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Sentenza — n. 22991/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court resolves jurisdictional conflict in favor of Bari Magistrate based on detention location at request filing.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22991/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation resolved a jurisdictional conflict between the Taranto and Bari Supervision Magistrates regarding a social danger assessment. While the Taranto Magistrate claimed jurisdiction based on the defendant's restriction in Trani, the Bari Magistrate argued for jurisdiction based on the defendant's residence in Palagiano. The court ruled that the incident proceeding must follow the general rule attributing jurisdiction to the detention location at the time the request was filed, establishing that territorial jurisdiction remains fixed under the principle of perpetuatio jurisdictionis despite subsequent changes in residence.

Regesto Legislator

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Art. 677, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 208, cod. pen.: The territorial jurisdiction of the supervision magistrate for an incidental social danger proceeding is determined by the location of detention at the time of the request and remains fixed regardless of subsequent changes in residence or transfer to another facility.

Parole chiave

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jurisdictional conflict supervision magistrate perpetuatio jurisdictionis social danger assessment territorial competence incidental proceeding detention location risoluzione del conflitto giurisdizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 30 cod. proc. pen.
Art. 28 cod. proc. pen.
Nella fattispecie si configura, infatti, una situazione di stasi, disciplinata dall'art. 28 cod.proc.
Art. 677, comma 1, cod. proc. pen.
Tanto premesso, va rilevato che nel caso in esame le argomentazioni a fondamentodel conflitto si basano sulla ritenuta applicazione di due regole giuridiche diverse: ilMagistrato di sorveglianza di Taranto ritiene di dover fare applicazione dell'art. 677 cod.proc.
Art. 677, comma 2, cod. proc. pen.
Tanto premesso, va rilevato che nel caso in esame le argomentazioni a fondamentodel conflitto si basano sulla ritenuta applicazione di due regole giuridiche diverse: ilMagistrato di sorveglianza di Taranto ritiene di dover fare applicazione dell'art. 677 cod.proc.
Art. 208 cod. pen.
Osserva il Collegio che il procedimento avente ad oggetto il riesame dellapericolosità sociale, ai sensi dell'art. 208 cod.
Art. 32, comma 2, cod. proc. pen.
Da quanto affermato discende che il conflitto negativo di competenza deve essererisolto in favore della competenza territoriale del Magistrato di sorveglianza Bari, al qualevanno, dunque, trasmessi i relativi atti, con le comunicazioni di cui all'art. 32, comma 2, cod.proc.
art. 30 cod. proc. pen
art. 28 cod.proc. pen
Nella fattispecie si configura, infatti, una situazione di stasi, disciplinata dall'art. 28 cod.proc. pen., la cui risoluzione appare insuperabile senza l'intervento di questa Corte.2.
art. 677 cod.proc. pen
Tanto premesso, va rilevato che nel caso in esame le argomentazioni a fondamentodel conflitto si basano sulla ritenuta applicazione di due regole giuridiche diverse: ilMagistrato di sorveglianza di Taranto ritiene di dover fare applicazione dell'art. 677 cod.proc.
art. 208 cod. pen
Osserva il Collegio che il procedimento avente ad oggetto il riesame dellapericolosità sociale, ai sensi dell'art. 208 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 198 del 17/12/2004
Sez. 1, n. 198 del 17/12/2004, dep.
Sez. 1, n. 22780 del 12/05/2009
230544; Sez. 1, n. 22780 del 12/05/2009, dep.
Sez. 1, n. 57901 del 18/09/2018
243955Sez. 1, n. 57901 del 18/09/2018, Magistrato, Rv.274880 - 01) - di conoscere dello stesso procedimento.
Sez. 1, n. 57954 del 19/09/2018
(Sez. 1, n. 57954 del 19/09/2018, Iorio, Rv.
Sez. 1, n. 22257 del 17/04/2024
275317 - 01);ed ancora di recente ribadito da Sez. 1, n. 22257 del 17/04/2024, Siano, Rv.
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Testo completo

EGLIANZA di Tarantoudita la relazione svolta dal Consigliere Teresa Grieco;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Antonio Costantini A. che ha conclusochiedendo dichiararsi la competenza del magistrato di sorveglianza di Bari.RITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 12 gennaio 2026, il Magistrato di sorveglianza di Taranto, sulpresupposto che Abdurakhmanov Vitalii fosse ristretto nel carcere di Trani al momento delladomanda di accertamento della pericolosità sociale in relazione all’esecuzione della misuradi sicurezza della libertà vigilata, ha sollevato, ai sensi dell’art. 30 cod. proc. pen., conflitto dicompetenza per territorio in favore dell’Ufficio di sorveglianza di Bari, trasmettendo gli attialla Corte di cassazione per la sua risoluzione.2.

Il Magistrato di sorveglianza di Bari in data 8 ottobre 2025 aveva, infatti, dichiarato lapropria incompetenza ritenendo competente l’Ufficio di sorveglianza Taranto in ragione delluogo di residenza del condannato, individuato nel Comune di Palagiano.3. Il Sostituto Procuratore generale, Antonio Costantini, con requisitoria scritta haconcluso chiedendo dichiararsi la competenza del Magistrato di sorveglianza di Bari.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità, in rito, del proposto conflitto data laindubbia esistenza di una situazione di stasi processuale, derivata dal rifiuto, formalmentemanifestato, dai magistrati di sorveglianza - tra i quali il conflitto è ammesso secondo lacostante giurisprudenza di legittimità (cfr.

Sez. 1, n. 198 del 17/12/2004, dep. 11/01/2005,Confl, comp. in proc. Iannuzzi, Rv. 230544; Sez. 1, n. 22780 del 12/05/2009, dep. 3/06/2009,Confl., comp. in proc. Fresi, Rv. 243955Sez. 1, n. 57901 del 18/09/2018, Magistrato, Rv.274880 - 01) - di conoscere dello stesso procedimento. Nella fattispecie si configura, infatti, una situazione di stasi, disciplinata dall'art. 28 cod.proc. pen., la cui risoluzione appare insuperabile senza l'intervento di questa Corte.2. Tanto premesso, va rilevato che nel caso in esame le argomentazioni a fondamentodel conflitto si basano sulla ritenuta applicazione di due regole giuridiche diverse: ilMagistrato di sorveglianza di Taranto ritiene di dover fare applicazione dell'art. 677 cod.proc. pen., secondo il quale la competenza a conoscere le materie attribuite allamagistratura di sorveglianza appartiene al Magistrato che ha giurisdizione sul luogo dove sitrova l’istituto di prevenzione o di pena, ove l’interessato alla richiesta si trova ristretto; ilMagistrato di sorveglianza Bari ritiene invece che debba trovare applicazione la regolasancita dal comma 2 dell’art. 677 cod. proc. pen. che individua il criterio della residenza nelcaso in cui l’interessato non sia detenuto o internato.3.

Osserva il Collegio che il procedimento avente ad oggetto il riesame dellapericolosità sociale, ai sensi dell'art. 208 cod. pen., si configura come un procedimentoincidentale rispetto a quello principale avente ad oggetto l'esecuzione sospesa per cui,rispetto al procedimento incidentale, non può che valere la regola generale stabilita dall'art.677, comma 1, cod. proc. pen., che attribuisce la competenza del procedimento disorveglianza, all'ufficio di sorveglianza del luogo di detenzione. Da quanto affermato discende che il conflitto negativo di competenza deve essererisolto in favore della competenza territoriale del Magistrato di sorveglianza Bari, al qualevanno, dunque, trasmessi i relativi atti, con le comunicazioni di cui all'art. 32, comma 2, cod.proc. pen.

Giova, peraltro, rilevare, che la competenza come sopra determinata non è destinata amutare quand'anche, nelle more del presente procedimento, il soggetto interessatoall’accertamento, finita l'espiazione della pena, abbia eventualmente eletto domicilio oportato la sua residenza in diverso circondario (o se, al contrario, in permanenzadell'esecuzione della pena detentiva, sia stato trasferito in istituto penitenziario posto in altracircoscrizione territoriale), dal momento che la competenza territoriale relativa alprocedimento incidentale deve, comunque, ritenersi radicata al momento dell'iscrizione delmedesimo.Si tratta di un principio di diritto oramai consolidato, più volte affermato da questa Corte,secondo cui in forza della " perpetuatio jurisdictionis", la competenza per territorio delmagistrato o del tribunale di sorveglianza, una volta radicatasi con riferimento alla situazioneesistente all'atto della richiesta di una misura alternativa alla detenzione, rimane insensibileagli eventuali mutamenti che tale situazione può subire in virtù di successivi provvedimenti, eciò anche nelle ipotesi in cui subentri, dopo la presentazione della richiesta iniziale, larimessione in libertà del soggetto. (Sez. 1, n. 57954 del 19/09/2018, Iorio, Rv. 275317 - 01);ed ancora di recente ribadito da Sez. 1, n. 22257 del 17/04/2024, Siano, Rv. 286631 – 01 ,secondo cui in forza del principio della "perpetuatio jurisdictionis", la competenza perterritorio del tribunale di sorveglianza, una volta radicatasi con riferimento alla situazioneesistente all'atto della richiesta di una misura alternativa alla detenzione, rimane insensibileagli eventuali mutamenti che tale situazione può subire in virtù di successivi provvedimenti, eciò anche nelle ipotesi in cui sopravvenga, dopo la presentazione della richiesta iniziale, unulteriore titolo esecutivo.4.

In conclusione, sulla base di quanto affermato nel provvedimento ed alla luce degliil carcere di Trani, acquistando la residenza nel Comune di Palagiano in data 31 dicembre2025 e, quindi, successivamente alla richiesta di riesame della pericolosità, con laconseguenza che sulla domanda di accertamento della pericolosità sociale in relazioneall’esecuzione della misura di sicurezza della libertà vigilata va affermata la competenza delMagistrato di sorveglianza di Bari P.Q.MDecidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Magistrato di sorveglianza di Bari cuidispone trasmettersi gli atti.Così è deciso, 18/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA GRIECO GIUSEPPE SANTALUCIA