Court rules that a minor's security measure license request stays with the juvenile supervision magistrate until age 25.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation resolved a negative competence conflict between the ordinary and juvenile supervision magistrates in Naples regarding a license request. The ordinary magistrate argued that the case should transfer to them once the minor turned 18, while the juvenile magistrate maintained jurisdiction until age 25. The court ruled that the juvenile magistrate retains exclusive competence for executing security measures against individuals aged 18 to 25, regardless of whether the measure was applied after turning 18.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 comma 2 DPR 448/1988; Art. 24 D.Lgs 272/1989: The competence of the juvenile supervision magistrate for executing security measures against individuals aged 18 to 25 continues until the completion of the twenty-fifth year of age, irrespective of when the measure was applied.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ompetenza del Magistrato di sorveglianza per i minorennidi Napoli.RITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Magistrato di sorveglianza diNapol i , dovendo dec idere su l l ’ i s tanza d i l i cenza presentata daXXXXXXXXXXXXXXX, sottoposto al la misura di sicurezza detentivadell’assegnazione ad una casa di lavoro disposta dal Magistrato di sorveglianzaper i minorenni di Napoli in data 14 luglio, ha sollevato conflitto negativo dicompetenza funzionale in favore del Magistrato di sorveglianza per i minorenni diNapoli, trasmettendo gli atti a questa Corte di cassazione.2.
Il Magistrato di sorveglianza per i minorenni di Napoli aveva declinatola propria competenza in favore di quella del Magistrato di sorveglianza di Napoliin forza dell’art. 24 del decreto legislativo n. 272 del 1989, come modificato dallalegge n. 117 del 2014 e dall’art. 9 del d.lvo n. 121 del 2018.3. Il Magistrato di sorveglianza di Napoli ha sollevato conflitto negativo dicompetenza in quanto ritiene che venendo in rilievo una istanza formulata dauna persona che non ha ancora compiuto il venticinquesimo anno di età, lacompetenza sulla esecuzione della misura di sicurezza continui a spettareall’ufficio che ne ha disposto l’applicazione e, come nel caso di specie,l’aggravamento, atteso che la misura di sicurezza in atto è stata disposta, qualeaggravamento della precedente misura del riformatorio giudiziario medianteassegnazione in comunità, a seguito del raggiungimento della maggiore etàdell’istante.In particolare, ha osservato che l’esecuzione della misura di sicurezza giàapplicata dal Magistrato di sorveglianza per i minorenni resta in ogni caso dicompetenza dell’ufficio che ha disposto la misura fino al venticinquesimo anno dietà, sicché, nella fattispecie, trattandosi di persona che ha diciannove anni, restala competenza del Magistrato di sorveglianza per i minorenni, ciò in forza deldisposto dell’art. 24 d. lgs. n. 272 del 1989.Osserva al riguardo che la disposizione citata fa esclusivo riferimento allemodalità esecutive delle misure di sicurezza, ma non contiene riferimenti amutamenti di competenza4.
Con requisitoria scritta, Il Sostituto Procuratore generale, SimonePerelli, ha concluso per la dichiarazione di competenza del Magistrato disorveglianza per i minorenni.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Va premesso che il conflitto sussiste in quanto due giudici,contemporaneamente, hanno ricusato la cognizione del medesimo fatto lorodeferito, dando così luogo alla situazione di stasi processuale riconducibile a unodei casi "analoghi" previsti dall'art. 28, comma 2, cod. proc. pen. la cuirisoluzione è rimessa alla Corte di Cassazione.2. L'art. 3, comma 2, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 dispone che “Iltribunale per minorenni e il magistrato di sorveglianza per i minorenni esercitanole attribuzioni della magistratura di sorveglianza nei confronti di coloro checommisero il reato quando erano minori degli anni diciotto.
La competenza cessaal compimento del venticinquesimo anno di età".Da tale disposizione risulta che la competenza del Tribunale per iminorenni in materia di sorveglianza permane nei confronti del minorecondannato a pena detentiva fino a quando lo stesso non abbia compiuto iventicinque anni, mentre tutti i provvedimenti successivi al compimento di taleetà sono di competenza del Magistrato di sorveglianza e del Tribunale disorveglianza ordinari, in quanto il legislatore ha voluto espressamente evitare laperpetuatio iurisdictionis del Tribunale per i minorenni (Sez. 1, n. 9865 del29/11/2023, dep. 2024, C., Rv. 285861 – 01 (Sez. 1, n. 21849 del 23/5/2006,Confl. comp. in proc.
De Virgilio, Rv. 234703 - 01).Ai fini della determinazione della competenza in capo al magistrato o altribunale di sorveglianza per i minorenni è, pertanto, decisivo accertare se almomento della presentazione dell'istanza, il condannato abbia o non abbiaancora compiuto il venticinquesimo anno di età.Secondo il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità lacompetenza a provvedere nei procedimenti di esecuzione e di sorveglianza siradica con riferimento alla situazione esistente all'atto della richiesta, dellaproposta o dell'inizio d'ufficio del procedimento e resta insensibile agli eventualimutamenti che tale situazione può subire (v., con riguardo al procedimento disorveglianza, Sez. 1, n. 57954 del 19/9/2018, Iorio, Rv. 275317 01; conriguardo al procedimento di esecuzione, Sez. 1, n. 6739 del 30/1/2014, P.M. inproc.
Santaniello, Rv. 259171 01).Per la sua valenza generale il principio enunciato è stato già applicato daquesta Corte con riferimento a casi analoghi a quello in verifica, nei quali si èribadito che la competenza deve essere determinata, a norma del d.P.R. n. 448del 1988, art. 3, comma 2, con riguardo all'età del condannato "alla data in cui simomento di presentazione della domanda (di recente Sez. 1, n 46899 del7/9/2022, in precedenza Sez. 1, n. 21849 del 23/5/2006, cit., in motivazione;Sez. 1, n. 22576 del 24.3.2015, Confl. comp. in proc. M., n. m.).La regola generale di cui al citato art. 3, comma 2, d.
PR n. 448, trovaspecifica declinazione, in tema di esecuzione di provvedimenti limitativi dellalibertà personale, e, tra queste in tema di misure di sicurezza - la cui esecuzioneè attribuita dall’art. 40 del d.PR n. 448 del 1988 al Magistrato di sorveglianza peri minorenni - nell’art. 24 del d.lgs 28 luglio 1989, come modificato dall’ art. 9del d.lgs n. 121 del 2018 e dalle modifiche apportate dall’art. 74 del d.lgs n. 10ottobre 2022, n. 150, il quale stabilisce che «[l]e misure cautelari, le misurepenali di comunità, le altre misure alternative, le pene sostitutive, le penedetentive e le misure di sicurezza si eseguono secondo le norme e con lemodalità previste per i minorenni anche nei confronti di coloro che nel corsodell'esecuzione abbiano compiuto il diciottesimo ma non il venticinquesimo annodi età, sempre che, non ricorrano particolari ragioni di sicurezza valutate dalgiudice competente, tenuto conto altresì delle finalità rieducative ovvero quandole predette finalità non risultano in alcun modo perseguibili a causa dellamancata adesione al trattamento in atto.
L'esecuzione rimane affidata alpersonale dei servizi minorili.2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando l'esecuzione hainizio dopo il compimento del diciottesimo anno di età».Viene altresì in rilievo l’art. 12 del d.lgs n. 121 del 2018 il quale disponeche «[a]l compimento del venticinquesimo anno di età, se è in corso l'esecuzionedi una misura penale di comunità, il magistrato di sorveglianza per i minorennitrasmette gli atti al magistrato di sorveglianza ordinario per la prosecuzione dellamisura, ove ne ricorrano le condizioni, con le modalità previste dalla legge 26luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni».E’, dunque, il compimento del venticinquesimo anno di età che determinala cessazione della competenza funzionale del Magistrato di sorveglianza per iminorenni in ordine alle decisioni che attengono alle modalità esecutive deiprovvedimenti limitativi della libertà personale nei confronti di coloro che nelcorso delle stesse abbiano compiuto il diciottesimo ma non il venticinquesimoanno di età, a nulla rilevando – ai fini della determinazione della competenza -che per effetto del raggiungimento della maggiore età, sia stata applicata lamisura di sicurezza dell’assegnazione ad una casa lavoro.3.
Deve dunque affermarsi il principio di diritto secondo cui la competenzaa provvedere sull’istanza di licenza presentata da persona sottoposta alla misuradi sicurezza detentiva dell’assegnazione ad una casa lavoro, disposta nei suoiconfronti a seguito del raggiungimento della maggiore età, ma non delventicinquesimo anno di età, spetta al Magistrato di sorveglianza per i minorenni.4. Tanto premesso, risulta dagli atti di causa che l’interessato al momentodella richiesta di licenza non aveva compiuto venticinque anni essendo nato ilXXXXXXXXXXXXXX, con la conseguenza che la sua domanda deve esserevalutata dal Magistrato di sorveglianza per i minorenni di Napoli.
P.Q.MDecidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Magistrato di sorveglianza peri minorenni di Napoli cui dispone trasmettersi gli atti.Così è deciso, 27/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA GRIECO GIACOMO ROCCHIIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.