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Sentenza — n. 23818/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against detention order in aggravated murder case due to sufficient circumstantial evidence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 23818/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Amri Yassin Hassen against the Perugia Review Tribunal's decision to uphold his pre-trial detention for aggravated murder. The prosecution argued that circumstantial evidence, including the defendant's admission of stabbing the victim and the recovery of the weapon, sufficiently established guilt despite inconsistencies in witness testimonies. The court found no logical gaps in the tribunal's reasoning, noting that the chaotic nature of the nighttime brawl made precise eyewitness identification difficult and that the defendant's own statements corroborated the core facts of the crime.

Regesto Legislator

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Art. 277 c.p.p.; Art. 640 c.p.: In cases of homicide where direct identification is lacking, a chain of circumstantial evidence must be coherent and exclude reasonable doubt; the court must verify that the totality of facts logically leads to the conclusion of guilt without logical aporias.

Parole chiave

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pre-trial detention aggravated murder circumstantial evidence witness inconsistencies chain of evidence logical aporias review tribunal testimonianze contraddittorie

Disposizioni normative citate

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Art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter,disp.
art. 311 cod. proc. pen
214794 - 01).Nello specifico, in tema di ricorso ex art. 311 cod. proc. pen.
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Testo completo

IBERTA' di PerugiaUdita la relazione svolta dal Consigliere Maria Greca Zoncu;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale SIMONE PERELLI che haconcluso per il rigetto del ricorso.RITENUTO IN FATTO1. Il Tribunale per il riesame di Perugia, con provvedimento del 18novembre 2025, ha rigettato il riesame proposto da Amri Yassin Hassen avversol’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari di Perugia gli avevaapplicato la misura della custodia cautelare in carcere per il delitto di omicidioaggravato di Hekuran Cumani, deceduto a seguito di un accoltellamento occorsosul piazzale prospicente il Dipartimento di Matematica dell’Università di Perugia.2.

L’accoltellamento era stato l’esito di uno scontro, prima verbale e poifisico, tra due gruppi di giovani, uno proveniente da Fabriano, di cui faceva partela vittima, e l’altro proveniente dalla periferia di Perugia, di cui faceva partel’indagato.La vittima veniva aggredita durante una delle fasi della colluttazione da tre oquattro persone con calci e pugni; riusciva a rialzarsi, ma, percorsi pochi passi siaccasciava a terra; solo in un secondo momento le persone accorse in suo aiutosi avvedevano della profonda ferita al torace da cui fuoriusciva sangue e che, inesito all’esame autoptico, era risultata essere la causa della morte del giovane,poiché la lama era penetrata nell’emitorace destro ed era arrivata ad attingere,oltre al polmone, il ventricolo destro del cuore.L’identificazione di Amri come l’autore dell’omicidio, operata dal Giudice perle indagini preliminari, si fondava sulla sua partecipazione alla colluttazione, sulfatto che, secondo un teste, egli aveva partecipato allo scontro brandendo uncoltello, sulla conferma da parte di alcuni amici che Amri era solito portare con séil coltello e che quella notte aveva prelevato il giubbotto nel qualeverosimilmente teneva il coltello.Inoltre, l’indagato era stato visto picchiare un giovane che indossava ungiubbotto simile a quello indossato dalla vittima.Risultavano decisive le dichiarazioni di Adam Mouafiri, il quale, dopo i fatti,salito in auto con l’indagato, lo aveva sentito affermare che pensava di averpreso qualcuno e lo aveva visto estrarre il coltello con la punta sporca di sanguee disperarsi, dicendo che lo aveva “bucato” e che probabilmente era morto.Dopo i fatti Amri si era fatto portare a casa di un’amica, la quale avevaassistito alla disperazione dell’indagato quando aveva ricevuto la notizia dellamorte del ragazzo ferito.I l Giudice aveva dato conto del fatto che nel quadro indiz iar ioapparentemente sintonico non riuscissero a trovare collocazione le dichiarazionidi tre testimoni oculari che avevano descritto l’aggressore armato di due coltelliin maniera non corrispondente all’indagato.

La ragione di tale distonia, secondo ilGiudice, era che i fatti erano avvenuti di notte, in un clima di estremaconcitazione, in conseguenza della quale cui tutti avevano avuto difficoltà aricordare successivamente cosa fosse successo e le azioni di ciascuno; alcontrario, la descrizione della condotta tenuta dall’indagato dopo il ferimento,aveva una particolare attendibilità, perché si collocava in un momento di assenzadi concitazione.Il giudice, inoltre, richiamava un frammento di intercettazione in cui siconfermava che l’indagato aveva riferito di avere accoltellato una persona.Il Tribunale ha respinto il gravame esposte dall’indagato confermando lagravità del quadro indiziario, sottolineata dal Giudice che - come detto - avevadato una spiegazione plausibile agli elementi discordanti.Il provvedimento impugnato ha dato conto degli elementi investigativiemersi successivamente alla emissione della misura, che avevano corroboratol’originale quadro: il ritrovamento nel fiume Tevere di un coltello e di un telefonocellulare corrispondente a quello nella disponibilità dell’indagato e di cui egli siera disfatto la notte dei fatti, dal quale risulta la presenza di un messaggiovocale, poi cancellato, che Amri aveva inviato ad un amico, come riferito daquest’ultimo a una terza persona, contenente la confessione circa l’avvenutoaccoltellamento.3.

Avverso detto provvedimento propone ricorso l’indagato a mezzo deldifensore di fiducia, affidandosi ad un unico motivo di ricorso.Il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 273, 292 e 192 cod. proc. pen.e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato con riferimento allasussistenza di elementi univocamente dimostrativi della attribuibilità dellaresponsabilità della condotta all’indagato.3.1. Lamenta il ricorrente la mancata valorizzazione dei risultati dellarelazione preliminare genetica avente ad oggetto la individuazione delle traccegenetiche presenti sugli oggetti posti sotto sequestro.Sugli indumenti indossati da Amri non sono state rinvenute tracce biologichedella vittima, ma di un soggetto non identificato: la circostanza, secondo ilricorrente, è incompatibile con la ricostruzione dei fatti operata dai giudicisecondo cui l’indagato aveva accoltellato la vittima nel corso di una colluttazionee aveva poi riposto il coltello sporco di sangue nella tasca del giubbetto o inquella dei pantaloni che indossava in quel momento.Sul diverso coltello sequestrato ad Abid Mohamed erano state trovate traccedella vittima e dello stesso Abid: ciò avrebbe dovuto condurre ad una diversaricostruzione dei fatti, anche tenendo conto delle dichiarazioni di Agazzi Angelica,che aveva riferito di aver visto Abid con il coltello in mano e di avere cercato didisarmarlo nonché di quelle di Vecchi Camilla, alla quale Abid aveva telefonatodopo i fatti chiedendole ospitalità e dicendole che sarebbe andato in prigione eche pensava che avessero ucciso una persona.Il Tribunale non ha dato alcun rilievo a detti accertamenti affermandoapoditticamente che gli stessi non incrinano il quadro indiziario; neppure lapresenza di sangue di Abid sul coltello ove erano presenti anche tracce dellavittima è stata ritenuta rilevante, ben potendo essere stato recuperato da Abid inun secondo momento, atteso che era stato trovato sull’auto della Agazzi.3.2.

Il ricorrente lamenta, inoltre, l’ i l logicità della motivazione conriferimento alla ritenuta decisività delle dichiarazioni di Adam Mouafiri.Adam Mouafiri aveva affermato che, dopo i fatti, quando si trovavano sullastessa autovettura, Amri – preoccupato – aveva riferito che forse aveva “bucato”qualcuno e, dietro insistenza degli amici, aveva mostrato loro un coltello sporcodi sangue.Tali affermazioni debbono essere lette in uno con le risultanze della relazionedelle genetiste e con il fatto che quella sera i ragazzi attinti da un coltello eranostati due:

Samuele Cumani, ferito ad una gamba, e Hekuran Cumani, ferito altorace.Secondo il ricorrente non sussistono elementi che consentano di escludereche l’indagato, riferendosi al fatto di aver “bucato” qualcuno, si riferisse aSamuele Cumani.3.3. Ulteriore profilo di contraddittorietà della motivazione riguarda laritenuta inattendibilità delle dichiarazioni di Omohonria e di Xhelilaj nonché laritenuta attendibilità delle dichiarazioni di Mulamba; il ricorrente, inoltre,denuncia il travisamento del contenuto delle captazioni effettuate il 19 ottobre eil 20 ottobre 2025.Le captazioni audio e video del 19 ottobre non avevano fornito conferma aquanto riferito da Adam sulle parole pronunciate da Amri, perché dimostravanoche Adam, a seguito dell’insistenza degli operanti, aveva affermato circostanzenon vere, relative all’affermazione fatta da Amri di avere bucato qualcuno, cheerano smentite dagli altri passeggeri dell’auto.Nonostante ciò, il provvedimento impugnato ha liquidato le argomentazionidifensive affermando che non emergevano elementi dai quali fare discendere laesistenza di pressioni su Adam da parte degli inquirenti.Analogamente, dalle captazioni ambientali del 20 ottobre non emerge alcunaconferma di quanto affermato da Adam su quanto avvenuto in auto subito dopoil ferimento, atteso che sia Mulamba che Xhelilaj escludevano di aver visto ilcoltello.Le dichiarazioni di Mulamba, che aveva riferito che Yassin era preoccupato ediceva di non sapere cosa fosse successo e aveva negato di averlo sentito dire diavere “bucato” qualcuno con il coltello, venivano considerate recessive rispetto aquelle successive, rese il 24 ottobre, nelle quali anche Mulamba aveva riferito diavere visto il coltello di Amri.Da parte sua, James Omohonria aveva affermato di non avere sentitonessuno parlare in auto e di essersi addormentato quasi subito.Anche Xhelilaj aveva escluso che Yassin avesse fatto dichiarazioniconfessorie ma tali dichiarazioni non erano state ritenute rilevanti a fronte delledichiarazioni di Adam e di Asia Tinè.Secondo i l r icorrente, le d ich iaraz ioni d i As ia T inè sono stateinspiegabilmente ritenute confermative della gravità indiziaria a carico di Amri,nonostante il loro contenuto equivoco.Il ricorrente richiama, ancora, le dichiarazioni di alcuni testimoni oculari cheavevano descritto il soggetto che brandiva i due coltelli all’indirizzo della vittimain maniera difforme rispetto all’aspetto fisico dell’indagato.Il ricorrente ritiene la motivazione non convincente e contraddittoria quandoafferma che tutte le dichiarazioni dei ragazzi del gruppo marchigiano, cheavevano descritto l’assalitore come un soggetto basso e biondo, erano frutto diun errore percettivo.Ulteriore elemento di criticità sono ritenute le dichiarazioni di Nicola Landi.Egli, nel corso di una conversazione intercettata, aveva riferito di avere saputoda Amri che aveva informato l’amico Fadhlaoui Sayfeddine, detto Sifo, di avereaccoltellato una persona.

Successivamente, però, Sifo aveva chiamato Landichiedendogli conto di tali affermazioni: in quella telefonata Landi aveva negato diavere ascoltato un audio mandatogli da Yassin di contenuto confessorioSecondo il ricorrente, la presenza di un file audio cancellato inviato daYassin a Sifo non potrebbe essere ritenuta confermativa della attendibilità diquanto riferito da Landi, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale.4. Il Sostituto Procuratore generale Simone Perelli ha concluso per il rigettodel ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è complessivamente infondato.L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha unorizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazioneessere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza diun logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senzapossibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice dimerito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenzaalle acquisizioni processuali.

L'illogicità della motivazione, come viziodenunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile"ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievidi macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze econsiderandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamenteconfutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purchésiano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n.24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794 - 01).Nello specifico, in tema di ricorso ex art. 311 cod. proc. pen. si è affermato,con un insegnamento che si intende ribadire, che, in tema di misure cautelaripersonali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimentodel tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezzaconsente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio edai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti laadeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e aiprincipi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie enon il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente lamotivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione dicircostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01).Il criterio di verifica circa la tenuta della motivazione in punto alla gravitàindiziaria è quello della adeguatezza logica e del rispetto dei criteri di normatividi valutazione della prova, senza che la Corte di cassazione possa esseresollecitata a compiere una differente valutazione delle circostanze già esaminate(in maniera logica e aderente ai canoni normativi di valutazione della prova).2.

Gli elementi di criticità motivazionale indicati dal ricorrente sonomolteplici e tutti sono stati già oggetti di vaglio da parte del Tribunale delriesame con argomentazioni che il ricorrente non ritiene soddisfacenti.2.1 In particolare, quanto al dato dell’assenza sugli indumenti di Amri ditracce riconducibili alla vittima e della presenza, per contro, di tracce ematichediverse da quelle dei due fratelli Cumani, il Tribunale afferma che tale aspetto, seda un lato non accresce il quadro probatorio, dall’altro non incrina la valenzaindiziaria dei plurimi elementi già acquisiti a carico del ricorrente.Il provvedimento impugnato osserva che lo scarso sanguinamento dellavittima, che non aveva nemmeno interessato il terreno, al punto che solosollevando gi abiti si era scoperta la ferita, giustifica l’assenza di traccebiologiche della vittima sugli abiti dell’aggressore.Nonostante il fatto che, secondo quanto riferito dal teste Adam, il coltellofosse stato riposto da Amri nella tasca del giubbotto o dei pantaloni, non vi siaalcuna traccia di sangue della vittima sugli indumenti dell’aggressore, è un datoche, in ragione del complesso indiziario a carico dell’indagato, non è atto ainficiarne la valenza.2.2 Il ricorrente stigmatizza, inoltre, la presenza sul coltello di Abid di traccedi sangue sia della vittima sia dello stesso Abid, quale ulteriore elementodistonico rispetto alla ricostruzione complessiva dei giudici della cautela.Il Tribunale, sul punto, offre una spiegazione soddisfacente, facendopresente che proprio il fatto che le tracce ematiche della vittima siano così esigueporta le consulenti ad escludere che quella sia l’arma del delitto, essendo stataprobabilmente attinta solo da uno schizzo di sangue proveniente dalla feritacagionata con altra arma.Circa la presenza sul coltello di Abid di tracce biologiche del medesimo, ilTribunale afferma che l’arma, abbandonata dall’aggressore, era rientrata nelladisponibilità di Abid e della sua ragazza, Agazzi, tanto è vero che era statarinvenuta e sequestrata all’interno dell’auto della stessa, cosicché era possibileche in questo secondo momento il coltello fosse stato attinto da qualche goccia disangue, in quanto Abid perdeva sangue dal naso.2.3 Il Tribunale, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, valuta ledichiarazioni di Vecchi Camilla relative alle affermazioni di Abid, fornendo unavalutazione logica e convincente.

Ciò che Abid aveva affermato, infatti, nonriguardava la propria responsabilità esclusiva nell’accoltellamento, bensì ungenerale coinvolgimento del gruppo di cui faceva parte in quanto accaduto,poiché il ferimento mortale costituiva l’esito della rissa alla quale tutto il gruppodi cui egli faceva parte aveva partecipato. Tale spiegazione è perfettamentecompatibile con il contenuto di una conversazione intercettata, intercorsa fra ilmedesimo Abid e la Agazzi Arianna, nel corso della quale l’uomo, sconvolto dallascoperta che il suo coltello recava piccole tracce del sangue della vittima, cercavadi ricostruire i fatti, affermando che il «nostro coltello non è quello che haucciso» e riferiva alla donna che, a suo parere, Yassin aveva recuperato il coltelloche la Agazzi aveva lanciato per terra e poi con entrambi i coltelli in mano avevacolpito il ragazzo.3.

Quanto alle dichiarazioni di Adam Mouafiri - secondo cui, mentre erano abordo della Audi A3 sulla via del ritorno ed era seduto vicino ad Amri,quest’ultimo aveva affermato di essere convinto di avere preso qualcuno esuccessivamente, mentre erano fermi al parcheggio, aveva tirato fuori il coltellosporco di sangue e si era mostrato disperato per avere colpito un ragazzo cheprobabilmente era morto – secondo il ricorrente il Tribunale non le rapportaall’assenza di tracce ematiche della vittima sugli indumenti di Amri e al fatto chei feriti fossero due, così potendosi dubitare che Amri si riferisse alla vittima e nonal fratello.

Effettivamente tale dato non viene esaminato, perché ritenutosuperato da altri elementi, quali le dichiarazioni di Asia Tinè e in parte diMulamba, che confermano che Amri stesse parlando del morto e non del ferito.Infatti, Asia Tinè, a casa della quale l’indagato veniva accompagnato nelleprime ore del mattino successivo, ricordava che l’amico le aveva dapprimaconfidato che era successo un casino e poi, ricevuta la notizia della morte delragazzo, aveva iniziato a disperarsi, mettendosi a piangere e a pregare.Ulteriore elemento che conforta l’ipotesi ricostruttiva contenuta nelprovvedimento genetico e confermata dal Tribunale è il contenuto di unaconversazione intercettata intercorsa fra Marco Beny Mulamba e Nicola Landi.Beny rivelava di avere anch’egli sentito Amri quella notte, mentre sitrovavano in auto, dire di avere “bucato” qualcuno; nella audizione del 24ottobre 2025 confermava altresì di avere anche visto il coltello, che era sporco disangue.E’ evidente che lo stato di profonda disperazione dell’indagato sia prima,quando si era reso conto di avere ferito qualcuno, sia soprattutto dopo, allanotizia che il ragazzo era morto, come descritto da Tinè e Mulamba, èincompatibile con la convinzione di avere semplicemente ferito la vittima.4.

Vengono valutate anche le dichiarazioni di Omohonria e Xhelilaj.Xhelilaj, che era alla guida dell’Audi A3 che trasportava l’indagato, hadichiarato di non avere sentito Amri affermare quanto riferito da Adam Mouafiri,ma ha ricordato che quest’ultimo, la sera del 18 ottobre, gli aveva confidato cheAmri durante il tragitto di ritorno aveva estratto un coltello con la lamainsanguinata.Omohonria, anch’egli trasportato sull’Audi, ha affermato di non avere sentitoYassin parlare di coltelli, e di essersi addormentato dopo pochi minuti.Il Tribunale non ha ritenuto tali dichiarazioni rilevanti, non perché dicontenuto divergente rispetto alle dichiarazioni di Adam e di Mulamba, ma allaluce degli ulteriori elementi che ne rafforzano la credibilità, quali le dichiarazionidi Asia Tinè.Inoltre l’ordinanza sottolinea che, come emerge dalle conversazioni captatefra i soggetti presenti quella notte sull’auto, gli altri componenti del gruppo cheviaggiava sull’Audi, pur ribadendo di non aver visto il coltello, ovvero di nonavere sentito Amri ammettere di avere colpito qualcuno, mai avevano insinuato oipotizzato che Adam avesse affermato il falso.

Piuttosto, la preoccupazione diXhelilaj e di Beny, come emerge dal tenore dei dialoghi captati, è che Adamavesse riferito che anche loro avevano visto il coltello, non volendo darel’impressione di essere stati reticenti rispetto ad una circostanza che a loro nonconstava.5. Il Tribunale motiva sulla ritenuta attendibilità di Mulamba: la veridicità delsuo racconto è confermata dal contenuto delle conversazioni intercettate il 24ottobre nelle quali egli affermava di essere giunto alla conclusione che fosseinutile continuare a nascondere la verità; parlando con Landi, Mulamba riferivache Adam aveva detto tutto circa Yassin e che la polizia sapeva tutto, chedurante il tragitto si erano fermati, dove si erano fermati e che Yassin avevadetto «ho bucato»; aggiungeva di non voler passare come colui che avevaraccontato i fatti e che la Polizia sapeva già tutto.Il Tribunale, dunque, proprio in ragione del contenuto delle conversazionicaptate e richiamate, ritiene che le dichiarazioni di Mulamba del 24 ottobre, lungidall’essere frutto di pressioni ricevute dagli inquirenti per confermare la tesiaccusatoria di Adam - pressioni di cui non vi è traccia alcuna - siano il frutto dellaconvinzione che non fosse più possibile nascondere la verità, perché i fatti eranogià a conoscenza della polizia giudiziaria: di conseguenza, le valuta più veritieredelle dichiarazioni del 19 ottobre.6.

Secondo il Tribunale, anche dalle captazioni del 19 ottobre non emerge unelemento di discrasia dell’impianto motivazionale del provvedimento genetico,ma, al contrario, una conferma della genuinità delle dichiarazioni di Adam: egliribadiva agli amici che quello che aveva riferito circa Yassin e il coltello era veroe che gli dispiaceva se, così facendo, aveva messo nei guai l’amico.Adam confermava di non avere visto l’accoltellamento, ma di avere riferitoquello che era accaduto in auto, temendo, da un lato, possibili ritorsioni per lesue dichiarazioni da parte del gruppo collegato ad Amri e dall’altro mostrandosidispiaciuto delle possibili conseguenze delle sue dichiarazioni in capo aquest’ultimo.Il Tribunale sottolinea ancora una volta come nessuno degli interlocutori –pur presenti in auto con lui - lo aveva accusato di mendacio.Analoghe considerazioni valgono per le captazioni del 20 ottobre; ilTribunale, infatti, ne esclude la portata scardinante rispetto al quadro indiziariocomplessivo, fondato anche sulle dichiarazioni di Adam: da un lato, infatti, Adamribadiva di avere detto la verità e, dall’altro, i suoi interlocutori non loaccusavano di avere detto il falso; anzi, Adam li aiutava a collocare conprecisione il momento in cui Amri aveva esibito il coltello, tanto è vero cheXhelilaj, proprio grazie alle dichiarazioni di Adam, affermava di avere finalmenteinquadrato il momento della sosta.7.

Le dichiarazioni di Asia Tinè riportate nel ricorso sono differenti edivergenti da quelle richiamate nel provvedimento impugnato, che danno contodella disperazione di Amri alla notizia del decesso del ragazzo; inoltre il ricorsotralascia il fatto che il ragazzo avesse lasciato i suoi pantaloni a casa dell’amica(dove erano stati recuperati e sequestrati), e che successivamente si fosseliberato del cellulare e del coltello.8. Il Tribunale valuta anche le dichiarazioni di Amin, Seidu e Ranxha, facentiparte del gruppo marchigiano (quello cui apparteneva la vittima), concordandocon il Giudice per le indagini preliminari sulla inattendibilità delle descrizionidell’autore dell’accoltellamento, atteso che, nel gruppo dei perugini, non c’eranessun ragazzo biondo corrispondente alla descrizione fornita dai tre ragazzi diL’ordinanza sottolinea, in maniera convergente rispetto al provvedimentogenetico, la difficoltà di valutare gli apporti dichiarativi dei soggetti direttamentecoinvolti in una fase così concitata, alla presenza di una pluralità di persone,molte delle quali sconosciute, al punto che si rivela molto difficile riuscire aricostruire con esattezza l’identità dei soggetti coinvolti, il loro effettivo apportoalla vicenda, nonché la sequenza stessa degli avvenimenti.9.

L’ordinanza affronta anche l’intercettazione in cui Landi aveva affermatoche Amri avrebbe detto di avere scritto a Sifo (Fadhlaoui) di avere accoltellatouno, pur negando Sifo di avere fatto sentire a Landi un audio in cui Amriammetteva le sue responsabilità. In realtà, Landi non affermava di avere sentitoun audio inviato a Sifo da Amri, bensì che Amri gli aveva detto di avere mandatoun audio a Sifo, non che Sifo glielo avesse fatto ascoltare; tale punto è colto dalTribunale che sottolinea come vi fosse stato un fraintendimento con Sifo.Il Tribunale collega la circostanza che, sul telefono cellulare di Amri,risultava un audio inviato a Sifo la mattina del 18 ottobre, alle dichiarazioni diLandi: la traccia dell’audio inviato è considerato un riscontro esterno ed oggettivoalle stesse.10.

In definitiva, risulta evidente l’analisi attenta di tutti gli elementi daparte del tribunale del riesame; nessuna aporia logica vizia il provvedimentoimpugnato, né emerge alcun travisamento.Il ricorrente non fa che ribadire gli elementi di ritenuta criticità già sottopostial vaglio del Tribunale e superati con motivazione piena e convincente.Per le ragioni testé evidenziate il ricorso deve essere rigettato e il ricorrentecondannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter,disp. att. cod. proc. pen.Così deciso il 27 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria Greca Zoncu Giacomo Rocchi