Italian court dismisses appeal as it is inadmissible for alleging mere lack of reasoning rather than legal violation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the Ministry of Justice alleged a lack of reasoning instead of a violation of law. The lower court had denied compensation for 1,404 days of detention in cells under 3 square meters, noting that compensatory factors like open regime and medical care were insufficient to overcome the violation presumption due to the long duration. The Supreme Court ruled that appeals under the relevant procedural order are strictly limited to legal violations, excluding arguments about the quality or completeness of the court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 35 bis comma 4 bis Ord. pen; Art. 125 cod. proc. pen: Appeals against surveillance court decisions are inadmissible if based solely on alleged lack of reasoning, as such appeals are reserved exclusively for violations of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ita la relazione svolta dal Consigliere Maria Greca Zoncu;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Marco Patarnello che haconcluso per l’inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO1. Il Tribunale di sorveglianza di Torino con provvedimento del 24settembre 2025 ha respinto il reclamo proposto dal DAP a mezzo dell’Avvocaturadello Stato avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza avevariconosciuto alla detenuta Scaffini Carmen Domenica la somma di 11.232 a titolodi risarcimento per avere trascorso 1404 giorni in condizioni inumane all’internodel Casa circondariale di Torino.In quel periodo, infatti, la detenuta ha avuto a disposizione uno spazioindividuale inferiore a 3 mq e il fatto di avere beneficiato del regime a « celleaperte » non poteva ritenersi compensativo di tale condizione.2.
Avverso detto provvedimento propone ricorso il Ministero della Giustizia amezzo dell’Avvocatura distrettuale dello Stato articolando un unico motivo didoglianza.Il ricorrente lamenta vizio di motivazione in punto alla valutazione dellecondizioni detentive complessive.Il Tribunale, infatti, ha operato una valutazione incentrata unicamente sulperiodo trascorso dalla detenuta usufruendo di uno spazio inferiore a tre metriquadri, senza minimamente valutare i fattori compensativi che avrebbero potutovincere la forte presunzione della violazione dell’art. 3 CEDU.In particolare, i servizi usufruibili in istituto da parte della detenuta eranocostituiti da una cella dotata di finestre, dai servizi igienici riservati con acquacorrente, dalle docce e dall’assistenza medica garantita per tutte le 24 ore.La detenuta, in particolare, usufruiva del regime aperto dalle 7.30 alle 20,con possibilità di trascorrere all’aperto quattro ore al giorno; ella ha poi prestatoA parere della difesa erariale lo spazio a diposizione della detenuta, di pocoinferire e 3 mq, è stato adeguatamente compensato da tutti i fattori indicati, noncostituendo dunque presupposto per il riconosciuto risarcimento.3.
Il Sostituto Procuratore generale Marco Patarnello ha concluso perl’inammissibilità del ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile ex art. 35 bis comma 4 bis Ord. pen, perché èprevisto solo per violazione di legge, mentre il motivo articolato dalla difesaerariale è un vizio di motivazione.2. Né può ritenersi che la motivazione fosse meramente apparente odomessa, circostanza che farebbe rientrare il vizio in una violazione dell’art. 125cod. proc. pen.Il Tribunale ha ampiamente e sostanzialmente argomentato, infatti, leragioni della propria decisione e ha tenuto presente l’insegnamento di questaCorte secondo cui in tema di rimedi risarcitori nei confronti di soggetti detenuti ointernati, previsti dall'art. 35-ter ord. pen, i fattori compensativi, costituiti dallabreve durata della detenzione, dalle dignitose condizioni carcerarie, dallasufficiente libertà di movimento al di fuori della cella mediante lo svolgimento diadeguate attività, se congiuntamente ricorrenti, possono permettere di superarela presunzione di violazione dell'art. 3 della CEDU derivante dalla disponibilitànella cella collettiva di uno spazio minimo individuale inferiore a tre metriquadrati, mentre, nel caso di disponibilità di uno spazio individuale compreso frai tre e i quattro metri quadrati, i predetti fattori compensativi concorrono,unitamente ad altri di carattere negativo, alla valutazione unitaria dellecondizioni complessive di detenzione. (Sez.
U, n. 6551 del 24/09/2020, dep.2021, Ministero, Rv. 280433 - 02).Date queste premesse interpretative il Tribunale ha rilevato che pur inpresenza di una detenuta che ha usufruito di un spazio individuale di pocoinferiore a 3 metri quadrati, pur essendo ella sottoposta al regime semiaperto,pur avendo avuto la possibilità di trascorre buona parte delle giornate in attivitàtrattamentali e/o lavorative e pur usufruendo di buone condizioni detentive, ilperiodo di tempo trascorso in tali condizioni non è stato breve, ma sensibilmentelungo, pari a 1404 giorni.Dovendo valutare complessivamente le condizioni detentive e dovendoconcorrere tutti i fattori compensativi per potere essere vinta la presunzioneassoluta della ricorrenza condizioni di detenzione contrarie all’art. 3 CEDU, inragione dello spazio utilizzabile, il Tribunale ha rilevato la carenza del primo ecertamente più importante fattore, quello, cioè delle brevità del periodoconsiderato.3.
In ragione delle considerazioni che precedono il ricorso è inammissibile.Dichiara inammissibile il ricorso.Così deciso il 27 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria Greca Zoncu Giacomo Rocchi