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Sentenza — n. 23923/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility regarding criminal continuance bond due to lack of logical argumentation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 23923/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal by Paolo Poluzzi inadmissible, ordering him to pay court costs. The lower court rejected the request to recognize a criminal continuance bond between two sets of offenses, finding them too heterogeneous despite temporal and spatial proximity. The Court of Cassation upheld this decision, noting the defense failed to provide a rigorous critical comparison with the lower court's reasoning and focused on irrelevant aspects like the defendant's general criminal record.

Regesto Legislator

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Art. 81 c.p.; The requirement of a single criminal design in criminal continuance is a factual matter for the trial judge, reviewable on appeal only if the reasoning is logically inadequate or deviates from established principles.

Parole chiave

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criminal continuance bond single criminal design inadmissible appeal logical reasoning standard heterogeneous offenses infrazioni uniche e continuate reiterazione di reati penali concorso materiale di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 81 c.p.
Gabriella Cassibba, ricorso per cassazione con il quale lamenta erronea applicazione della legge penale (art. 81 cpv cod.
artt. 110 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 12936 del 03/12/2018, dep. 2019, D'Andrea, Rv. 275222 - 01
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Testo completo

osto da POLUZZI Paolo, nato a Bologna il 12/03/1946 avverso l'ordinanza del 12/11/2025 del Tribunale di Bologna; udita la relazione svolta dal Consigliere Massimiliano Micali; Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, Francesca Costantini, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 12 novembre 2025 il Giudice del Tribunale di Bologna ha rigettato la richiesta avanzata nell'interesse del condannato Paolo Polizzi volta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra:

1) i reati di rapina aggravata in concorso, detenzione illegale di armi, furto in concorso e resistenza a pubblico ufficiale, commessi in Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Bologna e San Giovanni in Persiceto dal 24 gennaio 2010 al 9 maggio 2010, per i quali è stato condannato, con sentenza della Corte di appello di Bologna del 4 aprile 2012, irrevocabile il 19 giugno 2012, previo riconoscimento del vincolo della 1continuazione, alla pena di anni cinque e mesi otto di reclusione ed euro 1.000,00 di multa e 2) i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 3, nn. 5 e 8, e 4 legge 20 febbraio 1958 n. 75, per fatti commessi in Casalecchio di Reno dal 24 maggio al 23 luglio 2010, per i quali è stato condannato, con sentenza della Corte di Appello di Bologna del 12 dicembre 2017, irrevocabile maggio 2018, alla pena di anno uno e mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa.

A fondamento della decisione, il Giudice ha evidenziato come, sebbene contigui sotto il profilo temporale e spaziale, i reati per i quali il Polizzi ha riportato condanna nei due distinti procedimenti hanno natura eterogenea e sono stati portati a consumazione con modalità profondamente diverse (nel primo caso, il Polizzi ha riportato condanna per aver organizzato e realizzato numerose rapine a mano armata ed a volto coperto insieme ad uno stesso complice, nel secondo caso per aver concesso in affitto un immobile per favorire e sfruttare l'altrui attività di meretricio).

Ha rimarcato come la motivazione della sentenza di cui al punto 1) non conduca ad apprezzare alcun elemento di fatto che deponga per la sussistenza di un medesimo disegno criminoso che possa avvincere i reati per i quali l'istanza è stata formulata. Ha ulteriormente rappresentato che il Polizzi è soggetto che ha riportato numerosissime condanne per delitti di varia natura e che ciò deponga per la sussistenza di una concezione della vita sistematicamente ispirata alla consumazione degli illeciti, di uno strutturato stile di vita, cioè, al cui fondo non può riconoscersi l'esistenza di un minimo comune denominatore.

2. Paolo Poluzzi propone, con l'assistenza dell'avv. Gabriella Cassibba, ricorso per cassazione con il quale lamenta erronea applicazione della legge penale (art. 81 cpv cod. pen). Il difensore, dopo aver premesso una ricognizione dei canoni ermeneutici elaborati da questa Corte in punto di riconoscimento, in executivis, del vincolo della continuazione, lamenta che il Giudice dell'esecuzione non ne ha fatto buon governo, avendo rigettato l'istanza pur dopo aver riconosciuto la sussistenza in fatto di taluni degli indici ritenuti sintomatici dell'esistenza di un medesimo disegno criminoso.

Lamenta, poi, che il Tribunale ha erroneamente apprezzato la carriera criminale del Polizzi, atteso che l'istanza era stata avanzata solo in relazione ai delitti oggetto di due sentenze definitive, commessi in un arco temporale limitatissimo (gennaio-luglio 2010). Censura, altresì, che il Tribunale ha esaltato il carattere eterogeneo dei delitti in esame, trascurando il fatto che essi risultano accomunati da un'unica finalità, che è quella di conseguire un illecito profitto, sono stati commessi nello stesso luogo, hanno identiche modalità esecutive («frutto di un metodo ben collaudato e sistematicamente oggetto di reiterazione»).

Contesta, inoltre, che il Tribunale ha omesso di considerare che nel corpo della sentenza sub 1) il Polizzi ha beneficiato del riconoscimento della disciplina di cui all'art. 81 cod. 2pen. in relazione ai diciotto delitti allo stesso ascritti («è dunque illogico e contraddittorio che lo stesso Giudice della cognizione abbia ravvisato un medesimo disegno criminoso tra i diciotto reati eterogenei e che ...lo escluda per un ulteriore reato, commesso nel medesimo contesto spazio-temporale ed animato dalla medesima finalità di lucro»).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere, per l'effetto, dichiarato inammissibile.

2. Va, in premessa, ricordato che in tema di continuazione l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da motivazione logicamente adeguata e/o ove si sviluppi lungo binari eccentrici rispetto ai consolidati principi di diritto elaborati da questa Corte (Sez. 1, n. 12936 del 03/12/2018, dep. 2019, D'Andrea, Rv. 275222 - 01). Orbene, nel caso di specie, devesi evidenziare che, attraverso le censure difensive sopra sintetizzate, il difensore ha di fatto omesso di operare un serrato confronto critico con l'apparato motivazionale dell'ordinanza, che appare rispettoso dei ricordati canoni ermeneutici e privo di aporie di ordine logico-argomentativo.

Invero, dette doglianze risultano, per un verso, eccentriche rispetto al tema in esame e ciò nella parte in cui con esse il difensore ha concentrato il suo interesse critico sull'apprezzamento, richiamato nel provvedimento, della pervicacia criminale del ricorrente e sull'essere stato, quest'ultimo, ripetutamente condannato, fatto, però, che nell'argomentare del Giudice dell'esecuzione ha integrato solo gli estremi di un passaggio motivazionale a corollario di una valutazione negativa sulla fondatezza dell'istanza già operata ed esaurita. Le stesse si muovono, per altro verso, su un inammissibile piano di ripetitività e genericità, articolandosi attraverso l'esaltazione del tempus e del iocus di commissione dei diversi fatti di reato - dati cui il Giudice dell'esecuzione ha già, con un incedere qualificato da intima coerenza logica, denegato ogni valenza - e rimarcando il comune fine di lucro che agli stessi è sotteso e che, all'evidenza, nulla può dire, in assenza di ben più pregnanti indicatori fattuali, circa la sussistenza di un comune disegno criminoso oggetto di una preventiva deliberazione maturata già al momento della commissione del primo dei reati che viene in rilievo sotto il profilo temporale.

3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al 3pagamento delle spese processuali. In mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il Poluzzi deve essere altresì condannato al versamento della somma, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M