Cassation court dismisses appeal for suspension of sentence execution due to health grounds, ruling jurisdiction belongs to surveillance court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's appeal against a lower court's refusal to suspend the execution of a residual sentence for health reasons. The appellant argued that medical reports indicated conditions incompatible with prison life, while the prosecution supported the dismissal. The court held that such requests fall outside the scope of execution judges and require a specific assessment by the surveillance court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 656 cod. proc. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.; Art. 81 cod. pen.: Requests to suspend sentence execution for health reasons do not belong to the execution judge but must be decided by the surveillance court upon concrete assessment of pathological incompatibility.
Parole chiave
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Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o.RITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Pesaro, in funzione diGiudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di sospensione dell’ordine diesecuzione della pena residua da espiare per motivi sanitari, formulatanell’interesse di XXXXXXXXXXX per ragioni di salute.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione XXXXXXXXXXX amezzo del difensore di fiducia, avv. Alessandro Fazzoni, deducendo, con un unicomotivo, la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui esclude patologieincompatibili con la detenzione in carcere.Rileva la difesa che la relazione clinica della XXXXXXXXXXXXXXXXXdella UOCMalattie infettive dell’Azienda Ospedali riuniti delle XXXXXX documenta gravicondizioni di salute del ricorrente, suggerendo uno stile di vita sano, anchequanto al regime alimentare e l’esercizio di attività fisica; condizioni che nonsarebbero attuabili in regime di detenzione carceraria.In sintesi, nel ricorso si afferma che il provvedimento impugnato, fondatosul rilievo che le condizioni di salute sono tali da consentire una adeguata cura eassistenza all’interno della struttura carceraria, colliderebbe con le conclusionidella relazione medica.3.
Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore Giovanni B. Bertolini, haconcluso per il rigetto del ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con l’istanza oggetto del provvedimento impugnato, il ricorrente ha aditoil Giudice dell’esecuzione per ottenere la sospensione del provvedimento dirideterminazione della pena, ai sensi degli artt. 671 cod. proc. pen. e art. 81 cod.pen., adottato a seguito dell’ordine di esecuzione con contestuale sospensionedella pena del 20 novembre 2023.A sostegno dell’istanza il ricorrente ha allegato documentazione medicaadeguatamente assicurata in regime di detenzione.Il ricorrente ha dunque avanzato al Giudice dell’esecuzione un’istanza disospensione, per ragioni di salute, dell’ordine di esecuzione della pena residua,come rideterminata per effetto dell’intervenuta ordinanza ai sensi dell’art. 671cod. proc. pen.2.
In via generale, deve ricordarsi che la sospensione dell’ordine diesecuzione della pena e la sospensione dell’esecuzione della pena sono istitutidiversi per natura, funzione e presupposti.Il primo, disciplinato dall’art. 656 cod. proc. pen., opera nella faseprodromica all’esecuzione e si risolve in un “arresto” temporaneo dell’ordine dicarcerazione emesso dal Pubblico Ministero, al fine di consentire la valutazionedell’accesso a misure alternative alla detenzione e prescinde dalla valutazionedella compatibilità tra stato di salute e regime carcerario.Il secondo, invece, incide direttamente sull’esecuzione della pena in sensosostanziale e trova il proprio fondamento, tra l’altro, nelle disposizioni suldifferimento obbligatorio o facoltativo (artt. 146 –148 cod. pen.), presupponendoun accertamento in concreto della condizione patologica e della suaincompatibilità con la detenzione, in attuazione dei principi costituzionali diumanità della pena e di tutela della salute del condannato.Ne consegue che, mentre la sospensione dell’ordine di esecuzione assolve auna funzione processuale, la sospensione dell’esecuzione della pena per ragionidi salute costituisce espressione di un sindacato giurisdizionale sulla legittimitàdell’esecuzione stessa in relazione al coinvolgimento del diritto fondamentale delcondannato, affidato alla Magistratura di sorveglianza.Ciò posto, va, dunque, rilevato che la sospensione dell’ordine di esecuzioneper motivi di salute, richiesta dal ricorrente, non rientra nei casi disciplinati dalladisposizione di cui all’art. 656 cod. proc. pen., sicché le ragioni di saluteprospettate, che possono rilevare ai fini della sospensione dell’esecuzione dellapena o sulle modalità di esecuzione della stessa, devono essere decise dallaMagistratura di sorveglianza.4.
Il ricorso, pertanto, rigettato. Consegue alla pronuncia la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 18/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA GRIECO GIUSEPPE SANTALUCIAIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.