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Ordinanza — n. 23756/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of qualified defense counsel registration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23756/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Francesco Gualano inadmissible de plano. The procedural defect stemmed from the appellant's counsel not being registered in the special roster of the Court at the time of submission. Consequently, the court dismissed the appeal without examining the merits and ordered the payment of procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if filed by a defense attorney not enrolled in the special roster of the Court, rendering the substantive issues unnecessary for examination.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility defense counsel registration special roster requirement de plano dismissal procedural costs award difetto di legittimazione del ministero pubblico legittimazione a contestare licenza difetto di legittimazione dell'associazione

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Esaminati il ricorso (così qualificato dalla Corte di appello di Bari) di Francesco Gualano ed il provvedimento impugnato; Considerato che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità (art. 613, comma 1, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
pen., assorbita ogni ulteriore questione, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
pen., assorbita ogni ulteriore questione, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. n. 186 del 2000
pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.MROMN, lì 2..6 61V.
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Testo completo

O IN DIRITTO Visti gli atti. Esaminati il ricorso (così qualificato dalla Corte di appello di Bari) di Francesco Gualano ed il provvedimento impugnato; Considerato che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.), da difensore abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori; Rilevato che l'impugnazione risulta proposta da difensore non iscritto, al momento della presentazione, nell'albo speciale della Corte di cassazione; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., assorbita ogni ulteriore questione, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.MROMN, lì 2..6 61V. 2026. IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO ILFuN7 IDIZIARTO 2