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Sentenza — n. 23805/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds and failure to challenge tribunal's reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 23805/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower tribunal's rejection of a probationary placement request. The appellant argued the decision lacked adequate motivation and failed to assess his conduct, but the court found his complaints generic and confused. The decision rests on the appellant's failure to specifically refute the tribunal's detailed reasoning regarding his work activity and disciplinary history.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; The appeal is inadmissible when the appellant merely expresses generic grievances without specifically refuting the factual and legal grounds of the contested decision.

Parole chiave

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probationary placement inadmissible appeal lack of specific grounds Cassation procedure disciplinary violations attitudine all'integrazione assistenza riabilitativa verosimiglianza dei motivi d'asilo

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Nadia Fortunata, deducendo vizimotivazionali ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.
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Testo completo

. SORVEGLIANZA di Milano;udita la relazione svolta dal Consigliere Teresa Grieco;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Luigi Birritteri che haconcluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di sorveglianza di Milanoha respinto la richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali presentatanell’interesse di Maurizio Gentile.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione, Maurizio Gentile, peril tramite del difensore di fiducia avv. Nadia Fortunata, deducendo vizimotivazionali ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen.In particolare, dopo aver indicato doglianze relative ai provvedimenti delMagistrato di sorveglianza che lo hanno riguardato nel corso delle vicendeconcernenti la sua detenzione, deduce che il provvedimento impugnato non havalutato adeguatamente il comportamento del ricorrente, recando unamotivazione apparente in quanto reiterativa del rigetto del 14 ottobre 2025.3. Con requisitoria scritta, il Sostituto procuratore generale Luigi Birritteri,ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.2. Il Tribunale di Sorveglianza con il provvedimento del 28 ottobre 2025 harigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale presentata daMaurizio Gentile in ragione di una serie di elementi che, valutaticomplessivamente, hanno evidenziato l’inidoneità del percorso proposto e lapersistente inaffidabilità del condannato.In primo luogo, si osserva che l’attività lavorativa, indicata a sostegno delladomanda, è stata già considerata non adeguata da parte del Tribunale nellaordinanza adottata in data 14 ottobre 2025, e di pochissimi giorni precedente aquella impugnata, e che in sede di reclamo aveva ritenuto l’attività lavorativaespletata ai sensi dell’art. 21 Ord. pen. non idonea, non solo perché nonfacilmente controllabile ma anche perché svolta in un appartamento che non sipresentava essere luogo di lavoro, se non per la presenza di computer portatileposizionato su un tavolo.A ciò, a giustificazione del diniego, osserva che la valutazione dellaviolazione emersa durante il controllo del 14 giugno 2025, quando il ricorrente èstato trovato in un luogo di lavoro diverso da quello autorizzato. seduto su unapanchina davanti a un bar e poi rintracciato — dopo essersi allontanato alla vistadegli agenti — in un appartamento che egli indicava, attraverso dichiarazioni deltutto inattendibili, essere la sede dell’attività lavorativa, diversa da quellaprescritta nel piano di trattamento.Il Tribunale ha, inoltre, valorizzato la complessa storia penitenziaria delrichiedente, già valutata nella precedente ordinanza, caratterizzata da plurimeviolazioni disciplinari, rimarcando a riprova del comportamento inaffidabile delGentile che egli, nel settembre 2025, incorreva nella infrazione disciplinare di cuiall’art. 77, comma 1, n. 15 del d.PR n. 230 del 2000, venendo colpito dallasanzione dell’ammonizione ai sensi dell’art. 39, comma 2, l. n. 354 del 1975,precisando che tale infrazione non risultava indicata nella relazione di sintesi del10 ottobre 2025, che descriveva il ricorrente come soggetto idoneo allaconcessione della misura alternativa in considerazione dell’andamento regolare ecorretto della sua condotta.

Il provvedimento reiettivo si è, poi, fondato sullaconstatazione delle ripetute revoche dei benefici.Alla luce di tali elementi il Tribunale ha ritenuto che la misura richiesta nonfosse, allo stato, compatibile né con le esigenze di sicurezza né con le finalitàrieducative della pena. Per tali ragioni, la domanda di affidamento in prova alservizio sociale è stata rigettata.3. Tanto precisato, il Collegio, condividendo le conclusioni del Procuratoregenerale, deve rilevare come il ricorrente,a fronte della puntuale motivazionedell’ordinanza, si sia limitato ad esporre doglianze generiche, caotiche e confuse,formulando censure aspecifiche e di pieno merito, senza confrontarsi con i rilievicontenuti nel provvedimento impugnato e, in particolare, con la circostanza chela revoca dell’assegnazione al lavoro esterno, ex art. 21 ord. pen.,specificamente valorizzata al fine del diniego della misura alternativa, è statadisposta soltanto pochi giorni prima dell’adozione dell’ordinanza impugnata; nè ilricorrente ha addotto elementi idonei a scardinare la motivazione del Tribunale inpunto di inidoneità dell’attività lavorativa e di mancanza di un serio e positivopercorso trattamentale.4.

Alla luce delle argomentazioni esposte, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile. Alla pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 27/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA GRIECO GIACOMO ROCCHI