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Ordinanza — n. 23763/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23763/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23763/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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il 12/03/2026 dal Tribunale di Agrigentovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonzelette conclusioni del Sostituto Procuratore generale Francesca Costantini, che ha chiesto ilrespingimento del ricorso.RITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza emessa il 12 febbraio 2026 il Tribunale di Agrigento, pronunciandosiquale Giudice dell’esecuzione, disponeva la revoca della sospensione condizionale dellapena irrogata a Calogero Daniele Palumbo con la sentenza pronunciata dallo stessoTribunale il 30 gennaio 2019, divenuta irrevocabile il 7 maggio 2021.La revoca della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa alcondannato veniva disposta in sede esecutiva, ai sensi dell’art. 168, primo comma, n. 1, cod.pen., in conseguenza del fatto che il ricorrente, entro cinque anni dal passaggio in giudicatodel provvedimento con cui gli era stato concesso il beneficio sospensivo, aveva commessoun ulteriore delitto, per il quale era stato condannato con la sentenza irrevocabile emessadal Tribunale di Agrigento il 10 aprile 2025.2.

Regesto Legislator

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art. 20-bis cod. pen, art. 20-bis c.p; Ordinanza — n. 23763/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Né tantomeno veniva contestata la legittimità del provvedimento di revoca del beneficiosospensivo concesso a Calogero Daniele Palumbo dal Tribunale di Agrigento con lasentenza deliberata il 30 gennaio 2019, divenuta irrevocabile il 7 maggio 2021.L’incidente di esecuzione presentato il 26 febbraio 2026, dunque, mirava a introdurreuna richiesta autonoma, rilevante ai sensi del combinato disposto degli artt. 666 e 670 cod.proc. pen., che riguardava la possibilità di eseguire la pena detentiva divenuta attuale, aseguito della revoca del beneficio sospensivo, mediante l’applicazione di una penasostitutiva, in conformità di quanto previsto dall’art. 20-bis cod. pen.

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale revisione della sentenza penale prescrizione della pena adeguamento della pena semilibertà pene condizionali

Disposizioni normative citate

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art. 20-bis cod. pen
pen., che riguardava la possibilità di eseguire la pena detentiva divenuta attuale, aseguito della revoca del beneficio sospensivo, mediante l’applicazione di una penasostitutiva, in conformità di quanto previsto dall’art. 20-bis cod. pen.
art. 20-bis c.p
pen., che riguardava la possibilità di eseguire la pena detentiva divenuta attuale, aseguito della revoca del beneficio sospensivo, mediante l’applicazione di una penasostitutiva, in conformità di quanto previsto dall’art. 20-bis cod.
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Testo completo

il 12/03/2026 dal Tribunale di Agrigentovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonzelette conclusioni del Sostituto Procuratore generale Francesca Costantini, che ha chiesto ilrespingimento del ricorso.RITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza emessa il 12 febbraio 2026 il Tribunale di Agrigento, pronunciandosiquale Giudice dell’esecuzione, disponeva la revoca della sospensione condizionale dellapena irrogata a Calogero Daniele Palumbo con la sentenza pronunciata dallo stessoTribunale il 30 gennaio 2019, divenuta irrevocabile il 7 maggio 2021.La revoca della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa alcondannato veniva disposta in sede esecutiva, ai sensi dell’art. 168, primo comma, n. 1, cod.pen., in conseguenza del fatto che il ricorrente, entro cinque anni dal passaggio in giudicatodel provvedimento con cui gli era stato concesso il beneficio sospensivo, aveva commessoun ulteriore delitto, per il quale era stato condannato con la sentenza irrevocabile emessadal Tribunale di Agrigento il 10 aprile 2025.2.

Avverso questa ordinanza Calogero Daniele Palumbo, a mezzo dell’Avv. Olindo Dicensure difensive.Tale incidente di esecuzione, con ordinanza emessa il 12 marzo 2026, venivaqualificato dal Tribunale di Agrigento come ricorso per cassazione, con la conseguentetrasmissione degli atti a questa Corte.In questa, articolata, cornice, deve rilevarsi che, con le prime due censure difensivedell’incidente di esecuzione presentato il 27 febbraio 2026, che appare opportuno esaminarecongiuntamente, si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione dell’ordinanzaimpugnata, conseguenti al fatto che la revoca del beneficio sospensivo precedentementeconcesso a Calogero Daniele Palumbo, con la sentenza pronunciata dal Tribunale diAgrigento il 30 gennaio 2019, divenuta irrevocabile il 7 maggio 2021, era stata disposta insede esecutiva senza tenere conto della possibilità di concedere una pena sostitutivaall’imputato, ai sensi dell’art. 20-bis cod. pen.Con la residua doglianza prospettata in via subordinata al mancato accoglimento delledoglianze principali, si sollevava questione di legittimità costituzionale dell’art. 20-bis cod.pen., per contrasto con l’art. 27, terzo comma, Cost., i cui principi, afferenti alle esigenze dirieducazione del condannato, venivano irragionevolmente pretermessi dall’attualeformulazione della norma censurata, che non consentiva all’imputato di attivare un percorsorieducativo che doveva ritenersi garantito a livello costituzionale.2.1.

L’originario incidente di esecuzione veniva integrato dalle memorie difensivedepositate dall’Avv. dell’Avv. Olindo Di Francesco, che ribadiva la fondatezza dell’istanzapresentata il 27 febbraio 2026, rappresentandosi che la stessa era stata presentata ai sensidel combinato disposto degli artt. 666 e 670 cod. proc. pen.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso per cassazione proposto da Calogero Daniele Palumbo, così comequalificato dal Tribunale di Agrigento, deve essere riqualificato come incidente diesecuzione.2. Occorre premettere che, con ordinanza emessa il 12 febbraio 2026 il Tribunale diAgrigento, pronunciandosi quale Giudice dell’esecuzione, disponeva la revoca dellasospensione condizionale della pena irrogata a Calogero Daniele Palumbo con la sentenzapronunciata dallo stesso Tribunale il 30 gennaio 2019, divenuta irrevocabile il 7 maggio2021.Il difensore del condannato, preso atto dell’ordinanza del 12 febbraio 2026, con cui erastata disposta la revoca della sospensione condizionale della pena ex art. 168, primocomma, n. 1, cod. pen., presentava un’istanza qualificata espressamente, a pagina 1, come“Incidente di esecuzione”, che depositava il 27 febbraio 2026.

La volontà della parteprocessuale sottesa alla presentazione di questa istanza difensiva non è equivocabile,Tribunale di Agrigento il 12 febbraio 2026.Nella premessa in diritto dell’incidente di esecuzione in questione, peraltro, venivaespressamente ribadita la volontà della parte processuale, atteso che, a pagina 1dell’incidente di esecuzione, si affermava: «Il presente incidente di esecuzione è ammissibileai sensi degli artt. 666 e 670 c.p.p., poiché investe la corretta individuazione del titoloesecutivo nella sua concreta eseguibilità e, soprattutto, la regolazione del rapporto esecutivoconseguente alla revoca del beneficio, chiedendosi che l’esecuzione della pena detentivabreve avvenga secondo una forma legalmente prevista e oggi tipizzata dall’Ordinamento aisensi dell’art. 20-bis c.p.».

Né tantomeno veniva contestata la legittimità del provvedimento di revoca del beneficiosospensivo concesso a Calogero Daniele Palumbo dal Tribunale di Agrigento con lasentenza deliberata il 30 gennaio 2019, divenuta irrevocabile il 7 maggio 2021.L’incidente di esecuzione presentato il 26 febbraio 2026, dunque, mirava a introdurreuna richiesta autonoma, rilevante ai sensi del combinato disposto degli artt. 666 e 670 cod.proc. pen., che riguardava la possibilità di eseguire la pena detentiva divenuta attuale, aseguito della revoca del beneficio sospensivo, mediante l’applicazione di una penasostitutiva, in conformità di quanto previsto dall’art. 20-bis cod. pen.

A tale incidente diesecuzione veniva correlata la richiesta, prospettata in via subordinata al mancatoaccoglimento delle doglianze due principali, finalizzata a ottenere la rimessione alla Cortecostituzionale delle questione di legittimità dell’art. 20-bis cod. pen., per contrasto con l’art.27, terzo comma, Cost.3. Tuttavia, il giudice dell’esecuzione, senza esaminare nel merito l’incidente diesecuzione presentato il 27 febbraio 2026, ritenendo che l’unico rimedio esperibile avversol’ordinanza di revoca, emessa il 12 febbraio 2026, fosse il ricorso per cassazione, ex art.666, comma 6, cod. proc. pen.

– alla quale collegava erroneamente l’istanza propostanell’interesse di Calogero Daniele Palumbo –, disponeva la conversione della richiesta inricorso per cassazione ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., ordinando latrasmissione degli atti a questa Corte. Tale operato processuale, però, seppure reso nonagevole dalle modalità di presentazione dell’incidente di esecuzione prospettatonell’interesse di Palumbo a breve distanza del provvedimento revocatorio del 12 febbraio2026, non appare conforme al corretto assetto dei poteri processuale del giudicedell’esecuzione.La conversione prevista dall’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., infatti, presuppone,l’esistenza di un atto processuale che, pur erroneamente qualificato, abbia naturasostanzialmente impugnatoria e sia diretto contro uno specifico provvedimento giudiziale.Viceversa, nel caso di specie, tale presupposto impugnatorio non sussiste, atteso che l’attodel difensore non si configura come un’impugnazione avverso l’ordinanza del 12 febbraio2026, ma come un autonomo incidente di esecuzione, privo di collegamento con ilprovvedimento revocatorio presupposto, volto a sollecitare una pronuncia del giudicedell’esecuzione sulle modalità di esecuzione della pena, rilevanti ex art. 20-bis cod. pen., inconseguenza della revoca del beneficio sospensivo.Ne consegue che il giudice dell’esecuzione non poteva sottrarsi all’esercizio del propriopotere-dovere di decisione mediante una riqualificazione dell’atto come impugnazione, maera tenuto a pronunciarsi nel merito della richiesta formulata il 27 febbraio 2026, che dovevavalutare quale incidente di esecuzione, eventualmente rigettandola con ordinanza motivata,suscettibile di autonomo controllo di legittimità.

In tale, inevitabile, prospettiva processuale, ilprovvedimento adottato dal Tribunale di Agrigento il 12 marzo 2026 risulta viziato, avendoindebitamente attivato il giudizio di cassazione in assenza di un’effettiva impugnazione e indifetto di una preventiva decisione sull’incidente di esecuzione proposto.4. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l’annullamento senza rinviodell’ordinanza emessa dal Tribunale di Agrigento il 12 marzo 2026, che qualificaval’incidente di esecuzione proposto da Calogero Daniele Palumbo come ricorso percassazione, disponendo la restituzione degli atti allo stesso Tribunale perché provvedasull’incidente di esecuzione presentato il 27 febbraio 2026.

P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza del 12/3/2026 del tribunale di agrigento che qualificaval'incidente di esecuzione come ricorso per cassazione e dispone la restituzione degli atti adetto tribunale perché provveda sull'incidente di esecuzione.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO CENTONZE GIACOMO ROCCHI