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Ordinanza — n. 23817/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of signature by a registered defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23817/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible because the petition was signed only by the convicted person, violating the mandatory requirement for a registered defense attorney's signature. The Tribunal of Surveillance had previously rejected the claim, and the appellant argued for personal submission of documents. The court ruled that without a qualified lawyer's signature, the appeal fails to meet procedural prerequisites under Article 613 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; The appeal must be signed by a defense attorney registered on the special roll of the Court of Cassation, and failure to comply renders the petition inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility defense attorney signature requirement special roll of the Court procedural prerequisites Cassation procedural law difetto di sottoscrizione difetto di legittimazione del ministero pubblico rappresentanza legale

Disposizioni normative citate

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Art. 35-ter, Ord. pen.
Art. 613 cod. proc. pen.
pen.;che il ricorso per cassazione è stato proposto con atto redatto esottoscritto dal condannato e con dichiarazione resa personalmente dallostesso all’ufficio matricola della Casa Circondariale Capanne - Perugia;che l'art. 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L.
L. 23/6/2017 n. 103
art. 613 cod. proc. pen
pen.;che il ricorso per cassazione è stato proposto con atto redatto esottoscritto dal condannato e con dichiarazione resa personalmente dallostesso all’ufficio matricola della Casa Circondariale Capanne - Perugia;che l'art. 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, Sentenza n. 8914 del 21/12/2017
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Testo completo

8/09/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Perugiaudita la relazione svolta dal Consigliere Teresa Grieco.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTORilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianzadi Perugia ha rigettato il reclamo proposto da Di Filippo Giuseppe avverso ilprovvedimento del Magistrato di sorveglianza di Perugia, che ha respinto ilricorso del ricorrente ai sensi dell’art. 35-ter, Ord. pen.;che il ricorso per cassazione è stato proposto con atto redatto esottoscritto dal condannato e con dichiarazione resa personalmente dallostesso all’ufficio matricola della Casa Circondariale Capanne - Perugia;che l'art. 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n.103 prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed imotivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albospeciale della Corte di cassazione (cfr.

Cass. Sez. U, Sentenza n. 8914 del21/12/2017 (2018) Rv. 272010 – 01);Ritenuto, pertanto, che il ricorso è inammissibile;Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato ilcontenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma,ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 27/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA GRIECO GIACOMO ROCCHI