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Sentenza — n. 23774/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 23774/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 23774/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Procuratore generale, Lidia Giorgio, che ha chiestodichiararsi la competenza del Tribunale di Vibo Valentia.RITENUTO IN FATTO1. Nell'ambito del procedimento a carico di XXXXXXXXXXXXXXXX per il reato di cuiagli artt. 110, 582, 585 comma 1 e 577 comma 2 cod. pen., commesso (in concorso conaltri) in Gerocarne in data 13/11/2019 ai danni di XXXXXXXXXXXXXX, il Tribunale di ViboValentia ha emesso, in data 12 febbraio 2026, ordinanza ai sensi dell'art. 30 cod. proc. pen.,sollevando conflitto positivo di competenza con il Giudice di Pace di Vibo Valentia, davantial quale pende altro procedimento penale a carico di XXXXXXXXXXXXXXXX, relativamenteal medesimo fatto-reato.1.1.

Regesto Legislator

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art. 30 cod. proc. pen, art. 31 comma 2 cod. proc. pen, art. 28 cod. proc. pen, art. 582 cod. pen, art. 585 cod. pen, ART. 52 D.LGS.196/03; Sentenza — n. 23774/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Nell'ambito del procedimento a carico di XXXXXXXXXXXXXXXX per il reato di cuiagli artt. 110, 582, 585 comma 1 e 577 comma 2 cod. pen., commesso (in concorso conaltri) in Gerocarne in data 13/11/2019 ai danni di XXXXXXXXXXXXXX, il Tribunale di ViboValentia ha emesso, in data 12 febbraio 2026, ordinanza ai sensi dell'art. 30 cod. proc. pen.,sollevando conflitto positivo di competenza con il Giudice di Pace di Vibo Valentia, davantial quale pende altro procedimento penale a carico di XXXXXXXXXXXXXXXX, relativamenteal medesimo fatto-reato.1.1.

Parole chiave

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giurisdizione plurima conflitto di giurisdizioni complessità della procedura doppia punibilità procedura a più fasi divergenza di pareri medici

Disposizioni normative citate

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art. 30 cod. proc. pen
pen., commesso (in concorso conaltri) in Gerocarne in data 13/11/2019 ai danni di XXXXXXXXXXXXXX, il Tribunale di ViboValentia ha emesso, in data 12 febbraio 2026, ordinanza ai sensi dell'art. 30 cod.
art. 31 comma 2 cod. proc. pen
Il Giudice di Pace di Vibo Valentia, preso atto del sollevato conflitto, ha, conprovvedimento in data 17/02/2026, disposto ex art. 31 comma 2 cod. proc. pen., latrasmissione a questa Corte degli atti necessari alla risoluzione del conflitto.2.
art. 28 cod. proc. pen
Il conflitto affidato alla risoluzione di questa Corte sussiste, in quanto due giudicihanno preso cognizione contemporaneamente del medesimo fatto, dando luogo allasituazione prevista dall’art. 28 cod. proc. pen.2.
art. 582 cod. pen
274 devolve alla competenza del Giudice dipace le sole ipotesi di cui all’art. 582 cod. pen., escludendo, tra le altre, quelle in cui ricorra lacircostanza aggravante di cui all’art.
art. 585 cod. pen
pen., escludendo, tra le altre, quelle in cui ricorra lacircostanza aggravante di cui all’art. 585 cod. pen.Nel caso di specie, il fatto-reato contestato nell’ambito dei due procedimenti è ilmedesimo; esso riguarda il reato di lesioni personali di cui all’art.
ART. 52 D.LGS.196/03
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Testo completo

Procuratore generale, Lidia Giorgio, che ha chiestodichiararsi la competenza del Tribunale di Vibo Valentia.RITENUTO IN FATTO1. Nell'ambito del procedimento a carico di XXXXXXXXXXXXXXXX per il reato di cuiagli artt. 110, 582, 585 comma 1 e 577 comma 2 cod. pen., commesso (in concorso conaltri) in Gerocarne in data 13/11/2019 ai danni di XXXXXXXXXXXXXX, il Tribunale di ViboValentia ha emesso, in data 12 febbraio 2026, ordinanza ai sensi dell'art. 30 cod. proc. pen.,sollevando conflitto positivo di competenza con il Giudice di Pace di Vibo Valentia, davantial quale pende altro procedimento penale a carico di XXXXXXXXXXXXXXXX, relativamenteal medesimo fatto-reato.1.1.

L'autorità che propone il conflitto, ritenuta non operante la preclusione del ne bisin idem, stante la pendenza di due procedimenti per lo stesso fatto davanti ad autoritàgiudiziarie diverse, ha ritenuto sussistente un conflitto positivo di competenza con il Giudicedi Pace di Vibo Valentia, al quale ha trasmesso l'ordinanza.1.2. Il Giudice di Pace di Vibo Valentia, preso atto del sollevato conflitto, ha, conprovvedimento in data 17/02/2026, disposto ex art. 31 comma 2 cod. proc. pen., latrasmissione a questa Corte degli atti necessari alla risoluzione del conflitto.2.

Il Sostituto Procuratore Generale, Lidia Giorgio, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Vibo Valentia.3. Il difensore dell’imputato XXXXXXXXXXXXXXXX ha depositato conclusioni scrittecon le quali chiede dichiararsi la competenza del Giudice di Pace di Vibo Valentia.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il conflitto affidato alla risoluzione di questa Corte sussiste, in quanto due giudicihanno preso cognizione contemporaneamente del medesimo fatto, dando luogo allasituazione prevista dall’art. 28 cod. proc. pen.2.

Il conflitto positivo di competenza deve essere risolto nel senso dell’affermazionedella competenza del Tribunale di Vibo Valentia.Il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 devolve alla competenza del Giudice dipace le sole ipotesi di cui all’art. 582 cod. pen., escludendo, tra le altre, quelle in cui ricorra lacircostanza aggravante di cui all’art. 585 cod. pen.Nel caso di specie, il fatto-reato contestato nell’ambito dei due procedimenti è ilmedesimo; esso riguarda il reato di lesioni personali di cui all’art. 582 cod. pen., aggravato aisensi degli artt. 585 e 577, comma 2, cod. pen.; sul medesimo fatto si è esercitata l’azionepenale dinanzi al Tribunale ordinario, la cui imputazione comprende detta aggravante, edinanzi al Giudice di pace, che invece non la menziona.Si radica, alla luce di quanto premesso, la competenza del Tribunale, operando unaregola di sistema assimilabile alla continenza tra i fatti, che restano sostanzialmente identici,sia pur là dove siano diversamente circostanziati.Ne discende che la contestazione di maggiore ampiezza comprende quella di minoreconsistenza e attrae la cognizione dell’intera regiudicanda dinanzi al giudice competente aconoscere dell’addebito nella sua più ampia configurazione giuridica.3.

Per quanto esposto, il conflitto positivo di competenza deve essere risolto a favoredel Tribunale di Vibo Valentia.Seguono le comunicazioni di cui all'art. 32, comma 2, cod. proc. pen. P.Q.MDecidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Vibo Valentia cui disponetrasmettersi gli atti.Così è deciso, 07/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA SERENA CURAMI GIUSEPPE SANTALUCIAIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.