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Sentenza — n. 23775/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 23775/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 23775/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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dal Tribunale di sorveglianza di Cataniavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonzelette conclusioni del Sostituto Procuratore generale Giulio Monferini, che ha chiestol’inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza emessa il 25 febbraio 2026 il Tribunale di sorveglianza di Cataniarigettava l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata da Massimiliano DiDio, in relazione alla pena detentiva che doveva scontare, quantificata in un anno e duemesi di reclusione, ritenendo che il condannato non aveva eletto domicilio, in violazione diquanto prescritto dell’art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen., impedendo alle istituzionicompetenti di contattare il ricorrente e di verificare la congruità del programma trattamentaleposto a fondamento dell’originaria istanza.Il provvedimento di rigetto veniva adottato dal Tribunale di sorveglianza di Catania aseguito dell’esito negativo della procedura di concessione dell’affidamento in prova alservizio sociale da scontare presso la Repubblica Federale di Germania, che era stataCatania, ai sensi dell’art. 6 d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38.2.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 23775/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Tanto premesso, deve osservarsi che, conclusasi negativamente la procedura di cuiall’art. 6 d.lgs. n. 38 del 2016, attivata da Massimiliano Di Dio presso l’autorità giudiziariadella Repubblica Federale di Germania, il Tribunale di sorveglianza di Catania, investitodell’istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata dal condannato, dovevapronunciarsi nell’ambito di un autonomo procedimento e nel rispetto delle previsioni chedisciplinato nel nostro ordinamento giuridico la concessione della misura alternativa alladetenzione invocata.

Parole chiave

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assenza prolungata all'estero allontanamento nonostante motivi di salute domicilio all'estero divieto di espulsione dei cittadini domicilio eletto omissione illecita di raggiungere il corpo
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Testo completo

dal Tribunale di sorveglianza di Cataniavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonzelette conclusioni del Sostituto Procuratore generale Giulio Monferini, che ha chiestol’inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza emessa il 25 febbraio 2026 il Tribunale di sorveglianza di Cataniarigettava l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata da Massimiliano DiDio, in relazione alla pena detentiva che doveva scontare, quantificata in un anno e duemesi di reclusione, ritenendo che il condannato non aveva eletto domicilio, in violazione diquanto prescritto dell’art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen., impedendo alle istituzionicompetenti di contattare il ricorrente e di verificare la congruità del programma trattamentaleposto a fondamento dell’originaria istanza.Il provvedimento di rigetto veniva adottato dal Tribunale di sorveglianza di Catania aseguito dell’esito negativo della procedura di concessione dell’affidamento in prova alservizio sociale da scontare presso la Repubblica Federale di Germania, che era stataCatania, ai sensi dell’art. 6 d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38.2.

Avverso questa ordinanza Massimiliano Di Dio, a mezzo dell’Avv. Giuseppe Smecca,proponeva ricorso per cassazione, articolando promiscuamente un’unica censura difensiva.Con tale doglianza si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, inriferimento all’art. 47 legge 28 giugno 1975, n. 354 (Ord. pen.), per non avere il Tribunale disorveglianza di Catania, nel ritenere che il condannato non aveva eletto domicilio,impedendo alle istituzioni competenti di contattarlo e di verificare la congruità del suoprogramma trattamentale, tenuto conto del fatto che l’affidamento in prova al servizio socialeera stato richiesto dopo l’esito negativo della procedura attivata presso l’autorità giudiziariadella Repubblica Federale di Germania, ai sensi dell’art. 6 d.lgs. n. 38 del 2016, alle cuiautorità giudiziarie si sarebbe dovuto richiedere preliminarmente quale domicilioMassimiliano Di Dio aveva eletto e, in via subordinata, avanzare analoga richiesta allostesso ricorrente.Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso proposto da Massimiliano Di Dio è infondato.2. Occorre premettere che, con ordinanza emessa il 25 febbraio 2026 il Tribunale disorveglianza di Catania rigettava l’istanza di affidamento in prova al servizio socialepresentata da Massimiliano Di Dio, in relazione alla pena detentiva che doveva scontare,quantificata in un anno e due mesi di reclusione, ritenendo che il condannato non avesseeletto domicilio nel presente procedimento, in violazione di quanto prescritto dell’art. 677,comma 2-bis, cod. proc. pen., impedendo alle istituzioni competenti di contattare il ricorrentee di verificare la congruità del programma trattamentale posto a fondamento dell’originariaistanza.Occorre premettere ulteriormente che il provvedimento di rigetto veniva adottato aseguito dell’esito negativo della procedura di concessione dell’affidamento in prova alservizio sociale da scontare presso la Repubblica Federale di Germania, che era stataCatania, ai sensi dell’art. 6 d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38.Tuttavia, l’autorità giudiziaria tedesca disponeva il respingimento dell’istanza diaffidamento in prova al servizio sociale proposta dal ricorrente, che conseguente venivanuovamente proposta davanti al Tribunale di sorveglianza di Catania, che, a sua volta,rigettava la richiesta sull’assunto che il condannato non aveva eletto domicilio nel presenteprocedimento, risultando inosservante alla previsione dell’art. 677, comma 2-bis, cod. proc.pen., alla quale ci si doveva conformare.L’applicazione dall’art. 677, comma 2, cod. proc. pen., dunque, discendeva dal fattoche l’affidamento in prova al servizio sociale era stato richiesto da Massimiliano Di Dio dopola conclusione negativa della procedura attivata presso l’autorità giudiziaria della Repubblicacorretta menzione nel provvedimento impugnato nella parte introduttiva della decisionecensurata, esposta a pagina 1.3.

Tanto premesso, deve osservarsi che, conclusasi negativamente la procedura di cuiall’art. 6 d.lgs. n. 38 del 2016, attivata da Massimiliano Di Dio presso l’autorità giudiziariadella Repubblica Federale di Germania, il Tribunale di sorveglianza di Catania, investitodell’istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata dal condannato, dovevapronunciarsi nell’ambito di un autonomo procedimento e nel rispetto delle previsioni chedisciplinato nel nostro ordinamento giuridico la concessione della misura alternativa alladetenzione invocata.

In questa cornice, l’adempimento dell’obbligo imposto dall’art. 677, comma 2-bis, cod.proc. pen., che veniva correttamente applicato dal Tribunale di sorveglianza di Catania nelcaso di specie, non possiede una valenza meramente formale, ma si collega alla necessitàdi una verifica della condizione anagrafica del condannato non detenuto, che non puòessere meramente cartolare. Tale, indispensabile, verifica giurisdizionale, infatti, èfunzionale alla valutazione dell’idoneità del percorso trattamentale richiesto dal soggetto cherichiede la concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, imposta dalla previsionedell’art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen., a tenore della quale:

«Il condannato, nondetenuto, ha l’obbligo, a pena di inammissibilità, di fare la dichiarazione o l’elezione didomicilio con la domanda con la quale chiede una misura alternativa alla detenzione o altroprovvedimento attribuito dalla legge alla magistratura di sorveglianza. Il condannato, nondetenuto, ha altresì l’obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto.Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall’articolo 161».Si consideri, in proposito, che l’assolvimento di tale onere comunicativo comportal’indicazione o l’elezione del domicilio – che il condannato non detenuto deve effettuare almomento della presentazione dell’istanza di concessione della misura alternativa alladetenzione dell’affidamento in prova al servizio sociale – e dell’eventuale mutamento, cosìcome prescritto dall’art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen., deve essere valutato tenutoconto delle circostanze del caso concreto, attraverso il vaglio delle modalità con cui l’istanteassolve a tale obbligo nel contesto del beneficio penitenziario richiesto e delle suecondizionali sociali e abitative, valutate in concreto (tra le altre, Sez. 1, n. 30779 del13/01/2016, Medeot, Rv. 267407 - 01;

Sez. 1, n. 20968 del 20/03/2004, Di Zenzo, Rv.228367 - 01).Questa opzione ermeneutica, del resto, ormai da tempo, è stata avallata dalla SezioniUnite, che hanno affermato il seguente principio di diritto: «La richiesta di misura alternativaalla detenzione, ai sensi dell’art. 656, comma sesto, cod. proc. pen., deve essere corredata,a pena di inammissibilità, anche se presentata dal difensore, dalla dichiarazione o dallaelezione di domicilio effettuata dal condannato non detenuto» (Sez. U, n. 18775 del17/12/2009, dep. 2010, Mammoliti, Rv. 246720 - 01).Ne discende conclusivamente che il Tribunale di sorveglianza di Catania, investitodell’istanza di affidamento in prova al servizio sociale formulata da Massimiliano Di Dio nonpoteva che pronunciarsi nel rispetto delle previsioni che disciplinato nel nostro ordinamentogiuridico la concessione della misura alternativa alla detenzione invocata, tra le qualiposizione preminente assume la disposizione dell’art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen.,correttamente applicata nel caso in esame.

4. Le considerazioni esposte impongono il rigetto del ricorso proposto da MassimilianoDi Dio, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO CENTONZE GIACOMO ROCCHI