro

Disposizioni normative citate

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Art. 4-bis, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975 n. 354 (ord. pen.)
Il Tribunale - premessa l'ammissibilità dell'istanza, ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975 n.
Art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
pen.), ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 24 e 111 Cost.
Art. 47 ord. pen.
Art. 6 CEDU
pen.), ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Antonello Madeo, ricorso per cassazione articolato in due motivi di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
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Testo completo

osto da FRANCISCO Benson Asuncion, nato nelle Filippine il 01/02/1982 avverso l'ordinanza del 13/11/2025 del Tribunale di sorveglianza di Roma; udita la relazione svolta dal Consigliere Massimiliano Micali; Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, Fabio Picuti, che ha chiesto che il ricorso sia rigettato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 13 novembre 2025 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato le istanze di affidamento in prova al servizio sociale, di detenzione domiciliare o, in via ulteriormente gradata, di semilibertà avanzata nell'interesse di Benson Asuncion Francisco, condannato, in relazione al delitto di cui all'art. 74, commi 1, 2 e 3, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 390, accertato sino al 9 agosto 2016, alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione (fine pena: 3 gennaio 2028) per aver fatto parte di un'organizzazione criminale, composta da connazionali, dedita alla commercializzazione in Italia di una particolare sostanza stupefacente (lo 1«shaboo») e per essersi, in particolare, attivato per garantire, a favore del vertice del sodalizio, il trasferimento all'estero del denaro frutto dell'illecito smercio.

Il Tribunale - premessa l'ammissibilità dell'istanza, ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975 n. 354 (d'ora in avanti: ord. pen.) con riferimento al quantum di pena residua - ha anzitutto operato, nel corpo del provvedimento, una puntuale ricognizione delle acquisizioni istruttorie, evidenziando le seguenti circostanze:

1) il Francisco, nel corso del procedimento penale nel quale è stato condannato (e che costituisce l'unica vicenda processuale nella quale è stato coinvolto), è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, poi sostituita con misure di tipo non custodiale ed ha sempre tenuto una condotta rispettosa delle prescrizioni impostegli;

2) la moglie ha manifestato la disponibilità a riceverlo presso l'abitazione familiare;

3) l'istanza è corredata dalla dichiarazione con la quale tale Dabusc Eliao ha manifestato la volontà di assumerlo;

4) la D.N.A. di Roma ha manifestato parere favorevole alla concessione di misura alternativa alla detenzione, non risultando collegamenti attuali con la criminalità organizzata;

5) nella relazione di sintesi a firma del personale della Casa circondariale di Frosinone - che si conclude con un parere favorevole alla concessione di misura alternativa alla detenzione - si dà atto che l'istante ha tenuto un comportamento corretto e collaborativo, avendo progressivamente assunto consapevolezza del disvalore della condotta ed avendo palesato una progettualità proiettata nel futuro e concentrata sul lavoro e sulla famiglia. A fronte di detti dati, il Tribunale ha, pur tuttavia, evidenziato come l'ostatività all'accesso ai benefici penitenziari derivante dal delitto per il quale il Francisco ha riportato condanna, ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1-bis, ord. pen., non possa ritenersi completamente superata non avendo il detenuto dato prova di aver adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dalla condanna e, tra essi, al pagamento delle spese processuali («non avendo ...né provato di averle pagate ovvero di trovarsi nell'impossibilità di adempiervi»).

2. Benson Asuncion Francisco propone, con l'assistenza dell'avv. Antonello Madeo, ricorso per cassazione articolato in due motivi di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Inosservanza della legge penale (27 e 111 Cost, 6 CEDU, artt. 47 e 48 ord. pen., 666 e 678 cod proc. pen.), ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen. 2Il difensore lamenta che la motivazione alla quale il Tribunale di sorveglianza è ricorso per rigettare l'istanza è illogica o apparente nella parte in cui, pur avendo riportato le positive indicazioni derivanti dall'osservazione intramuraria e dalle relazioni di sintesi, ha finito per denegare ad essi, puntualmente ribaditi nel corpo del ricorso, ogni rilievo attribuendo valenza negativa assorbente al mancato pagamento delle spese processuali, così ponendosi in patente contrasto con i principi ermeneutici elaborati e ripetutamente ribaditi da questa Corte. 2.2. Inosservanza della legge penale (24 e 111 Cost, 6 CEDU, 125, comma 3, cod. proc. pen., 47 ord. pen), ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen. Il difensore contesta che il Tribunale ha omesso di disporre, quale integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione, l'acquisizione in contraddittorio della documentazione relativa alla richiesta di rateizzazione delle spese processuali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

2. Il provvedimento impugnato si sottrae, invero, alle censure difensive avendo il Tribunale, attraverso un apparato motivazionale cui sono estranei inciampi di natura logica o argomentativa, operato una valutazione nel rispetto della previsione di legge. Va infatti ricordato come, ai sensi dell'art. 4-bis ord. pen., il condannato per reati ostativi c.d. «di prima fascia» - tra i quali rientra il delitto di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti per il quale il Francisco ha riportato condanna definitiva - che, non avendo assunto un contegno collaborativo con l'Autorità giudiziaria, voglia accedere alle misure alternative alla detenzione, deve necessariamente dare prova di aver adempiuto le obbligazioni civili, nonchè gli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o, in alternativa, l'assoluta impossibilità di provvedervi.

Alla prima categoria va, all'evidenza, ascritto anche l'obbligo di procedere al pagamento delle spese processuali. Orbene, all'assolvimento di detto onere il Francisco non ha adempiuto, né, tanto meno, ha comprovato una seria volontà di rispettare l'obbligo gravante sulla sua persona, anche attraverso un pagamento rateale (il motivo sul punto esposto risulta, peraltro, gravato da patenti profili di genericità) o, da ultimo, una condizione di radicale impossidenza che osti a detto adempimento. Quanto appena evidenziato impone - pur a fronte di un quadro per altri versi oltremodo positivo, dimostrativo di un serio processo di revisione critica del pregresso vissuto criminale - il rigetto della richiesta, come correttamente rimarcato dal Tribunale 3nel corpo del provvedimento impugnato.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del Francisco al pagamento delle spese processuali. P.Q.MDepositata in Cancelleria oggi Roma, lì 3 V3113. 2026 IL FUNZION O GIUDIZIARIO IL,FUNZI 3,RIO 4